Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25428 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2891-2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8,

presso lo studio dell’avvocato CARBONE ANGELO, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA,

in persona del Procuratore Dirigente Direzione Assicurativa Ramo

Cauzioni, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 16, presso

lo studio dell’avvocato ALFREDO ADOLFINI, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4712/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Milano dichiarò inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione proposta da C.G. avverso il d.i. n. 28007/2013, emesso ad istanza della Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.: aderendo all’eccezione sollevata dalla Compagnia, ritenne che la notifica del decreto si fosse ritualmente perfezionata a mezzo del servizio postale e per compiuta giacenza e che l’opposizione fosse stata notificata oltre il quarantesimo giorno; precisò che la mancata specificazione da parte dell’agente postale – nella cartolina A.R. – del mancato reperimento del destinatario o di altre persone abilitate, tramite apposito segno sulla casella corrispondente, risultava implicitamente superata dall’espressa annotazione dell’immissione dell’avviso della raccomandata in casetta, trattandosi di circostanza “incorporata nel riquadro deputato all’ipotesi del mancato reperimento del destinatario o di altre persone abilitate a ricevere l’atto”;

la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile, ex art. 348 bis cod. proc. civ., il gravame del C., che ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, affidandosi a tre motivi;

l’intimata ha resistito a mezzo di controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’istanza di sospensione del presente giudizio – formulata ex art. 295 cod. proc. civ. e motivata dall’avvenuta proposizione di querela di falso in via principale avverso gli avvisi di ricevimento della notifica – è inammissibile in quanto la documentazione “attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità della sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., con riferimento al giudizio di legittimità” (Cass. n. 11327/2017);

col primo motivo (“violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 24 Cost. nonchè artt. 650 e 183 c.p.c.”), il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa per essergli “stato negato di controdedurre alle eccezioni sollevate dalla Compagnia Italiana e di provare l’irregolarità della notificazione del d.i. ai fini della spiegata opposizione ex art. 650 c.p.c.”; assume l’illegittimità della statuizione non motivata – circa la tardività della difesa dell’opponente con cui era stato “sostenuto il mancato ritrovamento dell’avviso nella cassetta nella data indicata dagli avvisi prodotti” e sostiene l’ammissibilità della proposizione di un’opposizione tardiva a d.i. a mezzo delle attività difensive di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6;

il motivo è – per più ragioni – inammissibile;

quanto all’attività difensiva che sarebbe stata impedita dalla decisione del giudice di decidere immediatamente la causa, il ricorrente non prospetta nè il contenuto nè – conseguentemente – la decisività delle difese e delle prove che avrebbe potuto addurre; il tutto a prescindere dal fatto che, per quanto emerge dalla stessa sentenza, il C. effettuò delle controdeduzioni alla stessa udienza fissata per la discussione e la decisione della causa ex art. 281 sexies cod. proc. civ.;

la contestazione relativa all’affermazione della tardività è priva di interesse in quanto il Tribunale ha comunque esaminato nel merito l’eccezione di “nullità della notifica del decreto ingiuntivo” (l’unica di cui ha affermato la tardività), ritenendola infondata;

la deduzione circa la possibilità di proporre opposizione tardiva al d.i. è inconferente rispetto al contenuto della sentenza, che non affronta tale questione;

il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8: il ricorrente sostiene che l’agente postale avrebbe dovuto fare menzione dell’assenza di persone abilitate a ricevere l’atto e che, in difetto di tale annotazione, tanto l’avviso di ricevimento dell’atto giudiziario quanto l’avviso della CADerano affetti da nullità, non risultando provato che l’agente postale avesse tentato di consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata prima di determinarsi ad immetterlo in cassetta; aggiunge che la notifica risultava altresì incompleta in quanto non risultava depositata in atti la “busta restituita al mittente con la descrizione delle operazioni svolte dall’agente postale”;

il motivo è infondato: risulta del tutto condivisibile la valutazione del Tribunale circa il fatto che l’annotazione della immissione in casetta (collocata nel riquadro dell’avviso concernente l’ipotesi della mancata consegna del plico per temporanea assenza del destinatario o mancanza/inidoneità della persona abilitata) valesse ad indicare implicitamente, ma univocamente – che non erano state reperite persone abilitate a ricevere l’atto; ne consegue che non risulta integrata l’ipotesi della mancata indicazione delle attività compiute che – sola – avrebbe potuto comportare la nullità della notificazione;

la deduzione relativa al mancato deposito della busta restituita al mittente è inconferente, in quanto attiene ad un profilo non esaminato dal Tribunale;

col terzo motivo (che denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ.), il C. rileva che, “a fronte della contestazione della omessa certificazione sull’avviso di ricevimento della mancanza o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego, non vi (era) stata da parte della Italiana Assicurazioni alcuna prova di una compiuta attività notificatoria svolta finalizzata ad escludere la eccepita nullità”;

il motivo è inammissibile per difetto di interesse: essendo stata definitivamente esclusa – per quanto detto sopra – la nullità della notifica per compiuta giacenza, non v’è spazio per ipotizzare che vi fosse necessità di effettuare ulteriori attività notificatorie (e di fornirne la prova);

le spese di lite seguono la soccombenza;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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