Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2543 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 04/02/2020), n.2543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6362-2019 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 239, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA VALERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO CAINARCA giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 55476/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 02/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Milano ha respinto le domande di protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria proposte dal cittadino nigeriano O.J.;

2. il ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi di ricorso per cassazione, rispetto al quale l’intimato non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il primo motivo si denunzia la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11” per avere il tribunale fissato udienza di comparizione senza però procedere all’audizione del ricorrente, ivi presente, nonostante la mancanza di videoregistrazione;

4.1. la censura è infondata, in quanto la decisione del tribunale di non ripetere l’audizione del ricorrente – motivata in fatto e in diritto, tanto più non avendo la difesa introdotto nuovi temi di indagine nè allegato fatti nuovi – è conforme all’orientamento di questa Corte per cui “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (Cass. n. 5973/2019; conf. Cass. n. 3029/2019, n. 2817/2019; cfr. Cass. n. 17717/2018, n. 3935/2019);

4.2. tale orientamento è stato di recente ribadito anche per il giudizio d’appello (Cass. n. 33858/2019), rammentandosi che – come precisato da Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko – “la direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva”.

4.3. si tratta di un approdo che, come rilevato dalla stessa Corte di giustizia, è coerente anche con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui lo svolgimento dell’udienza non è necessario quando la causa non prospetti questioni di fatto e di diritto che non possano essere risolte sulla scorta del fascicolo e delle osservazioni scritte delle parti (Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37).

5. con il secondo mezzo si lamenta la “violazione dell’art. 10 Cost., comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5”, con riguardo alla protezione umanitaria, per non avere il tribunale tenuto conto che “il richiedente è fuggito da una condizione di minaccia cui ha dovuto soggiacere per conseguenza delle gravi difficoltà economiche che lo hanno portato a perdere la sua unica fonte di sostentamento. Ed ha lasciato una condizione socio-familiare tale da spingerlo all’espatrio per dare una possibilità di sopravvivenza della famiglia”;

5.1. la censura è inammissibile perchè generica e afferente a valutazioni di merito non rivisitabili in sede di legittimità, avendo il Tribunale motivatamente escluso che, “ove rientrasse in Nigeria, il sig. O.J. si troverebbe in uno stato di particolare vulnerabilità, atteso il mantenimento di stabili legami familiari (sente due volte al mese la moglie) e l’aver lavorato in Nigeria sia come tassista con la moto sia come piastrellista”;

5.2. al riguardo va richiamato l’orientamento di questa Corte per cui “non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti, quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito)” (Cass. 17072/2018);

5.3. va altresì ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3″ (Cass. n. 16362/2016; conf. Cass. n. 11110/2019);

6. il terzo motivo prospetta la “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”, con specifico riguardo al mancato riscontro, in Nigeria (e in particolare nella zona dell’Edo State), di un grado di violenza indiscriminata tale da non richiedere la dimostrazione da parte del ricorrente che egli sia interessato in modo specifico da una minaccia grave e individuale alla vita o alla sua;

6.1. la censura è infondata, poichè il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base di “C.O.I.” affidabili e aggiornate al 2018, diffusamente valutate a pag. 6 e 7 del provvedimento impugnato;

6.2. invero, anche l’accertamento della sussistenza di una “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internaionale” ai fini della protezione sussidiaria – da interpretare in conformità alle fonti normative e giurisprudenziali Eurounitarie (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE; Corte giust. 17/0/2009, Elgafaji; 30/01/2014, Diakitè) – implica un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile nei limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass. 30105/2018, 32064/2018), che postula l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, di tal che il ricorrente ha l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf. ex plurimis Cass. 27415/2018);

7. l’assenza di difese dell’intimato esclude la pronuncia sulle spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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