Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25425 del 27/10/2017

Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10398-2015 proposto da:

C.L. quale erede beneficiata di D.N.G.,

D.N.S. quale erede beneficiata di D.N.G.,

DE.NA.GL. quale erede beneficiata di D.N.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo

studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GAIO TESSER giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.P., C. MOTORS SPA, S.S.,

D.N.L., G.G.;

– intimati –

Nonchè da:

C. MOTORS SPA in persona del suo legale rappresentante pro

tempore C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FILIPPO CORRIDONI 10, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO DE

FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANCARLO TONETTO giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

S.S., M.P., G.G.,

D.N.L., DE.NA.GL., D.N.S., C.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 485/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’8 febbraio 2010, il Tribunale di Venezia condannò C.L., D.N.S. e De.Na.Gl., in qualità di eredi di D.N.G., a restituire alla C. Motors s.p.a. la somma di Euro 315.979,33, della quale il loro dante causa, deceduto nelle more del processo, si era indebitamente appropriato, sottraendola alla società di cui era dipendente. Il Tribunale condannò altresì D.N.L., S.S., G.G. e M.P. (che avevano concorso in taluni degli illeciti posti in essere dal D.N.) a pagare alla C. Motors s.p.a., rispettivamente, la somma di Euro 28.750, di Euro 3.920, di Euro 47.500 e di Euro 31.949,37.

Avverso questa sentenza proposero appello, con separati atti di citazione, M.P. (proc. n. 723/2011), D.N.L., S.S. e G.G. (proc. n. 736/2011), nonchè C.L., D.N.S. e De.Na.Gl. (proc. n. 737/2011).

Con distinte comparse di risposta depositate il 4 luglio 2011, si costituì la C. Motors s.p.a., proponendo appello incidentale contro C.L., D.N.S. e De.Na.Gl. (proc. n. 737/2011).

La Corte di Appello di Venezia, riuniti i procedimenti, con sentenza del 26 febbraio 2014, ha dichiarato inammissibile (in quanto tardivo) l’appello incidentale proposto dalla C. Motors s.p.a. e, in parziale accoglimento delle impugnazioni proposte da C.L., D.N.S. e De.Na.Gl., da D.N.L., S.S. e G.G., nonchè da M.P.: a) ha statuito che le eredi di D.N.G. fossero tenute, in proporzione alle rispettive quote ereditarie, nei limiti consentiti dall’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e ha ridotto la condanna emessa a loro carico ad Euro 111.521,77, oltre interessi, avuto riguardo agli acconti versati prima e dopo la sentenza di primo grado; b) ha statuito che M.P., D.N.L., S.S. e G.G. fossero tenuti al pagamento delle somme che avevano rispettivamente concorso a sottrarre, in solido con le eredi di D.N.G. e nei limiti del debito restitutorio accertato a carico di queste ultime, avuto riguardo alla circostanza che le predette somme erano ricomprese in tale debito e non costituivano oggetto di debiti ulteriori ed aggiuntivi rispetto ad esso.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia C.L., D.N.S. e De.Na.Gl. propongono ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

Risponde con controricorso la C. Motors s.p.a., la quale propone altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Gli altri intimati non svolgono attività difensiva.

Le ricorrenti principali hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo (“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Mancato esame dei documenti 6 e 12 dimessi in primo grado ed incidenti sulla determinazione del quantum residuo. Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”), le eredi di D.N.G. si dolgono che la Corte di Appello, nel rideterminare l’importo oggetto del debito restitutorio del loro dante causa, non abbia tenuto conto di sei assegni bancari tratti su un conto corrente della CentroMarca Banca, dell’importo complessivo di Euro 75.000.

Lamentano che la Corte territoriale avrebbe indebitamente escluso che fosse stata da loro fornita la prova della consegna di tali assegni alla C. Motors s.p.a., sebbene tale prova risultasse per tabulas dalla sottoscrizione per “ricevuta” apposta dal legale rappresentante della società su ciascuno dei titoli unitamente alla data della ricezione.

Deducono, inoltre, che, in relazione ad almeno tre dei predetti assegni (per un importo complessivo di Euro 42.000), era stata debitamente fornita anche la dimostrazione certa dell’incasso degli stessi da parte della creditrice, previa produzione della copia del frontespizio di uno dei titoli (recante il timbro della sua avvenuta negoziazione) e dell’estratto del conto corrente aperto presso la CentroMarca Banca e cointestato a D.N.G. e C.L., da cui risultava l’avvenuta riscossione degli altri due assegni.

Denunciano la tardività della contestazione di tali circostanze da parte della C. Motors s.p.a. ed evidenziano il carattere decisivo dei predetti documenti, la cui considerazione avrebbe comportato un ulteriore ridimensionamento dell’ammontare della somma oggetto del debito restitutorio.

Sostengono, infine, che la mancata considerazione dei documenti in parola avrebbe integrato “vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia” ed invocano un precedente di questa Corte (Cass.28/11/2001, n. 15112) secondo cui l’omesso esame di documenti sarebbe censurabile per cassazione nell’ipotesi in cui l’esame stesso avrebbe determinato una decisione diversa da quella adottata.

1.1. L’unico motivo – e con esso l’intero ricorso principale – è inammissibile.

Per un verso, infatti, esso, nella parte in cui censura la sentenza impugnata sotto il profilo del “vizio di motivazione”, non tiene conto della circostanza che, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012, e dunque anche alla sentenza impugnata con l’odierno ricorso, depositata il 26 febbraio 2014 – il controllo sulla motivazione può investire esclusivamente l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale sussiste nelle sole ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, sicchè il sindacato sulla motivazione è possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257).

Per altro verso, il motivo in esame, nella parte in cui denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, omette di considerare che il sindacato previsto dall’attuale formulazione della norma invocata concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr., ancora, le citate Cass. Sez. U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).

Le ricorrenti, nel denunciare l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, non si adeguano al modello legale introdotto dal “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5.

Esse, infatti, non deducono l’omessa considerazione di fatti storici che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti ma, invocando un precedente di legittimità emesso nel vigore della vecchia formulazione della norma, propongono la rivalutazione di taluni elementi istruttori (in particolare delle prove documentali funzionali alla dimostrazione dell’avvenuto incasso degli assegni) per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dalla Corte territoriale.

Una simile rivalutazione deve reputarsi inammissibile, atteso, da un lato, che l’attività di valutazione delle prove è insindacabilmente riservata al giudice del merito cui compete anche la scelta, tra le prove stesse, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); e considerato, dall’altro lato, che nel caso di specie la Corte di Appello, pur errando sulla numerazione con cui era stata depositata nel fascicolo processuale, ha motivatamente esaminato la documentazione prodotta dalle ricorrenti, ritenendo insufficiente, in particolare, ai fini della prova della presentazione e dell’incasso degli assegni, la circostanza che sugli stessi fosse stata apposta la firma per “ricevuta”.

Il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale (“art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 erronea applicazione di norma di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”), la C. Motors s.p.a. censura le sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello incidentale da essa spiegato con comparsa di risposta depositata il 4 luglio 2011.

Deduce che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto applicabile alla fattispecie la disposizione contenuta nel primo comma dell’art. 343 c.p.c. (che onera l’appellato, a pena di decadenza, di proporre l’impugnazione incidentale nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria, almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione) anzichè quella contenuta nel comma 2, medesimo art., secondo la quale, se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa.

Sostiene che, infatti, il proprio interesse ad impugnare la sentenza di primo grado era sorto in seguito all’appello incidentale proposto delle eredi di D.N.G. rispetto al gravame proposto in via principale da D.N.L., S.S. e G.G..

In applicazione dell’art. 343 c.p.c., comma 2, essa avrebbe dunque potuto proporre appello incidentale sino all’udienza del 6 luglio 2011, sicchè tale appello era stato tempestivamente spiegato con la comparsa di risposta del 4 luglio precedente.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Va premesso che, ad onta della formale intestazione, con esso non si denuncia nè la violazione di norme sostanziali nè l’omesso esame di un fatto decisivo ma si denuncia la falsa applicazione di una norma processuale, sul rilievo che alla fattispecie avrebbe dovuto applicarsi la disposizione contenuta nell’art. 343 c.p.c., comma 2 anzichè quella dettata dal comma 1, stesso art..

Orbene, la violazione o falsa applicazione di norme processuali, dando luogo a vizio di attività e a nullità del processo e della sentenza (error in procedendo), deve essere dedotta mediante la sussunzione del vizio nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, atteso che quella di cui al precedente n. 3 del medesimo art. si riferisce alla violazione di norme sostanziali, che dà luogo ad errore di giudizio direttamente incidente sull’oggetto della decisione di merito (error in iudicando).

La circostanza che la ricorrente incidentale abbia invece inteso far valere un error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, senza fare alcun riferimento alle conseguenze (nullità del procedimento e della sentenza) derivanti dall’errore sulla legge processuale, impone la declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso in esame, in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, pur non essendo indispensabile la formale ed esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 è peraltro necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dal vizio denunciato, dovendosi reputare inammissibile il gravame che si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. U, 24/07/2013, n.17931; v. anche Cass. 17/09/2013, n.21165, e, più recentemente, Cass. 28/09/2015, n. 19124).

2.1.1. Va, in ogni caso, evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dalla C. Motors s.p.a., l’appello incidentale era stato da essa proposto, con comparsa di risposta depositata il 4 luglio 2011, nell’ambito del procedimento n. 737/2011, introdotto dalle eredi di D.N.G. con impugnazione proposta in via principale.

Ai sensi dell’art. 343 c.p.c., comma 1, tale appello avrebbe quindi dovuto essere proposto nell’osservanza dei termini previsti dall’art. 166 c.p.c., e cioè nella comparsa di risposta almeno venti giorni prima dell’udienza.

Il mancato rispetto di questo termine aveva determinato la decadenza della C. Motors s.p.a. dalla facoltà di proporre impugnazione incidentale e su tale decadenza non aveva inciso la circostanza che il procedimento n. 737/2011 era stato successivamente riunito a quello (n.723/2011) sorto in seguito alla precedente impugnazione proposta da M.P. – con conseguente conversione dell’appello proposto dalle eredi di D.N.G. in appello incidentale (Cass. 18/09/2007, n. 19340; Cass. 18/06/2014, n. 13870) – non potendo derivare dal provvedimento di riunione, quale provvedimento officioso con funzione e contenuto ordinatori, l’effetto di rimessione in termini della parte che sia incorsa in una decadenza per imputabile inosservanza di un onere processuale.

2.1.2. Va ulteriormente rilevato, infine, che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, il suo interesse ad impugnare la sentenza di primo grado non era sorto in seguito all’appello proposto dalle eredi di D.N.G., ma era sorto direttamente dalla pronuncia giudiziale che aveva solo parzialmente accolto la sua domanda restitutoria.

La C. Motors s.p.a. era dunque legittimata ad appellare la sentenza in via principale, sicchè, anche sotto questo profilo, l’impugnazione incidentale tardiva da essa proposta doveva reputarsi inammissibile, atteso che l’interesse ad impugnare non costituiva effetto dell’impugnazione principale proposta dalle altre parti (Cass. 16/06/2016, n. 12387).

3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale (“art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 erronea applicazione di norma di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”), la C. Motors s.p.a. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che i debiti di M.P., D.N.L., S.S. e G.G. fossero ricompresi nella generale obbligazione restitutoria al cui adempimento erano tenute le eredi di D.N.G., con conseguente applicazione del vincolo della solidarietà.

Deduce che, invece, si sarebbe trattato di debiti personali derivanti dal concorso degli obbligati in specifiche appropriazioni indebite commesse dal D.N., come tali distinti ed aggiuntivi rispetto a quello accertato nei confronti delle eredi di quest’ultimo.

Con il medesimo motivo la ricorrente incidentale si duole inoltre che la Corte di Appello abbia ridotto la condanna emessa carico di C.L., D.N.S. e De.Na.Gl. da Euro 315.979,33 ad Euro 111.521,77, oltre interessi, avuto riguardo agli acconti versati prima e dopo la sentenza di primo grado.

Deduce, in proposito, che, con riguardo alle somme asseritamente versate prima della sentenza di primo grado, gli unici pagamenti di cui era stata fornita dimostrazione erano quelli avvenuti in epoca anteriore all’originario atto di citazione in esecuzione di una ricognizione di debito effettuata personalmente da D.N.G. (i quali non erano stati considerati nel petitum richiesto dalla creditrice) mentre gli ulteriori pagamenti asseritamente compiuti dalle eredi non erano stati documentati; con riguardo alle somme asseritamente versate in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza, sostiene invece che esse sarebbero state pagate in conseguenza dell’azione esecutiva proposta con il titolo oggetto di gravame, sicchè non avrebbe potuto tenersene conto in funzione della riforma del titolo medesimo.

3.1. Anche questo motivo è inammissibile.

Esso infatti, pur denunciando formalmente un vizio di violazione di norme di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo, contesta nella sostanza l’accertamento compiuto dalla Corte di Appello in ordine all’ammontare complessivo del credito restitutorio vantato dalla C. Motors s.p.a. nei confronti delle eredi di D.N.G., nonchè in ordine alle fonti specifiche delle obbligazioni gravanti su M.P., D.N.L., S.S. e G.G..

Il motivo, dunque, attiene a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte territoriale, la quale ha motivata mente ritenuto, all’esito della rivalutazione dell’istruttoria espletata in primo grado e dei documenti versati in atti, che le eredi di D.N.G. avessero debitamente fornito la dimostrazione del parziale adempimento della loro obbligazione e che i debiti degli altri obbligati, in quanto scaturenti dal loro concorso in specifiche appropriazioni commesse dal D.N., dovessero essere ricompresi nell’ammontare complessivo dovuto dagli aventi causa di quest’ultimo.

4. In conclusione, tanto il ricorso principale quanto quello incidentale vanno dichiarati inammissibili.

5. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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