Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25429 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 12/12/2016), n.25429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16772-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO SRL (OMISSIS), in persona della Curatrice,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44,

presso lo studio dell’avvocato DI VASTOGIRARDI ANTONIO DE

NOTARISTEFANI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 600/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 19/01/2015, depositata il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad impugnazione di cartella di pagamento per Iva 2008, con unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, art. 28, commi 3 e 4 e art. 54 bis, comma 2, lett. B in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere la C.T.R. ritenuto illegittimo il ricorso alla procedura automatizzata ex art. 54 bis D.P.R. cit. (piuttosto che ad accertamento) ai fini del recupero di un credito Iva maturato nel 2007 ed illegittimamente portato in detrazione nella dichiarazione 2009 relativa all’anno 2008, in cui la presentazione della dichiarazione era stata invece omessa; chiede quindi affermarsi il seguente principio di diritto:

“è legittimo il recupero dell’imposta e della procedura automatizzata da parte dell’amministrazione quando il contribuente ha erroneamente esposto in detrazione un credito IVA relativo a precedenti dichiarazioni in realtà omesse”.

2. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, stante il suo chiaro e puntuale tenore.

3. Nel merito, la censura è fondata, alla luce della recente pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 17758 dell’8/9/2016, con la quale è stato fissato il seguente principio di diritto: “In fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 bis e 60, (fatta salva, nel successivo giudizio d’impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la dichiarazione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un smetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili).

4. La sentenza impugnata ha invece optato per l’orientamento opposto a quello avallato dalle Sezioni Unite.

5. A ben vedere, anche in punto di detraibilità del credito Iva in caso di omessa dichiarazione la C.T.R. ha adottato una decisione opposta a quella avallata dalle medesime Sezioni Unite, con la parallela sentenza n. 17758 dell’8/9/2016. Tuttavia, quel capo di sentenza non è stato colpito da ricorso incidentale condizionato, pur avendo la stessa Curatela controricorrente dato atto di aver originariamente contestato “tanto il merito della pretesa (ritenendo che la detrazione era stata latta legittimamente) quanto il procedimento utilizzato”, conseguendo però dai giudici di entrambi i gradi di merito l’accoglimento della sola censura procedimentale, qui necessariamente disattesa.

5. Nonostante il rigetto del ricorso sussistono le condizioni per la compensazione delle spese tra le parti, poichè i menzionati arresti nomofilattici sono sopravvenuti nel corso del giudizio di legittimità.

6. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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