Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25426 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.12/12/2016),  n. 25426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15346/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DI VILLA MASSIMO 33, presso

lo studio dell’avvocato GIORGIO SICARI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURIZIO BENINCASA giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1380/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 9/03/2015, depositata il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad impugnazione di cartella di pagamento per Iva 2008, e con riguardo alla “questione controversa concerne la possibilità – per il contribuente che abbia regolarmente tenuto la contabilità dalla quale risulti un credito IVA, ma non abbia presentato poi la dichiarazione annuale – di computare l’imposta detraibile nella dichiarazione dell’anno successivo”, l’Agenzia delle Entrate con unico motivo di ricorso lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 27, 28, 30 e 33, nonchè del D.Lgs. n. 471 del 1992, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, da parte della C.T.R., che detta possibilità ha invece riconosciuto.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, alla luce della recente pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 17757 dell’8/9/2016, la quale in fattispecie analoga ha formulato il seguente principio di diritto: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

3. La sentenza impugnata risulta conforme al suddetto principio, avendo il giudice d’appello precisato che “nel caso in esame il credito IVA risulta dalle liquidazioni IVA relative all’anno 2007 (per il quale l’anno successivo è stata omessa la presentazione della dichiarazione) e dalle dichiara ioni precedenti e non è contestato che detto credito non sia mai stato utilizzato, ma solo chiesto a rimborso”.

4. Nonostante il rigetto del ricorso, sussistono le condizioni per la compensazione delle spese tra le parti, poichè il menzionato arresto nomofilattici è sopravvenuto nel corso del giudizio di legittimità.

6. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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