Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25429 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 11/11/2020), n.25429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28331/2016 proposto da:

(OMISSIS), e B.U.A., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avvocato

Manzi Luigi, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Chiusolo Mario, Pizzigati Mauro, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

E.N. P.A.I.A. Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli

Impiegati in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Barberini n. 47,

presso lo studio dell’avvocato Pandolfo Angelo, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Turco Marialucrezia, giusta procura

in calce al controricorso;;

– controricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) e di B.U.A., in persona del

curatore Dott. A.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell’avvocato Bonaccorsi Di

Patti Domenico, rappresentato e difeso dall’avvocato Fiscon Roberto,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2457/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/07/2020 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

rilevato che la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia depositata il 2/11/2016;

che il fallimento (OMISSIS) ha depositato controricorso.

Rilevato:

che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore personalmente ed anche dal legale rappresentante della ricorrente, munito dei relativi poteri;

che la procedura ha accettato la rinuncia;

che le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti; che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (vedi ordinanza 19560/2015);

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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