Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25429 del 20/09/2021

Cassazione civile sez. I, 20/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 20/09/2021), n.25429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

J.M., rappr. e dif. dall’avv. Gabriella Chieffi,

chieffigabriella.cert.ordineavvocatipotenza.it, come da procura

allegata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e difeso

ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. Potenza 21.2.2020, n. 109, in

R.G. 624/2018;

vista la memoria del ricorrente;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 15.9.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. J.M. impugna la sentenza App. Potenza 21.2.2020, n. 109, in R.G. 624/2018 di rigetto dell’appello avverso l’ordinanza Trib. Potenza 18.9.2018 a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte, per quanto qui di interesse, ha dato atto che l’appello era circoscritto al lamentato diniego di protezione sussidiaria e umanitaria, così ritenendone la infondatezza nel merito poiché: a) era condivisa la valutazione di non credibilità del narrato, quale riscontrata dal primo giudice, per le gravi lacune nella affermazione, pur dichiarata, di temere di essere considerato omosessuale (pur negando tale condizione, anche perché già sposato) per via della convivenza con un amico, seguita alla fine di quella con la moglie, allontanata perché percossa dallo stesso padre del richiedente, in altra versione però, contraddittoriamente, dato per deceduto; b) l’insussistenza della credibilità soggettiva esonerava il giudice dall’approfondimento della persecuzione, non riconducibile per intero comunque nemmeno al racconto e delle minacce di danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14; c) in ogni caso, era mancata anche solo l’allegazione di conflitto armato nell’area del Gambia di provenienza, senza poi collegamento con la situazione personale di rischio dedotto e attualità del medesimo, genericamente rappresentato come timore di arresto, aggiungendosi che la situazione nel Paese, per quanto non stabilizzata, era in via di miglioramento; c) quanto alla protezione umanitaria, era insussistente ogni forma di vulnerabilità pure in astratto, avendo il richiedente riferito di uno stato di salute già trattato con terapia farmacologica, senza provare un significativo percorso di stabile integrazione sociale in Italia (non essendo dimostrato appieno neanche il lavoro a tempo determinato), né bastando il citato timore di arresto per fondare il permesso di soggiorno temporaneo, per come la situazione risulta comparabile con il godimento di diritti fondamentali al rimpatrio coattivo;

3. il ricorrente propone quattro motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. si deducono: a) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendosi la corte diffusa anche sul diniego della protezione primaria di rifugiato, invece non oggetto d’appello; b) l’omesso esame della condizione aggiornata di pericolosità in Gambia in relazione alla vicenda personale del richiedente, stante la repressione penale della omosessualità; c) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in punto di giudizio sulla credibilità; d) l’erroneità del diniego di riscontro di lavoro stabile, con mancata disamina dei relativi documenti, che non giustificano così il diniego della protezione umanitaria, anche per difetto di motivazione sulla vulnerabilità;

2. il primo motivo è inammissibile, per eccentricità rispetto alla motivazione, posto che il riferimento al miglioramento della situazione in Gambia ricorre in un passaggio descrittivo, a seguito del riscontro di alcune fonti, utilizzato in sentenza già per negare il riconoscimento anche della protezione sussidiaria (pag.7), difettando dunque il ricorrente d’interesse alla doglianza ex art. 112 c.p.c.;

3. il secondo e terzo motivo sono inammissibili, per plurimi profili; la sentenza impugnata ha, decisivamente, riportato e condiviso il giudizio di non credibilità e inverosimiglianza conseguendone correttamente l’esonero da altra disamina di correlazione con la situazione sociale del Gambia, per difetto di ritenuto collegamento rispetto alla attendibilità della fuga e al contesto di riferimento dei timori rappresentati; il predetto diniego costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede, avendo superato il cd. minimo costituzionale (Cass. s.u. 8053/2014, Cass. 20580/2019, Cass. 21142/2019); né appare implicata alcuna questione di conflitto armato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

4. il quarto motivo è inammissibile, per plurimi profili; esso, invero, difetta di autosufficienza, poiché non descrive, almeno per tratti essenziali, il contenuto documentale – nemmeno aggredito per vizio revocatorio ove il documento si fosse per davvero riferito a rapporto a tempo indeterminato, atto a sua volta non enunciato in sentenza e – che, nel suo complesso, sarebbe stato pretermesso o erroneamente valutato dalla corte, refluendo inoltre in una mera censura sull’apprezzamento di quelle circostanze (Cass. s.u. 8053/2014); né, infine, viene censurata per intero ed in modo ordinato la complessa ratio decidendi della sentenza, alla cui stregua la protezione umanitaria è stata negata anche per la somma di non credibilità del racconto, mancata prova di un lavoro effettivamente continuo (come invece documentato in precedenza con altri elementi aggiunti), non pertinenza delle condizioni di salute, già oggetto di cura farmacologica; né soccorre a tale limite di produzione, per evidente inammissibilità del mezzo, la tardiva produzione con la memoria difensiva finale ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

5. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per la condanna al cd. doppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

 

 

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