Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25427 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 11/11/2020), n.25427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12401/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

G.P. (C.F. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria, n. 654/2018, depositata in data 13 aprile 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 settembre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente G.P. ha impugnato, oltre a un PVC, un atto di irrogazione di sanzioni relativo al periodo di imposta dell’anno 1990, con il quale veniva chiesto il pagamento in relazione a omessi versamenti IVA.

La CTP di Cosenza ha accolto il ricorso e la CTR della Calabria, con sentenza in data 13 aprile 2018, ha dichiarato inammissibile l’appello. La Commissione Regionale ha ritenuto che la notificazione dell’atto di appello deve ritenersi inesistente, in quanto effettuata presso il luogo di residenza di altra persona che non ha alcuna relazione con il domicilio dell’appellato.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; l’intimato non si è costituito in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si denuncia violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 58 e 60, nella parte in cui la sentenza di appello appello ha ritenuto invalidità la notificazione dell’atto di appello. Rileva il ricorrente come il giudice di appello abbia richiamato la disposizione del D.P.R. ult cit., art. 60, lett. c), osservando in fatto che il contribuente avesse indicato nel giudizio di primo grado in Comune di Rende sia la sede dell’impresa, sia la residenza sia il domicilio in (OMISSIS), rilevando – ulteriormente come la notificazione fosse avvenuta presso il domicilio. Deduce il ricorrente come l’impresa individuale del contribuente sia stata cancellata da lungo tempo e come la stessa residenza dello stesso sia migrata presso il domicilio dove è stata eseguita la notificazione dell’atto di appello, come risulterebbe da certificato storico che produce in questo giudizio. Rileva come l’atto di appello sarebbe stato ricevuto personalmente dal contribuente, benchè su tale questione la CTR non si sarebbe pronunciata.

2 – Il ricorso, diversamente da quanto indicato nella proposta, è inammissibile.

2.1 – Va osservato come la sentenza impugnata ha accertato, con statuizioni non oggetto di impugnazione e, pertanto, passate in giudicato, che la notifica è stata effettuata presso l’abitazione di un terzo, il quale ha ricevuto l’atto (“nel diverso luogo di abitazione di altra persona la quale ha ricevuto l’atto”) e che “il contribuente ha indicato la sua residenza nel Comune di Rende in (OMISSIS), la sede della ditta in (OMISSIS) e il suo domicilio fiscale in (OMISSIS)”, laddove la notificazione è avvenuta nel diverso luogo di (OMISSIS).

La sentenza impugnata ha, quindi, accertato che il luogo della notificazione non ha relazione con il domicilio fiscale del contribuente e, quindi, inesistente (Cass., Sez. I, 20 aprile 2016, n. 7959).

2.2 – Il ricorrente intende dimostrare, mediante la produzione nel giudizio di legittimità, la circostanza in fatto che la residenza anagrafica del contribuente intimato coinciderebbe con il luogo di esecuzione della notifica dell’atto di appello, producendo certificato storico rilasciato in data 4.12.2018 (all. doc. 7).

2.3 – Va ribadito il principio secondo cui non è ammissibile in sede di legittimità alcuna produzione di documenti mai prodotti nei precedenti gradi di merito (circostanza, questa, resa evidente dal fatto che il documento è stato rilasciato in data 4.12.2018, successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata). La produzione in sede di legittimità è consentita solo nel caso in cui si verta in tema di nullità della sentenza impugnata (Cass., Sez. V, 20 febbraio 2020, n. 4415; Cass., Sez. Lav. 12 luglio 2018, n. 18464), intendendosi per cause di nullità della sentenza quelle derivanti da vizi propri dell’atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma e non anche quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento, quantunque idonei, in astratto, a spieò. e effetti invalidanti sulla sentenza (Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24048; Cass., Sez. Lav., 2 luglio 2014, n. 15073; Cass., Sez. VI, 26 ottobre 2006, n. 23026), ovvero nel caso (che qui non ricorre ictu oculi) della nullità o inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado quando, ove trattasi di sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione (Cass., Sez. Lav., 11 febbraio 2009, n. 3373; Cass., Sez. VI, 11 luglio 2014, n. 16036).

2.4 – Nella specie non si verte in tema di nullità della sentenza, bensì di giudizio sulla correttezza della notificazione, per cui le produzioni documentali del ricorrente sono inammissibili.

2.5 – Inammissibile, infine, è la deduzione (peraltro riportata in via dubitativa dal ricorrente: “sembra essere”) secondo cui l’avviso di ricevimento sarebbe stato ricevuto dall’appellato, non essendo stato trascritto l’atto relativo, nè essendo stato proposto motivo per nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (nè potendosi, per specificità, convertire in tale ultima doglianza il motivo proposto per violazione di legge), avendo lo stesso ricorrente dichiarato che su tale questione la CTR non si è pronunciata.

3 – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA