Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25429 del 26/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25429

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16289-2015 proposto da:

P.S., G.C., considerate domiciliate ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentate e difese dall’avvocato ANNA FERRARIS giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 317/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

D.M. propose opposizione avverso il decreto, emesso ad istanza di G.C. e P.S., con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di oltre 234.000,00 Euro, a fronte della fideiussione prestata nel 2002 in favore della (OMISSIS) s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del 7.4.2004); eccepì, tra l’altro, l’avvenuta perdita di efficacia della garanzia ex art. 1957 cod. civ.;

il Tribunale di Brescia respinse l’opposizione;

la Corte di Appello ha riformato la sentenza, dichiarando le opposte decadute dalla garanzia – per aver omesso di insinuarsi nel fallimento della debitrice principale entro il termine semestrale previsto dall’art. 1957 cod. civ. – e revocando pertanto il decreto ingiuntivo;

hanno proposto ricorso per cassazione la G. e la P., affidandosi a un unico motivo; l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

dato atto (alla prima pagina del ricorso) che la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo PEC, le ricorrenti hanno prodotto una copia analogica della relata ricevuta per posta elettronica che è priva dell’attestazione di conformità all’originale digitale da parte del difensore destinatario della notificazione; in tal modo, non hanno soddisfatto l’onere di deposito della relata di notifica imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2 (come ricostruito da Cass. n. 17450/2017 in relazione alle notifiche effettuate in via telematica);

neppure risulta soddisfatta la prescrizione del deposito della copia autentica della sentenza, giacchè quella prodotta reca soltanto un’attestazione di conformità (all’originale estratto dal fascicolo informatico) da parte dell’avvocato notificante, che è sottoscritta digitalmente e che non può tener luogo dell’attestazione con sottoscrizione autografa sempre richiesta nel giudizio di cassazione, in difetto di applicazione integrale delle norme sul processo telematico (cfr. Cass. n. 7443/2017e Cass. n. 17450/2017);

il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile;

in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato, non deve farsi luogo alla condanna alle spese di lite;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso. Nulla per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA