Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25429 del 26/10/2017
Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.26/10/2017), n. 25429
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16289-2015 proposto da:
P.S., G.C., considerate domiciliate ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentate e difese dall’avvocato ANNA FERRARIS giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
D.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 317/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 12/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/09/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Fatto
RILEVATO
che:
D.M. propose opposizione avverso il decreto, emesso ad istanza di G.C. e P.S., con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di oltre 234.000,00 Euro, a fronte della fideiussione prestata nel 2002 in favore della (OMISSIS) s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del 7.4.2004); eccepì, tra l’altro, l’avvenuta perdita di efficacia della garanzia ex art. 1957 cod. civ.;
il Tribunale di Brescia respinse l’opposizione;
la Corte di Appello ha riformato la sentenza, dichiarando le opposte decadute dalla garanzia – per aver omesso di insinuarsi nel fallimento della debitrice principale entro il termine semestrale previsto dall’art. 1957 cod. civ. – e revocando pertanto il decreto ingiuntivo;
hanno proposto ricorso per cassazione la G. e la P., affidandosi a un unico motivo; l’intimato non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
dato atto (alla prima pagina del ricorso) che la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo PEC, le ricorrenti hanno prodotto una copia analogica della relata ricevuta per posta elettronica che è priva dell’attestazione di conformità all’originale digitale da parte del difensore destinatario della notificazione; in tal modo, non hanno soddisfatto l’onere di deposito della relata di notifica imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2 (come ricostruito da Cass. n. 17450/2017 in relazione alle notifiche effettuate in via telematica);
neppure risulta soddisfatta la prescrizione del deposito della copia autentica della sentenza, giacchè quella prodotta reca soltanto un’attestazione di conformità (all’originale estratto dal fascicolo informatico) da parte dell’avvocato notificante, che è sottoscritta digitalmente e che non può tener luogo dell’attestazione con sottoscrizione autografa sempre richiesta nel giudizio di cassazione, in difetto di applicazione integrale delle norme sul processo telematico (cfr. Cass. n. 7443/2017e Cass. n. 17450/2017);
il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile;
in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato, non deve farsi luogo alla condanna alle spese di lite;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso. Nulla per spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017