Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25425 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.12/12/2016),  n. 25425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20095/2015 proposto da:

D.B.V., D.F.M.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 1, presso lo studio

dell’avvocato LEANDRO PALESTINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato CORRADO PISCIONI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PARK SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 88/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1. D.B.V. e D.F.M.A. propongono ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, depositata il 20-1-2016, che ha confermato il rigetto della domanda proposta dai ricorrenti nei confronti della società S.r.l. Park, volta ad ottenere il risarcimento del danno subito per il mancato rilascio del certificato di agibilità di un immobile vendutogli dalla suddetta società.

L’intimata non ha presentato difese.

2. Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis, 375, 376 e 380 bis, come formulati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 e può essere trattato in Camera di consiglio.

3. La Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno sul rilievo che la società Park aveva tempestivamente richiesto il certificato di agibilità dell’immobile venduto e che il ritardo del rilascio del provvedimento non era imputabile alla venditrice.

Inoltre il danno lamentato era dovuto esclusivamente a colpa dei ricorrenti che avevano messo in vendita l’immobile pur sapendo di non essere ancora in possesso del certificato di agibilità.

4. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artT. 1477 e 1374 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’articolo 1223 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

5.Si osserva che la decisione impugnata è sostenuta da due diverse rationes decidendi entrambe idonee a decidere la controversia.

Era onere di ricorrenti adeguatamente impugnare entrambe le ragioni della decisione.

Nella specie non è adeguatamente censurata la decisione nella parte in cui attribuisce ai ricorrenti la responsabilità di aver messo in vendita l’immobile, pur sapendo che non era ancora stato rilasciato il certificato di agibilità dell’immobile.

Infatti il riferimento alla violazione dell’art. 1223 c.c., non è in alcun modo conferente con la motivazione.

Di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La relazione è stata comunicata al difensore delle parte che non ha presentato memoria. Il Collegio riunito in Camera di consiglio condivide la ragioni in fatto ed in diritto esposte nella relazione e dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese stante l’assenza dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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