Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25425 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25425 Anno 2013
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

Comunione
forzosa del muro
SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10013/07) proposto da:
CARAPEZZA ANTONIA, CARAPEZZA ROSA, CARAPEZZA BIAGIO, CARAPEZZA ROSARIO,
CARAPEZZA LUCIANA e CARAPEZZA BIAGIO DOMENICO, tutti nella qualità di eredi di Biagio
Carapezza, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to
Antonio Ficarra del foro di Palermo e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione in
Roma, piazza Cavour n. 1;
– ricorrenti contro
AIELLO VINCENZO e MESSINA MARIA, rappresentati e difesi dall’Avv.to Francesco Costantino
del foro di Palermo, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, e domiciliati
presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour n. 1;

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Data pubblicazione: 12/11/2013

- controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 35 depositata il 23 gennaio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 15 marzo 2013 dal
Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

Francesco Costantino), per parte resistente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lucio
Capasso, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 10 giugno 1986 Vincenzo AIELLO e Maria
MESSINA evocavano (a seguito di pronuncia di incompetenza per valore pronunciata dal Pretore
di Polizzi Generosa del 14.12.1985), dinanzi al Tribunale di Termini lmerese, Biagio CARAPEZZA
esponendo di essere proprietari di una abitazione sita in Petralia Sottana, edificata ad oltre un
metro e mezzo dal confine con la proprietà del convenuto, il quale, a sua volta, aveva iniziato la
costruzione di un fabbricato senza il rispetto delle distanze imposte dagli artt. 873 c.c. e 6 della
legge n. 1684 del 1962, per cui chiedevano la condanna dello stesso alla demolizione della
costruzione, almeno limitatamente alla porzione di essa eretta in violazione delle distanze
legalmente imposte.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, il quale eccepiva che con atto di
interpellanza del 5.10.1971, avvalendosi del disposto degli artt. 875 e 877 c.c., aveva invitato gli
attori a dichiarare se avessero voluto estendere il loro fabbricato fino al confine o procedere alla
sua demolizione, senza ricevere alcuna risposta, per cui in via riconvenzionale chiedeva di
estendere il proprio fabbricato sino in aderenza a quello degli attori, il giudice adito, espletata
c.t.u., riconosceva il diritto del CARAPEZZA di estendere la costruzione fino al muro di confine

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uditi gli Avv.ti Antonio Ficarra, per parte ricorrente, e Marina Milli (con delega dell’Avv.to

dell’edificio degli attori e determinava in £. 637.000 il prezzo del suolo di proprietà di questi ultimi
che sarebbe stato occupato dal convenuto con la costruzione predetta.
In virtù di rituale appello interposto dai coniugi AIELLO — MESSINA, la Corte di appello di
Palermo, nella resistenza dell’appellato, in accoglimento dell’appello e in riforma della decisione di

Grotte di Petralia Sottana a tre metri dalla costruzione realizzata dagli appellanti nella particella
100 di loro proprietà.
A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale, premessa l’ammissibilità dell’appello
proposto nel termine lungo in quanto l’appellato aveva notificato al difensore domiciliatario degli
appellanti una sola copia della sentenza impugnata, con la conseguenza che la notificazione
stessa doveva ritenersi nulla e non idonea a fare decorrere il termine breve, nel merito,
evidenziava che nella specie non trovava applicazione il principio della prevenzione per essere le
distanze previste dal regolamento edilizio comunale (art. 12), per cui la distanza dal confine
doveva ritenersi assoluta, inapplicabili gli artt. 874, 875 e 876 c.c..
Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Palermo hanno proposto ricorso per
cassazione gli eredi di Biagio CARAPEZZA, articolato su due motivi, al quale hanno resistito con
controricorso i coniugi AIELLO — MESSINA.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 325
c.p.c. essendo stata la decisione di primo grado regolarmente notificata al procuratore costituito
degli originari attori il giorno 3.3.1999, mediante consegna di distinte copie della pronuncia, con la
conseguenza che l’appello avrebbe dovuto essere proposto nel termine di trenta giorni, mentre
era stato notificato al procuratore del CARAPEZZA solo in data 27.7.1999. Il giudice del
gravame, di converso, ha ritenuto la nullità della notifica della sentenza del Tribunale perché dalla

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primo grado, condannava il CARAPEZZA ad arretrare la sua costruzione prospiciente la via

copia allegata al fascicolo degli appellati risultava che la sentenza era stata a costoro notificata
mediante consegna di un’unica copia al procuratore costituito in primo grado. Aggiungeva che il
giudice di appello, nel contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all’originale e i dati
risultanti dalla copia consegnata al destinatario, aveva ritenuto di fare riferimento ai dati ricavabili

Suprema Corte se nell’ipotesi di notificazione di atto con pluralità di destinatari, faccia fede, con
specifico riferimento al numero di copie consegnate, la relata di notifica apposta in calce
all’originale dell’atto oppure le singole copie consegnate ai destinatari”.
In via pregiudiziale, rileva il Collegio che i ricorrenti hanno documentalmente provato la loro
legittimazione processuale all’impugnazione in quanto eredi dell’originaria parte, Biagio
Carapezza (prodotto testamento olografo, nonchè la dichiarazione di successione).
Tanto chiarito, la censura è meritevole di accoglimento deducendo nella sostanza la violazione
delle regole sulla notificazione della sentenza appellata, ai fini della decorrenza del termine breve
per l’impugnazione, in caso di più parti domiciliate presso lo stesso procuratore (artt. 325 e 326
c.p.c.), tale dovendosi intendere il senso del quesito di diritto formulato a conclusione della
esposizione del motivo, letto in coordinamento con le norme denunciate in rubrica.
Osserva il Collegio che non è contestato che su istanza di Biagio Carapezza sia stata notifica al
procuratore costituito in primo grado per i coniugi Aiello-Messina la sentenza del Tribunale,
vertendo la questione sulla circostanza se fosse necessario (o meno) consegnare al predetto
procuratore una o più copie della pronuncia.
Al riguardo va rilevato che – come precisato nella giurisprudenza di legittimità – “la disciplina legale
della notifica degli atti processuali ha lo scopo di offrire le maggiori garanzie possibili che un atto
da portare a conoscenza di altro soggetto effettivamente pervenga nella sfera di riferibilità del
destinatario, con sicura individuazione del momento in cui ciò è avvenuto. Pertanto, l’art. 160
c.p.c. enuncia come cause di nullità della notifica solo la violazione delle norme che individuano la

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dalla copia in possesso del destinatario. Il motivo culmina nel seguente quesito di diritto: “dica la

persona cui la copia dell’atto deve essere consegnata, o l’incertezza assoluta circa l’identità di tale
persona o circa la data della consegna” (così Cass. 22 gennaio 2004 n. 1079). Rilevano, pertanto,
la individuazione della persona cui la copia dell’atto notificando deve essere consegnata ed il
titolo per ricevere l’atto, che va individuattit i anche per la notificazione della sentenza di prime

Il Collegio condivide l’orientamento di questa Corte (cfr Cass. SS.UU. 15 dicembre 2008 n.
29290), cui va data continuità, secondo cui unico destinatario della notifica della sentenza è il
procuratore costituito della parte ed è valida la notifica della sentenza effettuata al procuratore
costituito per più parti mediante la consegna di un unico plico.
Detto principio va applicato anche nell’ipotesi di notifica della sentenza soggetta ad
impugnazione, per fare decorrere il termine breve, effettuata al procuratore rappresentante di più
parti. Ritenere che in caso di consegna di un’unica copia sia necessaria una rinnovazione della
notifica, “appare, puro formalismo (peraltro, non imposto dalla norma) in contrasto con le
esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti
con la finalità di rendere giustizia in un tempo ragionevole (v. per la necessità di superare
formalismi ostativi all’istanza di giustizia secondo il principio del giusto processo, Cass. nn. 24856
del 2006; S.U. 13916 del 2006; 23220 del 2005; 10963 del 2004). Ancor più perché l’ordinamento
sembra, in linea generale, privilegiare l’idea che meglio possa essere tutelato il diritto di difesa del
cittadino se gli atti processuali pervengano nella sfera di conoscenza di chi abbia la competenza
tecnica per suggerire le azioni da adottare” (così Cass. SS.UU. sopra cit.).

E’ evidente, pertanto, la ritualità di detta notifica, che non è affetta dai vizi denunciati dagli
appellanti, odierni controricorrenti, e recepiti dal giudice distrettuale.
Da ciò consegue che la notificazione dell’atto di appello, avvenuta solo il 27 luglio 1999, andava
ritenuta non tempestiva, a fronte della rituale notificazione della sentenza di primo grado a cura
della controparte in data 3 marzo 1999, data dalla quale è iniziato a decorrere il termine breve di

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cure, nel procuratore domicilatario delle parti del giudizio di primo grado.

30 giorni concesso ai controricorrenti per proporre appello, termine che è inutilmente scaduto il 3
aprile 1999, per cui la corte distrettuale non avrebbe potuto ritenere ammissibile l’appello, a
norma degli art. 325, 285 e 170 c.p.c..
Essendo manifestamente fondata la prima censura ed in essa rimanendo assorbita la cognizione

edilizio e degli artt. 875 e 877 c.c.), alla luce di tali considerazioni, va dichiarato inammissibile
l’appello e pertanto, ai sensi dell’art. 383 comma g c.p.c., cassata senza rinvio la sentenza che (/’
,

all’esito di quel giudizio venne adottatatC~., 4011 1Si regolano nuovamente le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità, che vengono
interamente compensate fra le parti per entrambe le fasi sussistendo giusti motivi, essendo la
pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, che ha risolto il contrasto, successiva alla
pronuncia impugnata.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 15 marzo 2013.

del secondo motivo attingente il merito (erronea interpretazione dell’art. 12 del regolamento

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