Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25427 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. III, 10/10/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 10/10/2019), n.25427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19985-2017 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANT0,

6, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE GRAZIANO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, TORO ASSICURAZIONI SPA, N.M.,

N.F., N.G., N.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1638/2016 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

17/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/06/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione dell’8 giugno 1999 i coniugi G.C. e P.C., in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità sul minore A., evocavano in giudizio N.A. e la compagnia Lloyd Italico Assicurazioni S.p.A. davanti al Giudice di pace di Cicciano per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal minore in occasione di un sinistro verificatosi il (OMISSIS) quando quest’ultimo, viaggiando a bordo di un ciclomotore, era stato investito dall’autovettura di proprietà del convenuto;

il Giudice di pace, con sentenza del 18 aprile 2005, dichiarava la responsabilità di N.A. nella determinazione del sinistro condannandolo, in solido con la compagnia di assicurazioni, al risarcimento dei danni, oltre alle spese;

avverso tale sentenza la Toro assicurazioni S.p.A., società incorporante per fusione Lloyd Italico Assicurazioni S.p.A., poi Alleanza Toro S.p.A., proponeva appello davanti al Tribunale di Nola;

il Tribunale, con sentenza del 28 luglio 2010, accoglieva, per quanto di ragione, l’impugnazione e dichiarava il concorso di colpa del conducente del veicolo, N., nelle more del giudizio deceduto, e di G.A., conducente del ciclomotore Piaggio, nella causazione del sinistro condannando al risarcimento dei danni la compagnia Toro Assicurazioni;

avverso tale decisione G.A. proponeva impugnazione per revocazione con atto di citazione del 7 marzo 2012 davanti al Tribunale di Nola evocando in giudizio Alleanza Toro S.p.A. e gli eredi di N.A., F., G. e N.P. deducendo che la sentenza impugnata era affetta da un errore di fatto, perchè fondata sul presupposto errato che G.A. fosse conducente del ciclomotore Piaggio, anzichè terzo trasportato. Sulla base di tali elementi il danneggiato avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 2055 c.c., ottenere il risarcimento integrale del danno;

il Tribunale di Nola con sentenza del 28 luglio 2010 rigettava l’impugnazione con condanna di G.A. al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione G.A. propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. Gli intimati non svolgono attività processuale in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale di Nola rigettato l’istanza di revocazione della sentenza pronunziata in appello per errore di fatto sulla qualità di conducente, anzichè di trasportato, della persona danneggiata, sebbene dalle risultanze processuali emergesse chiaramente la veste di terzo trasportato del G.. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di considerare il dato che risultava pacificamente dall’immediata lettura degli atti, costituito dalla qualità di terzo trasportato e non di conducente di G.A.. Tale elemento emergeva dal contenuto dell’atto di citazione, dalla comparsa di costituzione dell’assicuratore e dall’atto di appello di quest’ultimo. Oltre a ciò, la circostanza che il ciclomotore fosse condotto da una ragazza non sarebbe stata contestata dai convenuti;

con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per mancanza di motivazione o per l’irriducibile contraddittorietà. La decisione impugnata sarebbe viziata da una lettura atomistica degli atti di causa. Analogamente, riguardo al contenuto della prova testimoniale, risulterebbe contraddittoria;

i motivi strettamente connessi vanno trattati congiuntamente e sono inammissibili perchè non si confrontano con la decisione impugnata che definisce il profilo relativo alla qualità di terzo trasportato o conducente del ciclomotore come oggetto di valutazione del materiale probatorio. Il Tribunale sulla base di una complessa motivazione evidenzia che tale elemento non risultava in maniera chiara da nessuno degli atti nuovamente richiamati i sede di legittimità dal ricorrente, i quali erano assolutamente equivoci; e che neppure le risultanze della prova testimoniale consentivano di ritenere provato tale profilo. E’ pertanto evidente che la fattispecie esula da quella dell’errore di fatto rilevante, quale circostanza risultante, in maniera immediata, dalla semplice lettura degli atti;

sotto altro profilo la prima censura introduce un elemento di novità costituito dalla presunta mancata contestazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c. della prospettazione contenuta in citazione (peraltro equivoca, poichè nell’atto introduttivo si precisava solo che “l’odierno attore viaggiava a bordo del ciclomotore Piaggio”). Parte ricorrente non ha allegato di avere sottoposto la questione al giudice di appello, che non si occupa di tale tema. Avrebbe inoltre dovuto trascrivere o allegare il contenuto degli scritti dei convenuti, successivi alla specifica deduzione della circostanza di essere terzo trasportato;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese del presente giudizio di cassazione perchè la parte intimata non ha svolto attività processuale in questa sede;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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