Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25427 del 12/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 12/10/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 12/10/2018), n.25427
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17308/2017 proposto da:
C.I.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANNALISA PARENTI;
– ricorrente –
contro
TRENITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VETTORI, che la rappresenta
e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 983/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata
il 23/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
con atto di citazione del 25 novembre 2013, C.M.G. evocava in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Firenze, Trenitalia S.p.A. al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno quantificato in Euro 900 e rappresentato dall’acquisto di nuovi biglietti aerei e dai disagi occorsi perchè, essendo giunta in treno allo scalo di (OMISSIS) alle ore 12:10, anzichè alle 10:23, a causa del ritardo maturato dal treno nella giornata del (OMISSIS), aveva perso la coincidenza con il volo per (OMISSIS), così rendendo necessario l’acquisto di un nuovo titolo di viaggio aereo per sè e per la propria nipote minorenne. Si costituiva Trenitalia eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Firenze, a favore di quella del Giudice di Pace di Roma, in quanto nel caso di specie non si applicherebbe il foro del consumatore e contestando la sussistenza del contratto di trasporto, essendo stata prodotta solo copia dei titoli di viaggio, nonchè la carenza di legittimazione dell’attrice ad avanzare domande per la nipote, stante il difetto di rappresentanza legale o volontaria. La convenuta invocava inoltre l’applicazione delle R.D. n. 1948 del 1934, e rilevava che il ritardo non le era imputabile, in quanto dovuto a caso fortuito o forza maggiore (guasto imprevisto del materiale rotabile e del sistema di alimentazione elettrica dei treni). Rilevava di avere fatto tutto il possibile per gestire al meglio l’emergenza. Infine, contestava la quantificazione del danno patrimoniale lamentato e la non rilevanza del pregiudizio non patrimoniale. Chiedeva, altresì, la condanna dell’attrice ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;
il Giudice di Pace, con sentenza del 27 luglio 2014, accoglieva la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito dall’attrice, con il favore delle spese di lite argomentando in ordine alla sussistenza della competenza per territorio, in applicazione della disciplina del consumatore; ritenendo che l’attrice avesse dato la prova di avere stipulato, per sè e per la nipote, un contratto di trasporto ferroviario; affermando l’inadempimento della convenuta, e ritenendo vessatorie le condizioni generali di contratto che richiamavano il R.D.L. n. 1948 del 1934, artt. 9,10 e 11; escludeva la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, ma riteneva non risarcibile il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegato;
avverso tale sentenza proponeva appello Trenitalia, chiedendone la riforma e la condanna di controparte per lite temeraria. Censurava la decisione riguardo alla affermata competenza territoriale, deduceva la mancata produzione dell’originale del titolo di viaggio e la liquidazione del danno anche in favore della nipote, nonostante il difetto di rappresentanza. Riteneva erroneamente richiamata la normativa a tutela dei consumatori, dovendosi applicare solo la disciplina speciale che esclude la risarcibilità delle voci di danno richieste dall’attrice. Censurava, altresì, il mancato riconoscimento del caso fortuito o della forza maggiore e riteneva errata la decisione riguardo alla quantificazione del danno. Si costituiva la danneggiata formulando eccezioni in rito e nel merito;
il Tribunale di Firenze, con sentenza del 23 marzo 2017, riteneva infondata l’eccezione di incompetenza e, nel merito, applicabile la disciplina speciale prevista per il trasporto ferroviario; conseguentemente accoglieva l’appello, respingeva la domanda risarcitoria proposta dalla C. e compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C.M.G. affidandosi a un unico motivo. Resiste con controricorso Trenitalia spa. Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c..
Considerato che:
con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1341 c.c., commi 1 e 2, e del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, commi 1 e 3, con riferimento al R.D. n. 1948 del 1934, convertito nella L. n. 911 del 1935. In particolare, la decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere applicabile il Codice del Consumo in merito alla disciplina dettata in tema di clausole vessatorie, rispetto alle condizioni di contratto Trenitalia. Il Tribunale sarebbe partito da una premessa corretta, ritenendo rilevante la procedura di privatizzazione che ha riguardato il trasporto ferroviario, senza considerare, come evidenziato dalla Consulta nel 2014, che la tematica delle condizioni generali ha subito un affrancamento dall’originaria fonte legislativa, con la conseguenza che non avrebbe potuto trovare applicazione il principio secondo cui non possono ritenersi vessatorie le clausole che riproducano disposizioni di legge (articolo 34 del Codice del Consumo). Al contrario, quelle disposizioni determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Pertanto, è sostenibile che la disciplina del 1935 fosse espressione di un periodo storico non garantista e di favore per lo Stato, non più compatibile con un quadro giuridico di riferimento caratterizzato da elevati livelli di tutela riconosciuti ai consumatori anche dalla disciplina di settore;
rileva questa Corte che, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. (Cass. 25 marzo 2013 n. 7450), il giudice di appello ha adottato una decisione sulla base della “ragione più liquida” conforme all’orientamento di legittimità in materia (Cass. 8 maggio 2015 n. 9312) in ordine all’applicabilità della normativa speciale in tema di trasporto ferroviario (R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948, richiamato dal D.Lgs. n. 179 del 2009), cui rinvia anche il Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 101);
in materia di responsabilità dell’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni è risarcibile – in deroga all’art. 1681 c.c. (ed in forza di quanto previsto dal precedente art. 1680) – alle condizioni stabilite dall’art. 11, paragrafo quarto, del R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella L. 4 aprile 1935, n. 911, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dal D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, art. 3, comma 1 bis, lett. e), convertito in L. 18 febbraio 2009, n. 9, e dal D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179. Ne consegue che il risarcimento – limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio – deve avvenire alle condizioni previste dal medesimo R.D.L. n. 1948 del 1934, artt. 9 e 10, e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 10596 del 4 maggio 2018, Cass. 5 luglio 2017 n. 16495 e Sez. 3, Sentenza n. 9312 del 08/05/2015, Rv. 635316 – 01). Nel caso di specie, facendo buon governo dei principi che precedono, il giudice di appello ha rilevato che la domanda risarcitoria era tesa ad ottenere il rimborso di voci di danno completamente diverse, rappresentate dal costo dei biglietti aerei riferiti alla posizione dell’attrice e della nipote, oltre agli oneri accessori. Si tratta pertanto di voci di danno diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge;
ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e va disattesa la richiesta della ricorrente di essere sentita; le spese del presente giudizio di cassazione vanno integralmente compensate in considerazione delle alterne vicende del giudizio di merito. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018