Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25429 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. III, 10/10/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 10/10/2019), n.25429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21344/2017 proposto da:

ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, in persona del

Dott. D.G. elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO ROSSI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA ROSSI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 140/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 24/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/06/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Atradius Credit Insurance N. V., società cessionaria del portafoglio della S.I.C. SpA, convenne in giudizio in riassunzione dinanzi al Tribunale di Taranto l’Agenzia delle Entrate per sentirla condannare, a titolo di ripetizione di indebito, al pagamento della somma di Euro 79.468,12.

Con sentenza 1582/2014 del 21-5-2014 l’adito Tribunale accolse la domanda.

Con sentenza 140/2017 del 24-4-2017 la Corte d’Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, in accoglimento del gravame dell’Agenzia ed in riforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato la domanda di pagamento per ripetizione di indebito.

Avverso detta sentenza la Atradius Credito y Caution S.A. de Seguros y Reaseguros (società di diritto spagnolo incorporante Atradius Credit Insurance N. V., società di diritto olandese, cessionaria del portafoglio della S.I.C. SpA), propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo ed illustrato anche da successiva memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, anch’esso illustrato da successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è improcedibile per mancato deposito di copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione.

Per costante principio di questa S.C., invero, “la previsione – di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile,…dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente…”.

Nel caso in esame il ricorrente ha esplicitamente affermato che la sentenza della Corte d’Appello gli è stata notificata in data 10/6/2017, ma non ha poi provveduto a depositare copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, non rinvenuta in atti.

Nè al caso di specie può applicarsi il principio (c.d. “prova di resistenza”) secondo cui “pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2” (Cass. 17066/2013; conf. 30765/2017).

Nella fattispecie in esame, infatti, il ricorso per cassazione è stato notificato in data 7-9-2017, e quindi oltre il termine di 60 gg dalla data di pubblicazione della sentenza (24-4-2017), sicchè era necessario dimostrare che la notifica del ricorso fosse avvenuta entro i 60 gg dalla notifica del provvedimento impugnato.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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