Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25428 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25428 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 6074-2009 proposto da:
COMUNE POSITANO 00233240653, in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COLLI PORTUENSI 345, presso lo studio dell’avvocato
BELLONI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
POLVERINO GIORGIO;
– ricorrente –

2013

contro

1898

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO DI POSITANO,
IMPERATI RAFFAELE;
– intimati –

Data pubblicazione: 12/11/2013

Nonché da:
AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO DI POSITANO
80021790656, in persona dell’Amministratore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

dall’avvocato CATERINA EUGENIO;
– c/ric. e ricorrente incidentale contro

COMUNE POSITANO 00233240653, in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COLLI PORTUENSI 345, presso lo studio dell’avvocato
BELLONI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
POLVERINO GIORGIO;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

IMPERATI RAFFAELE;
– intimato –

Nonché da:
IMPERATI

RAFFAELE MRRRFL4ORO7G932V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 92, presso lo
studio dell’avvocato LEOPOLDO FIORENTINO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MASCOLO SERGIO;
– c/ric e =icor. incid. adesivo al ric. principale contro

COMUNE POSITANO, AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E

dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso

TURISMO DI POSITANO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1080/2008 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 09/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MATERA;
udito

l’Avvocato

SERGIO

MASCOLO,

con

delega

dell’Avvocato GIORGIO POLVERINO difensore del
ricorrente, che si e’ riportato agli atti depositati e
ne ha chiesto l’accoglimento;
udito

l’Avvocato

EUGENIO

CATERINA

difensore

dell’Azienda Soggiorno e Turismo di Positano che si e

v

riportato agli atti depositati e ne ha chiesto
l’accoglimento;
udito l’Avvocato SERGIO MASCOLO difensore di Imperati
Raffaele che si e’ riportato agli atti depositati e ne
ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso e per il rigetto dei ricorsi
incidentali .

udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. LINA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10-1-1992 l’Azienda
Autonoma di Soggiorno e Turismo di Positano conveniva dinanzi al
Tribunale di Salerno il Comune di Positano, assumendo che con atto

(ECA) di Positano le aveva concesso in enfiteusi per una durata
trentennale, per il canone annuo di lire 70.000, un comprensorio di
vani siti in Positano, alla via Trara Genoino (o Marina) e in via
Regina Giovanna, confinanti per tre lati con la via pubblica e per il
quarto lato con la parete rocciosa, ed adibiti, dopo i necessari lavori
di miglioramento eseguiti, a propria sede; che in data 12-2-1963 una
frana alluvionale aveva investito il predetto fabbricato, che era
rimasto distrutto e, comunque, inutilizzabile; che l’Azienda aveva
provveduto a ricostruire il fabbricato a proprie spese, ampliandone la
consistenza e continuando a corrispondere prima all’ECA e poi al
Comune di Positano, succeduto al primo, il canone enfiteutico,
adeguato per legge, continuando a possedere il nuovo fabbricato con
animo di enfiteuta. L’attrice deduceva che, a seguito della
distruzione dell’immobile causata dall’evento franoso del 1963, si
era realizzata l’ipotesi di cui all’art. 963 c.c., con l’estinzione
dell’enfiteusi originariamente convenuta; ma, avendo essa continuato
a possedere il bene per oltre venti anni con animo di enfiteuta

per notaio Pisani del 9-10-1954 l’Ente Comunale di Assistenza

pacificamente e pubblicamente, si era verificato in suo favore
l’acquisto per usucapione, di cui chiedeva il riconoscimento.
Nel costituirsi, il Comune di Positano contestava la fondatezza
della domanda, sostenendo che il contratto di enfiteusi si era estinto

riconvenzionale la condanna dell’attrice al rilascio dell’immobile.
Con altro atto di citazione del 30-11-1992 l’Azienda Autonoma
di Soggiorno e Turismo di Positano conveniva dinanzi al Tribunale
di Salerno il Comune di Positano, chiedendo che, in ipotesi di
aceogltmento della domanda riconvenzionalè

spiegata da !aie une

nel primo giudizio, il medesimo venisse condannato a rimborsarle
l’importo dei miglioramenti ed addizioni apportati all’immobile, con
affermazione del proprio diritto di ritenzione sino al pagamento di
tali somme
Anche in tale giudizio si costituiva il Comune di Positano,
chiedendo il rigetto della domanda.
A seguito della riunione delle due cause, spiegava intervento
“ad adiuvandum” della posizione del Comune Raffaele Imperati,
deducendo di aver acquistato parte dell’immobile enfiteutico.
Con sentenza n. 1148\2002 il Tribunale rigettava la domanda
attrice; dichiarava non doversi provvedere sulla domanda
riconvenzionale del Comune di Positano, sulle domande avanzate
dall’interventore Imperati e sulla domanda subordinata dell’Azienda

alla scadenza naturale del 9-10-1984 e chiedendo in via

di Soggiorno di accertamento e rimborso dei miglioramenti. Il
giudice di primo grado, in particolare, nel dare atto che dalle
testimonianze raccolte risultava che una parte dell’immobile aveva
resititu iritera alla ‘rana, r iievava che l’eventi-5 dél 1963 non

AVCVA

essa aveva continuato a sfruttare, ricostruendo parte dell’immobile,
ampliandolo e seguitando a versare il canone. Esso, pertanto,
riteneva che l’enfiteusi, lungi dall’estinguersi per il dedotto
perimento del fondo, era venuta a cessare soltanto alla scadenza
contrattuale. Quanto alla domanda riconvenzionale, il Tribunale
rilevava la nullità della costituzione del Comune in entrambi i
giudizi, per mancata enunciazione della persona fisica che aveva
conferito la procura ad litem e per illeggibilità della sottoscrizione.
Avverso la predetta decisione proponevano appello principale
l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Positano e appello incidentale il
Comune di Positano e Raffaele Imperati.
Con sentenza non definitiva in data 9-12-2000 la Corte di
Appello di Salerno, nel rilevare che a seguito dell’evento alluvionale
il bene oggetto di enfiteusi non era perito nella sua interezza,
rigettava la domanda principale di usucapione avanzata
dall’appellante principale e, dichiarato che il contratto di enfiteusi
intercorso tra le parti era scaduto alla data del 9 10 1984, accoglieva

parzialmente la domanda subordinata, dichiarando il diritto

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privato l’Azienda delle “utilità” connesse al bene enfiteutico, che

dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Positano ad essere
indennizzata per l’effettuata ricostruzione del vano sede della stessa,
con diritto di ritenzione fino all’effettivo pagamento della somma da
determinarsi a seguito di un supplemento di indagini tecniche, che

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il
Comune di Positano, sulla base di tre motivi.
Raffaele Imperati ha proposto ricorso incidentale adesivo a
quello del Comune di Positano, basato sui medesimi motivi.
L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Positano ha
resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale,
affidato a due motivi.
Il Comune di Positano ha resistito al ricorso incidentale
dell’Azienda Autonoma con controricorso.
L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Positano e
Raffaele Imperati hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi
dell’art. 335 c.p.c.
2) Con il primo motivo il ricorrente principale e il ricorrente
incidentale adesivo lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c
Deducono che la decisione impugnata viola il precetto della
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto l’attrice non

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veniva disposto con separata ordinanza.

aveva mai chiesto la valorizzazione come addizione della parte di
fondo ricostruito, ma aveva allegato in via principale che la
ricostruzione fosse il bene oggetto di una enfiteusi acquisita per
usucapione e, in via subordinata, che fosse l’oggetto di conseguenti

11 motivo si conclude con la formulazione di un quesito di
diritto ex art. 366 bis c.p.c., con cui si chiede “se violi il precetto di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., la
decisione che, a fronte di una domanda di indennizzo per
miglioramenti-addizioni al fondo enfiteutico ricostruito, riconosca
l’indennizzo consistente nel fondo ricostruito, equiparando l’oggetto
eterodeterminato della domanda al contenuto delle prestazioni del
contraente”.
3) Con il secondo motivo il Comune di Positano e l’imperato
denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt. 960, 963 e
975 c.c., in relazione all’affermazione secondo cui la ricostruzione
parziale da parte dell’enfiteuta del fondo enfiteutico parzialmente
perito costituisce un’attività di miglioramento, sotto la prospettiva
dell’addizione. Nel far presente che, in caso di parziale perimento
del fondo, l’enfiteuta che non prenda l’iniziativa della riduzione del
prezzo o della rinuncia al diritto ha l’obbligo di eliminare il
perimento e, quindi, di ricostruire, deducono che la semplice
ricostruzione non costituisce di per sé, al di fuori di ogni giudizio di

miglioramenti ed addizioni.

comparazione con il valore iniziale, un miglioramento né, tanto
meno, un’addizione, intesa come entità nuova ed autonoma rispetto
al compendio originariamente concesso in enfiteusi.
Ti motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito

parzialmente perito (per parte notevole o meno, e sempre che alcuna
iniziativa adotti l’enfiteuta ex art. 963 comma 2 c.c.) costituisca in
ogni caso miglioramento o addizione, a prescindere da qualsiasi
comparazione del valore finale del fondo nella sua interezza con
quello iniziale”.
4) Con il terzo motivo il ricorrente principale e il ricorrente
incidentale adesivo si dolgono della violazione dell’art. 973 c.c.
Deducono che la Corte di Appello ha errato nel riconoscere in favore
dell’Azienda Autonoma l’intero valore venale della porzione di
fondo ricostruita, in quanto il miglioramento indennizzabile è sempre
costituito dal differenziale tra il valore iniziale del fondo e quello
finale, e dal valore dell’addizione deve essere detratto quello
dell’area.
Il quesito di diritto posto è il seguente: – Se violi il criterio di
commisurazione del miglioramento spettante all’enfiteuta ex art. 975
c.c. la decisione che assegni all’enfiteuta il valore venale della
porzione ricostruita del bene oggetto di enfiteusi senza tenere conto
del valore dell’area e senza alcuna commisurazione tra il valore

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di diritto: “Se la ricostruzione parziale del fondo enfiteutico

iniziale del fondo originariamente concesso nella sua interezza e
quello finale del bene alla cessazione del contratto – .
5) Con il primo motivo di ricorso incidentale l’Azienda
Autonoma di Soggiorno e Turismo di Positano lamenta la violazione

insufficiente motivazione. Sostiene che il perimento parziale
dell’edificio oggetto di rapporto enfiteutico, che comprometta, come
nel caso in esame, la funzionalità del bene in sé, comporta le stesse
conseguenze del perimento totale. Deduce, pertanto, che nella specie
si è verificata l’estinzione dell’enfiteusi urbana, con conseguente
acquisto per usucapione da parte dell’Azienda Autonoma di una
nuova enfiteusi, per effetto del possesso per oltre venti anni, a far
tempo dall’evento estintivo (frana del 1963).
Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito
di diritto . “Dica la Corte se, nella ipotesi di enfiteusi urbana, il
perimento totale previsto dall’art. 963 c.c. non debba essere inteso
solo in senso materiale ma anche sotto il profilo funzionale,
equiparando allo stesso anche il perimento parziale dell’edificio al
quale non sopravviva obiettivamente la funzione essenziale cui è
destinato un immobile”.
6) Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia la
violazione degli artt. 975 e 1150 c.c., nonché l’insufficiente e
contraddittoria motivazione, in relazione all’affermazione secondo

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e falsa applicazione dell’art. 963 c.c., nonché l’omessa e

cui il valore delle migliorie doveva essere accertato alla data di
cessazione del contratto, e cioè al 9-10-1984, e non per il periodo
successivo. Deduce che il giudice di appello non ha considerato che,
in ragione del riconosciuto diritto di ritenzione, l’aumento di valore

attualizzato quanto meno alla data della sentenza che ha accertato
tale diritto.
11 quesito di diritto posto è il seguente: “Dica la Corte se, nella
ipotesi di cessazione del contratto di enfiteusi, l’enfiteuta, oltre al
rimborso delle migliorie ex art. 975 c.c., abbia diritto, ove abbia
esercitato legittimamente il diritto di ritenzione per il periodo
successivo alla scadenza contrattuale, anche ai rimborsi previsti
dall’art. 1150 c.c., nella misura dell’aumento di valore conseguito
dalla cosa da calcolarsi al momento della sentenza che tale
ritenzione accerti – .
4) Il ricorso incidentale adesivo proposto dall’Imperato, il
quale in primo grado ha spiegato intervento ad adiuvandunz della
posizione del Comune di Positano, deve essere dichiarato
inammissibile, per mancanza d’interesse.
L’imperato,

infatti,

quale

acquirente

della

porzione

dell’immobile concesso in enfiteusi non colpita dall’evento franoso
dedotto in giudizio (v. pag. 2 del controricorso e ricorso
incidentale), non vanta alcun interesse concreto ed attuale, ex art.

conseguito dal bene per effetto dei miglioramenti doveva essere

100 c.p.c., ad impugnare la sentenza di appello nella parte in cui ha
riconosciuto in favore dell’Azienda Autonoma di Positano il diritto
ad un indennizzo per la ricostruzione del vano andato distrutto. E’
evidente, infatti, che tale capo della pronuncia di appello riguarda la

riflettersi in pregiudizio del ricorrente incidentale.
Il predetto ricorrente incidentale, in ipotesi, avrebbe potuto
considerarsi portatore di un concreto ed attuale interesse ad
impugnare solo in relazione al capo della sentenza di appello che ha
riconosciuto in favore dell’Azienda Autonoma il diritto di ritenzione
sull’intero immobile e, quindi, anche sulla porzione attualmente di
sua proprietà; ma nessuna censura esso ha proposto al riguardo.
5) Per ragioni di ordine logico e giuridico, la disamina degli
altri ricorsi deve partire dal primo motivo di ricorso incidentale
proposto dall’Azienda di Soggiorno di Positano, il cui eventuale
accoglimento comporterebbe l’assorbimento di tutti gli altri motivi
di ricorso, sia principale che incidentale.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’ipotesi
estintiva dell’enfiteusi prevista dal primo comma dell’art. 963 .c.c.
presuppone la totale distruzione del bene

(inieritus rei)

e

l’impossibilità di esercizio del diritto stesso, per il venir meno del
suo oggetto (Cass. 9-8-1990 n. 8087). In particolare, è stato rilevato

9

sola posizione del Comune di Positano, senza in alcun modo

che il perimento del fondo, che comporta l’estinzione dell’enfiteusi ai
sensi dell’art. 963 c.c., ricorre solo nell’ipotesi di sua materiale
distruzione, perché adessa consegue l’impossibilità di usarlo
secondo la sua normale (o qualsiasi altra) destinazione; onde non può

diverso da quello originario ( Cass. 8-2-1989 n. 782; Cass. 23-61986 n. 4158).
La validità di tali principi deve essere ribadita -in mancanza
di diversa previsione normativa- anche in relazione alle enfiteusi
urbane, la cui estinzione, pertanto, ai sensi della menzionata
disposizione di legge, si verifica solo nel caso in cui, per il
perimento totale dell’edificio concesso in enfiteusi, risulti
impossibile ogni utilizzazione dello stesso, e non quando, a causa del
perimento parziale, risulti comunque possibile una qualche
utilizzazione della parte fisicamente rimasta in vita, anche se meno
produttiva e redditizia rispetto a quella rientrante nelle aspettative
dell’enfiteuta.
Nella specie, la Corte di Appello, con motivazione immune da
vizi logici e con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa
sede, ha accertato che l’evento alluvionale del 1963 ha colpito solo
uno dei vani oggetto di enfiteusi, autonomo rispetto all’altro, che è
rimasto intatto.

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parlarsi di perimento quando il fondo venga soltanto destinato ad uso

Ciò sta implicitamente ma inequivocamente a significare che la
porzione residua, fisicamente autonoma rispetto a quella andata
distrutta, ha mantenuto una qualche possibilità di godimento, sia
pure diversa e meno proficua rispetto a quella originariamente

norma invocata dalla ricorrente.
Correttamente,

pertanto,

il

giudice

del

gravame,

in

applicazione degli enunciati principi di diritto, ha ritenuto che, non
essendo il bene oggetto di enfiteusi perito nella sua interezza, non si
è verificata l’ipotesi estintiva prevista dal primo comma dell’art. 963
c.c.; ed ha conseguentemente affermato che il contratto di enfiteusi è
venuto a cessare solo il 9-10-1984, alla scadenza trentennale
espressamente pattuita, con esclusione di ogni possibilità, per
l’Azienda di Soggiorno, di invocare, in relazione al possesso
esercitato sul bene nel periodo successivo all’evento franoso,
l’acquisto per usucapione ventennale di un nuovo diritto di enfiteusi.
6) 11 primo motivo di ricorso principale è infondato.
Dall’esame diretto degli atti del giudizio di merito, consentito
per la natura procedurale del vizio denunciato, risulta che l’Azienda
Autonoma, nel richiedere, con la seconda citazione del novembre
1992, per l’ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale
proposta dal Comune di Positano nel primo giudizio, la condanna di
tale Ente “ad eseguire, a favore dell’Azienda, lutti i rimborsi ed i

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prevista dalle parti; il che porta ad escludere l’applicabilità della

pagamenti a questa spettanti per i miglioramenti e le addizioni
apportati agli immobili oggetto di enfiteusi”

aveva espressamente

precisato che “a tal fine, assumono rilievo «fondamentale i lavori di
ricostruzione eseguiti dalla deducente Azienda a seguito di

alluvionale

avvenuta

questione

nel 1963,

per effetto di una frana

con conseguenti

opere di

ampliamento e ristrutturazione, nonché i miglioramenti ed addizioni
comunque apportati nel tempo .

La Corte di Appello, pertanto, nel riconoscere in favore
dell’attrice il diritto a un indennizzo per la ricostruzione del vano
andato distrutto, non è affatto incorsa nel dedotto vizio di
ultrapetizione.
7) Anche il secondo motivo di ricorso principale è privo di
fondamento.
Il secondo comma dell’art. 963 c.c., nel regolare l’ipotesi di
perimento parziale del fondo enfiteutico, stabilisce che, se è perita
una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al
valore della parte residua, l’enfiteuta può chiedere una congrua
riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo
al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla
parte residua. Le predette facoltà, secondo quanto previsto dal terzo
comma, sono soggette al termine di decadenza di un anno
dall’avvenuto perimento.

perimento degli immobili in

Da tale disciplina discende che, sia nel caso di perimento di
una parte irrilevante del fondo, sia nel caso di perimento di una parte
notevole di esso, non seguita da alcuna iniziativa assunta
dall’enfiteuta, il contratto prosegue, senza alcuna ripercussione sulle

Nulla disponendo al riguardo la norma in esame, non appare
condivisibile la tesi del Comune di Positano, secondo cui,
nell’ipotesi considerata di parziale perimento del bene enfiteutico,
sorgerebbe a carico dell’enfiteuta un vero e proprio obbligo giuridico
di ricostruire la parte andata distrutta.
La questione, comunque, si pone su un piano meramente
teorico e non assume una concreta rilevanza ai fini della decisione,
atteso che l’esistenza di uno specifico obbligo di ricostruire non
farebbe di certo venir meno il diritto dell’enfiteuta a vedersi
riconoscere, al termine del rapporto, un indennizzo per il
miglioramento apportato al fondo. L’art. 975 c.c.. infatti, riconosce
in favore dell’enfiteuta il diritto al rimborso dei miglioramenti
accertati al tempo della riconsegna, pur costituendo la miglioria del
fondo un preciso obbligo gravante sull’enfiteuta ai sensi dell’art. 960
c.c. Il rimborso, alla cessazione del rapporto, dei miglioramenti e
delle addizioni che si traducano in miglioramenti, pertanto, spetta
all’enfiteuta indipendentemente dal suo obbligo a provvedervi.

13

originarie prestazioni delle parti.

Ciò posto, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal
ricorrente, la Corte di Appello ha correttamente ritenuto che la
ricostruzione del vano distrutto, effettuata dall’Azienda di
Soggiorno, costituisca un miglioramento o, meglio, un’addizione, ai

perimento parziale di un fondo rustico o urbano, dovuto, come nella
specie, ad una calamità naturale, il rischio dell’evento lesivo ricada
sul proprietario del bene; sicché la ricostruzione dell’immobile
costituisce certamente un beneficio per quest’ultimo, con
conseguente applicazione della disciplina dettata in tema di
miglioramenti e addizioni dal menzionato art. 975 c.c.
contrario, infatti,

In caso

si verrebbe a realizzare un ingiustificato

arricchimento del proprietario in danno dell’enfiteuta, il quale abbia
provveduto a proprie spese a ripristinare il fondo parzialmente perito
per fatto a lui non imputabile, restituendolo al dominus, al momento
della cessazione del rapporto, nella sua integrità originaria
Non ha pregio, di conseguenza, l’assunto del ricorrente,
secondo cui l’attività di ricostruzione di un fondo, parzialmente
perito nel corso del rapporto, non potrebbe mai costituire un
miglioramento, né tanto meno un’addizione, salvo che non si traduca
in un incremento del valore finale del fondo rispetto a quello
iniziale. Nella ipotesi considerata, al contrario, al fine di valutare la
sussistenza di un miglioramento o di un’addizione indennizzabile ai

14

sensi del citato art. 975 c.c. Non par dubbio, infatti, che nel caso di

sensi dell’art. 975 c.c., non può non tenersi conto delle condizioni in
cui si è venuto a trovare l’immobile a seguito dell’evento che ne ha
provocato la parziale distruzione.
8) Nemmeno il terzo motivo di ricorso principale è meritevole

La Corte di Appello, con la sentenza non definitiva impugnata,
si è pronunciata solo sull’atz, riconoscendo “il diritto dell’Azienda di
Soggiorno e Turismo di Positano ad essere indennizzata per la
effettuata ricostruzione del vano sede della stessa”, e disponendo con
separata ordinanza un supplemento di indagini tecniche al fine della
determinazione del valore dei miglioramenti (rectius addizioni) al
momento della cessazione del rapporto enfiteutico.
La decisione gravata, al contrario, non contiene alcuna
statuizione in ordine all’ammontare dell’indennizzo spettante
all’attrice; sicchè ogni questione al riguardo va fatta eventualmente
valere in sede di impugnazione della sentenza definitiva sul
qucttitu

.

9) Deve essere disatteso, infine, anche il secondo motivo di
ricorso incidentale proposto dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e
Turismo di Positano.
Nella sentenza impugnata la Corte di Appello ha affermato che
in favore dell’Azienda di Soggiorno e di Turismo di Positano può
essere riconosciuto il rimborso, nella misura dell’aumento di valore

15

di accoglimento

del bene, solo per i miglioramenti anteriori alla data di cessazione
del rapporto enfiteutico (9-10-1984), e non per quelli successivi.
Essa ha rilevato, infatti, che, i miglioramenti posti in essere dopo la
cessazione del rapporto si collocano nell’ambito del rapporto di fatto

adempimento dell’obbligazione di restituzione del fondo, e in
relazione al quale possono essere solo applicate le norme dettate
dagli artt. 1148 e ss. c.c.
Così statuendo, il giudice del gravame ha fatto corretta
applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo
cui la disposizione del primo comma dell’art. 975 c.c., a norma della
quale “quando cessa l’enfiteusi, all’enfiteuta spetta il rimborso dei
miglioramenti nella misura dell’aumento di valore conseguito dal
fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali accertati al tempo
della riconsegna” si riferisce solo ai miglioramenti che si collocano
nell’ambito del rapporto di enfiteusi e che, essendo ancora esistenti
alla data della riconsegna, si traducono in un valore economico
direttamente o indirettamente riconducibile alla legittima attività
dell’enfiteuta (o dei suoi danti causa). Essa, al contrario, non si
riferisce ai miglioramenti realizzati dopo la cessazione del rapporto,
nel tempo in cui l’enfiteuta ha mantenuto di fatto il possesso
materiale del bene, per i quali sono, invece, applicabili i criteri
previsti dall’art. 1150 c.c. (Cass. 15-3-1995 n. 3038).

16

che successivamente si è instaurato per effetto del ritardato

La Corte territoriale, pertanto, si è limitata ad individuare
l’ambito dei miglioramenti e delle addizioni indennizzabili,
circoscrivendolo correttamente agli interventi posti in essere prima
della cessazione del rapporto enfiteutico. Essa, al contrario, non ha

valuta e non deve, quindi, essere attualizzato: la sentenza non
definitiva impugnata non contiene alcuna statuizione al riguardo,
lasciando impregiudicata la questione.
10) Per le ragioni esposte, il ricorso incidentale adesivo
proposto dall’Imperato va dichiarato inammissibile, mentre il ricorso
principale del Comune di Positano e il ricorso incidentale
dell’Azienda Autonoma vanno rigettati, con conseguente
compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso
dell’Imperato; rigetta il ricorso principale e quello incidentale
dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Positano;
compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18-9-2013
Il Consigliere estensore

affermato che il debito per i miglioramenti costituisce un debito di

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