Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25427 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1713-2015 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G G BELLI,60,

presso lo studio dell’avvocato DARIO BOLOGNESI, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SANPAOLO IMI SPA;

– intimata –

Nonchè da:

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore speciale Avv.

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SILVESTRI, rappresentata e

difesa dall’avvocato STEFANO TONOZZI giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G G BELLI,60,

presso lo studio dell’avvocato DARIO BOLOGNESI, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 25/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

in relazione a una fideiussione omnibus da lui rilasciata al Banco di Napoli s.p.a. – nell’anno (OMISSIS) – in favore della Ittimar s.n.c., C.I. agì, con citazione notificata nel maggio 2001, per far valere la nullità della garanzia (per contrarietà a norme imperative, a fronte della rinuncia del garante alla “liberazione” prevista dall’art. 1956 cod. civ.) e per sentir accertare che la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte del Banco aveva leso la sua libertà di iniziativa economica, impedendogli l’accesso al credito bancario e cagionandogli rilevanti pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali; al riguardo, precisò che, al momento della sottoscrizione, gli era stato assicurato – contro il vero – che la garanzia aveva validità semestrale e aggiunse, in corso di causa, che, pur essendosi estinta la garanzia nell’anno (OMISSIS), la banca aveva omesso di comunicare tale circostanza all’interessato e al circuito bancario;

la convenuta contestò la domanda rilevando, fra l’altro, che la garanzia era venuta meno nell’anno (OMISSIS) (a seguito dell’estinzione della società garantita), che il garante non era stato escusso e che difettava la prova del nesso causale fra l’esistenza della garanzia e il diniego di aperture di credito in favore dell’attore (dovuto, verosimilmente, alla sua compromessa situazione economica);

il Tribunale rigettò la domanda, con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna;

ha proposto ricorso per cassazione il C., affidandosi a sei motivi; ha resistito Intesa Sanpaolo s.p.a. (società incorporante il Banco di Napoli) a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo; ad esso ha resistito il C. con proprio controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo (che denuncia la violazione dell’art. 1375 cod. civ.), il ricorrente principale lamenta che la Corte non abbia considerato contrario ai canoni di correttezza e buona fede il fatto che il Banco non avesse comunicato all’interessato e al circuito bancario l’estinzione della garanzia avvenuta nel (OMISSIS);

il secondo motivo denuncia anch’esso la violazione dell’art. 1375 cod. civ., ma in relazione alla dedotta mendace assicurazione che la garanzia avrebbe avuto durata semestrale;

entrambi i motivi sono inammissibili in quanto non si confrontano con quanto affermato dalla Corte per escludere la ricorrenza degli estremi della “scorrettezza e malafede” (in riferimento alla circostanza che la banca non avesse escusso il garante e al fatto che il C. non avesse mai revocato la garanzia, pur potendolo fare in ogni momento) e si risolvono – a ben vedere – in istanze volte ad un diverso apprezzamento di merito;

il terzo motivo denuncia l'”omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere ammesso l’istruttoria volta alla dimostrazione della violazione da parte della convenuta dell’art. 1375 c.c.”: il ricorrente si duole che non siano stati ammessi l’interrogatorio formale e le prove per testi, di cui trascrive i capitoli e ribadisce la rilevanza;

il motivo è infondato (poichè la Corte ha motivato l’irrilevanza col rilievo che il garante era comunque facoltizzato alla revoca della fideiussione in ogni momento) e – comunque – inammissibile, in quanto prospetta un vizio di motivazione sul diniego dell’istruttoria orale che non è più deducibile ai sensi del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ove – come nel caso – non si sia tradotto nell’omesso esame di fatti decisivi;

col quarto motivo (che denuncia la violazione degli artt. 1343 e 1956 cod. civ.), il ricorrente censura la Corte per non avere esaminato la “questione sostanziale di diritto relativa alla nullità o meno del negozio” in relazione al fatto che la polizza conteneva la dispensa, a favore della banca, dalla necessità di chiedere la speciale autorizzazione di cui all’art. 1956 cod. civ.;

il motivo è inammissibile poichè prospetta l’omesso esame di un motivo di appello in termini di violazione di norme di diritto, anzichè in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.; nè ricorre l’ipotesi prevista da Cass., S.U. n. 17931/2013, in quanto il motivo non reca comunque “un univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione”;

il quinto e il sesto motivo (che deducono – rispettivamente – “insufficiente e contraddittoria motivazione” e “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (…) per non aver ammesso l’istruttoria orale volta alla prova dell’esistenza del danno”) sono inammissibili per difetto di interesse, una volta che, per effetto del rigetto dei primi quattro motivi, risulta esclusa la responsabilità della banca;

il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del rigetto del principale; le spese di lite seguono la soccombenza;

in relazione al ricorso principale, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara l’inammissibilità dell’incidentale, condannando il ricorrente principale al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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