Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25427 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25427 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

Vendita

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24533/07) proposto da:

DONATELLI ANGELA (C.F. DNT NGL 27T64 A662K), rappresentata e difesa, in virtù di
procura speciale a margine del ricorso, dall’ Avv. Roberto Carbone ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’Avv. Gianluca Fera, in Roma, Via Cola di Rienzo, n. 111;
– ricorrente –

contro
MININNI GIOVANNI e CENTRALE IMMOBILIARE S.a.s. di Ravanne Daniela & c. (P.I.:
03538160726), in persona del suo legale rappresentante, rappresentati e difesi, in virtù di
procura speciale a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale), dall’Avv.
Antonio De Palo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Carla V. Efrati, in
Roma, Via Lucrino 10; – controricorrenti e nei confronti di

4é4//3

1

Data pubblicazione: 12/11/2013

DONATELLI ROSA (C.F. DNT RSO 29L71 A662Y), rappresentata e difesa, in virtù di
procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Prof. Franco Cipriani ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’Avv. Roberto Marraffa, in Roma, Via Brofferio, n. 6;
– altra controricorrente-

e

57E59 A662) e DONATELLI LORENZO (C.F. DNT LNZ 61N27 A662N), rappresentati e
difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Raffaele Gargano ed
elettivamente domiciliati in Roma, Via Laura Mantegazza, n. 24;
– altri controricorrenti –

nonché
sul ricorso ( iscritto al N.R.G. 24661/07) proposto da:
DONATELLI LEONARDA (C.F. DNT LRD 65S69), DONATELLI ALBA (C.F. DNT LBA
57E59 A662) e DONATELLI LORENZO (C.F. DNT LNZ 61N27 A662N), rappresentati e
difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Raffaele Gargano ed
elettivamente domiciliati in Roma, Via Laura Mantegazza, n. 24;
– ricorrenti incidentali –

contro
MININNI GIOVANNI e CENTRALE IMMOBILIARE S.a.s. di Ravanne Daniela & C. (P.I.:
03538160726), in persona del suo legale rappresentante, rappresentati e difesi, per
mandato a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv. Antonio
De Palo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Carla V. Efrati, in Roma,
Via Lucrino 10; – controricorrenti e nei confronti di

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DONATELLI LEONARDA (C.F. DNT LRD 65S69), DONATELLI ALBA (C.F. DNT LBA

DONATELLI ANGELA (C.F. DNT NGL 27T64 A662K), rappresentata e difesa, per
mandato a margine del ricorso, dall’ Avv. Roberto Carbone ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’Avv. Gianluca Fera, in Roma, Via Cola di Rienzo, n. 111;
– altra controricorrente-

e

mandata a margine del ricorso, dall’Avv. Prof. Franco Cipriani ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’Avv. Roberto Marraffa, in Roma, Via Brofferio, n. 6;
– altra controricorrente-

nonché
sul ricorso ( iscritto al N.R.G. 25134/07) proposto da:
DONATELLI ROSA (C.F. DNT RSO 29L71 A662Y), rappresentata e difesa, in virtù di
mandata a margine del ricorso, dall’Avv. Prof. Franco Cipriani ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’Avv. Roberto Marraffa, in Roma, Via Brofferio, n. 6;
– ricorrente incidentale –

contro
MININNI GIOVANNI e CENTRALE IMMOBILIARE S.a.s. di Ravanne Daniela & c. (P.I.:
03538160726), in persona del suo legale rappresentante, rappresentati e difesi, per
mandato a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv. Antonio
De Palo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Carla V. Efrati, in Roma,
Via Lucrino 10; – controricorrenti e nei confronti di
DONATELLI ANGELA (C.F. DNT NGL 27T64 A662K), rappresentata e difesa, per
mandato a margine del ricorso, dall’ Avv. Roberto Carbone ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’Avv. Gianluca Fera, in Roma, Via Cola di Rienzo, n. 111;
– altra controricorrente3

DONATELLI ROSA (C.F. DNT RSO 29L71 A662Y), rappresentata e difesa, in virtù di

e
DONATELLI LEONARDA (C.F. DNT LRD 65S69), DONATELLI ALBA (C.F. DNT LBA
57E59 A662) e DONATELLI LORENZO (C.F. DNT LNZ 61N27 A662N), rappresentati e
difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Raffaele Gargano ed
elettivamente domiciliati in Roma, Via Laura Mantegazza, n. 24;

nonché
sul ricorso ( iscritto al N.R.G. 27101/07) proposto da:
MININNI GIOVANNI e CENTRALE IMMOBILIARE S.a.s. di Ravanne Daniela & c. (P.I.:
03538160726), in persona del suo legale rappresentante, rappresentati e difesi, per
mandato a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv. Antonio
De Palo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Carla V. Efrati, in Roma,
Via Lucrino 10; – ricorrenti incidentali contro
DONATELLI LEONARDA (C.F. DNT LRD 65S69), DONATELLI ALBA (C.F. DNT LBA
57E59 A662) e DONATELLI LORENZO (C.F. DNT LNZ 61N27 A662N), rappresentati e
difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Raffaele Gargano ed
elettivamente domiciliati in Roma, Via Laura Mantegazza, n. 24;
– controricorrenti –

nonché
sul ricorso ( iscritto al N.R.G. 27103/07) proposto da:
MININNI GIOVANNI e CENTRALE IMMOBILIARE S.a.s. di Ravanne Daniela & c. (P.I.:
03538160726), in persona del suo legale rappresentante, rappresentati e difesi, per
mandato a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv. Antonio
De Palo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Carla V. Efrati, in Roma,
Via

Lucrino
4

10;

– ricorrenti incidentali –

– altri controricorrenti –

contro
DONATELLI LEONARDA (C.F. DNT LRD 65S69), DONATELLI ALBA (C.F. DNT LBA
57E59 A662) e DONATELLI LORENZO (C.F. DNT LNZ 61N27 A662N), rappresentati e
difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Raffaele Gargano ed
elettivamente domiciliati in Roma, Via Laura Mantegazza, n. 24;

nonché
sul ricorso ( iscritto al N.R.G. 27107/07) proposto da:
MININNI GIOVANNI e CENTRALE IMMOBILIARE S.a.s. di Ravanne Daniela & c. (P.I.:
03538160726), in persona del suo legale rappresentante, rappresentati e difesi, per
mandato a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv. Antonio
De Palo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Carla V. Efrati, in Roma,
Via Lucrino 10; – ricorrenti incidentali contro
DONATELLI LEONARDA (C.F. DNT LRD 65S69), DONATELLI ALBA (C.F. DNT LBA
57E59 A662) e DONATELLI LORENZO (C.F. DNT LNZ 61N27 A662N), rappresentati e
difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Raffaele Gargano ed
elettivamente domiciliati in Roma, Via Laura Mantegazza, n. 24;
– controricorrenti –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 137/2007, depositata il 14 febbraio
2007 e notificata 1’11 giugno 2007;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13 giugno 2013 dal

Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
uditi gli Avv.ti Raffaele Gargano (anche per delega) nell’interesse di Donatelli Angela,

Donatelli Leonarda, Donatelli Alba e Donatelli Lorenzo, nonché Nicola Cipriani per l’altra
ricorrente principale Donatelli Rosa;
5

– controricorrenti –

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio
Golia, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale proposto nell’interesse di
Donatelli Angela e per il rigetto degli altri due ricorsi principali, nonché per l’assorbimento
dei ricorsi incidentali condizionati.

Con atto di citazione, notificato il 5 luglio 1996, Giovanni Mininni e Daniela Ravanne,
quest’ultima quale legale rappresentante della società Centrale Immobiliare di Ravanne
Daniela & C., convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il sig. Donatelli
Lorenzo.
Gli stessi sostenevano che fra le suddette parti era stato stipulato, il 24 giugno 1996, un
contratto in forma scritta, in virtù del quale, il sig. Mininni, promettendo il fatto del terzo da
identificarsi con la s.a.s. Centrale Immobiliare, si obbligava a far vendere, da quest’ultima
in favore del Donatelli, un appartamento sito in Bari, alla via latta n. 2/4 e con il quale si
obbligavano a stipulare il contratto definitivo entro il 10 luglio 1996. Affermavano, altresì,
che il sig. Donatelli, avendo appreso che le difformità del suddetto appartamento erano
più gravi di quelle indicate nel preliminare, chiedeva alla controparte di far slittare il
termine per la stipula del definitivo, assegnando, al contempo, alla parte promittente, un
termine di tre mesi per regolarizzare la situazione dell’appartamento, decorso inutilmente
il quale, il preliminare si sarebbe dovuto intendere risolto.
Gli attori, quindi, ritenendo che in tal modo il sig. Donatelli avesse inteso manifestare la
volontà di sottrarsi all’adempimento della stipula del contratto definitivo, esperivano
l’azione di l’esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c. in danno dello stesso
convenuto, chiedendo che, con sentenza, fosse data esecuzione al progetto di
trasferimenti immobiliari reciproci, previsti nel preliminare.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il convenuto si costituiva, formulando, nell’ipotesi di accoglimento della domanda attrice
di adempimento (della quale chiedeva, comunque, il rigetto), domanda riconvenzionale
per la riduzione del prezzo dell’appartamento, con obbligo a carico degli attori di
corrispondere la maggior differenza fra il valore del suolo e quello dell’appartamento.
Successivamente, il giudizio era interrotto per il decesso del sig. Donatelli Lorenzo.

costituendosi, rinunciavano all’azione di adempimento, mutandola in quella di risoluzione
per inadempimento, sia in relazione alla mancata sanatoria delle difformità edilizie, sia in
ordine alla mancanza del certificato di abitabilità dell’immobile.
Anche gli attori mutavano la loro domanda di adempimento coattivo dell’obbligo di
contrarre ex ad. 2932 c.c., in domanda risolutoria del preliminare.
Con sentenza n. 1088/2002, il Tribunale di Bari accoglieva la domanda risolutoria
proposta dagli attori e rigettava quella proposta in via riconvenzionale dagli eredi
dell’originario convenuto.
Avverso tale sentenza, con atto notificato il 17 luglio 2003, gli eredi Donatelli
proponevano appello.
Si costituivano gli appellati, eccependo, in via preliminare, la novità della domanda
risolutoria come svolta dagli appellanti principali, insistevano per l’infondatezza del
gravame, con la contemporanea proposizione di appello incidentale condizionato, in
relazione all’eventuale accoglimento del sesto motivo dell’appello principale.
Con sentenza n. 137/2007, depositata il 14 febbraio 2007 e notificata 1’11 giugno 2007, la
Corte d’Appello di Bari, rigettava i primi cinque profili del gravame principale, dichiarando
inammissibile il sesto; dichiarava assorbito l’appello incidentale condizionato proposto
dagli appellati; compensava fra le parti, nella misura di 1/3, le spese del giudizio di
secondo grado, ponendo i residui 2/3 a carico degli appellanti principali (ed in favore dei
patroni degli appellati, quali antistatari).
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Riassuntolo dagli attori nei confronti degli eredi del defunto convenuto, costoro,

A sostegno dell’adottata decisione la Corte barese rilevava, innanzitutto, l’infondatezza
dei primi tre motivi dell’appello principale, rigettando la domanda di risoluzione
contrattuale sul presupposto che essa era stata, in effetti, funzionalmente diretta ad
ottenere una declaratoria di inadempimento (con efficacia risolutoria) rispetto a degli
inadempimenti che, al momento dell’introduzione originaria della domanda, non potevano

dell’azione risolutiva. La Corte territoriale respingeva anche la censura relativa alla
supposta omessa motivazione sul rigetto (implicito) dell’actio quanti minoris, proposta in
via subordinata e, peraltro, presupponente l’inadempimento, invece escluso. Con
riferimento alla quinta doglianza del gravame principale la Corte di secondo grado
considerava come ammissibile la possibilità di trasformare la richiesta di adempimento in
quella di risoluzione, pur in contemporanea presenza di domanda risarcitoria, come, del
resto, avevano fatto entrambe le parti nel corso del giudizio di primo grado, avendo,
ciascuna di esse, proposto, originariamente, una propria domanda di adempimento; il
giudice di appello affermava, infine, l’inammissibilità del sesto motivo di gravame per
carenza di interesse e considerava assorbito l’appello incidentale, in dipendenza
dell’esito di quello principale.
La sig.ra Donatelli Angela ha impugnato la citata sentenza di secondo grado con un
ricorso per cassazione, articolato in due motivi; i sigg.ri Donatelli Leonarda, Alba e
Lorenzo l’hanno, a loro volta, impugnata con un distinto ricorso, riferito a tre motivi, e
anche la sig.ra Donatelli Rosa l’ha impugnata con un autonomo ricorso basato su quattro
motivi.
Il Mininni Giovanni e la società Centrale Immobiliare s.a.s. di Ravanne Daniela & C.
hanno resistito, a ciascuno dei tre ricorsi, con tre distinti controricorsi, contenenti anche
ricorsi incidentali condizionati, basati su quattro motivi. I ricorrenti principali hanno
formulato, a loro volta, autonomi controricorsi avverso i corrispondenti ricorsi incidentali
8

più considerarsi quali presupposti logici-giuridici che consentivano l’accoglimento

condizionati avanzati dalle parti intimate. I difensori di tutte le parti ricorrenti Donatelli
hanno depositato anche memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. .

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del suo ricorso la sig.ra Donatelli Angela ha censurato la sentenza

applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., nonché per violazione e falsa applicazione degli
artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e 1455 e 2697 c.c., oltre che per omessa, contraddittoria
ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione
all’ art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., formulando, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (“ratione
temporis” applicabile alla fattispecie, risultando la sentenza impugnata pubblicata il 14
febbraio 2007), il seguente quesito di diritto: “dica Codesta Suprema Corte di Cassazione
se vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato che implica
violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza e del
procedimento qualora, pur in presenza di una domanda giudiziale di rigetto dell’avversa
richiesta formulata dalla controparte ed accolta dal giudice di primo grado (domanda
logicamente subordinata all’appello principale), il giudice di merito di seconde cure
ometta di pronunciarsi su di essa in maniera specifica”.

2. Con il secondo motivo del suo ricorso la sig.ra Donatelli Angela ha dedotto, in
subordine, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa
applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art.
1226 c.c., in connessione con l’art. 100 c.p.c. e l’ omessa, contraddittoria ed insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all’ art. 360 nn. 3,
4 e 5 c.p.c., ponendo il seguente quesito di diritto: “dica Codesta Suprema Corte di
Cassazione se vi è interesse per la parte soccombente ad impugnare una sentenza che
l’ha condannata al risarcimento del danno che <

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