Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25429 del 11/11/2020
Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 11/11/2020), n.25429
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28331/2016 proposto da:
(OMISSIS), e B.U.A., elettivamente domiciliati in
Roma, Via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avvocato
Manzi Luigi, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
Chiusolo Mario, Pizzigati Mauro, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
E.N. P.A.I.A. Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli
Impiegati in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Barberini n. 47,
presso lo studio dell’avvocato Pandolfo Angelo, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Turco Marialucrezia, giusta procura
in calce al controricorso;;
– controricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) e di B.U.A., in persona del
curatore Dott. A.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via
Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell’avvocato Bonaccorsi Di
Patti Domenico, rappresentato e difeso dall’avvocato Fiscon Roberto,
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2457/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 02/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/07/2020 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio:
rilevato che la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia depositata il 2/11/2016;
che il fallimento (OMISSIS) ha depositato controricorso.
Rilevato:
che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore personalmente ed anche dal legale rappresentante della ricorrente, munito dei relativi poteri;
che la procedura ha accettato la rinuncia;
che le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti; che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (vedi ordinanza 19560/2015);
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020