Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25425 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. III, 10/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2066-2018 proposto da:

C.P.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO ACCOSSANO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’amministratore Studio

C. SRL – in persona del legale rappresentante Dott.

C.N., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTINA

PAROLINI, CRISTINA CRICCA;

– controricorrente –

e contro

PN SERVIZI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13149/2017 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato per via telematica il 12 gennaio 2018 C.P. impugna la sentenza del Tribunale di Milano n. 13149-2017, pubblicata il 29 dicembre 2017, non notificata, pronunciata in grado di appello, con la quale è stata confermata, per quanto qui di interesse, la sentenza di rigetto della domanda di C.P. svolta nei confronti del Condominio di (OMISSIS), per ottenere il risarcimento per il danneggiamento di un quadro antico, pari a Euro 1647,00, in tesi malamente riposizionato dalla società appaltatrice che aveva eseguito i lavori di ripristino dell’immobile dell’attore su incarico del Condominio dopo il danneggiamento subito dal suo appartamento per infiltrazioni. Il condominio intimato ha notificato controricorso nei termini indicati in epigrafe chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Il ricorrente denuncia che i) non sarebbe stato motivato, in violazione dell’art. 132 c.c., il rigetto dell’appello relativo all’interpretazione degli obblighi assunti dall’appaltatrice nell’interesse del condominio committente, tenuta contrattualmente a rimuovere e coprire gli arredi, e a provvedere alla pulizia finale dopo il ripristino dell’immobile, a correzione dell’interpretazione data dal giudice di pace che aveva ritenuto non incluso detto obbligo; ii) la violazione delle norme sulla valutazione della prova testimoniale acquisita e la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in tema di motivazione; iii) l’omissione motivazionale unitamente alla violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. con riferimento al provvedimento di liquidazione delle spese del 10 grado che non avrebbe considerato la soccombenza virtuale del Condominio sulla prima domanda per cui è stata dichiara cessata la materia del contendere; iv) la violazione o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 45 c.p.c. sulla liquidazione delle spese di lite 1 grado, nonchè omessa motivazione sul punto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo e parte del secondo motivo attengono alla omessa motivazione in ordine agli obblighi contrattuali convenuti con l’impresa appaltatrice e alla prova del danneggiamento, denunciata come violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att.. Il ricorrente sostiene che la motivazione resa sia apparente.

1.1. I motivi sono inammissibili.

1.2. Il rigetto dell’appello, pur dopo avere il Giudice dell’appello corretto l’interpretazione data dal giudice di primo grado al contenuto del contratto in relazione all’obbligo di riposizionare gli arredi, ritenuto sussistente, ripone sulla ulteriore considerazione, condivisa con il giudice di primo grado, della mancata prova del danneggiamento del quadro da parte dell’impresa appaltatrice, non essendo risultate utilizzabili le dichiarazioni, ritenute “evanescenti”, dei testi sentiti dal primo giudice, in mancanza del supporto di una prova più obiettiva, quale, ad esempio, le fotografie del luogo e del quadro danneggiato dopo il ripristino degli ambienti da parte dell’impresa appaltante.

1.1. In tema di ricorso per cassazione, la motivazione per relationem del giudice dell’appello non può ritenersi carente o apparente solo perchè il giudice dichiara di condividere il merito della decisione di primo grado, ancorchè si limiti a riconoscere le conclusioni e argomentazioni in fatto e in diritto della decisione impugnata (Sez. 6.- L, Ordinanza n. 21978 del 11/09/2018). Conseguentemente, nel rilevare l’insufficienza di una motivazione resa “per relationem” alla pronuncia di primo grado, occorre assolvere l’onere di rendere il ricorso autosufficiente ex art. 366 c.p.c., n. 6, poichè la censura deve permettere al giudice di legittimità di identificare il tenore della motivazione, ritenuta carente, del primo giudice, e condivisa dal giudice di appello, nonchè le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (Sez. U -, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ulteriormente, ex art. 360 c.p.c., n. 3, un errore nell’applicazione delle norme ex art. 116 c.p.c. in relazione alla valutazione delle prove per testi.

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto induce ad effettuare un nuovo apprezzamento delle deposizioni testimoniali (v. Cass., sez VI sentenza 27.000-2016; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

2.2. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte di prova, con la conseguente inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l’eventuale “remissione in termini” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017; Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omessa motivazione sulla specifica censura relativa alla violazione dell’art. 91 c.p.c. con riferimento alla liquidazione delle spese di primo grado e comunque la violazione dell’art. 91 c.p.c..

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Il Giudice dell’appello ha ritenuto che il Giudice di pace ha correttamente statuito sulle spese processuali, ponendole a carico dell’attore, a conclusione di un giudizio in cui ha rigettato la domanda. Pertanto il motivo non si confronta con la motivazione che, per quanto succinta, ha reso una motivazione consequenziale all’accertata soccombenza della parte qui ricorrente.

3.3. Sotto il profilo della violazione del principio della soccombenza contenuto nell’art. 91 c.p.c. il motivo non offre utili ragioni per valutare ulteriormente un profilo di violazione del principio di soccombenza. Il ricorrente lamenta infatti la mancata parziale compensazione delle spese, in ragione della posizione virtualmente vittoriosa con riguardo alla pretesa di vedere ripristinato l’immobile nello status quo ante. Invero, il Giudice dell’appello ha considerato la soccombenza per la residua domanda per cui è proseguito il giudizio, in riferimento alla quale il ricorrente è risultato totalmente soccombente.

3.4. La mancata compensazione delle spese, in ogni caso, attiene a una valutazione di merito non censurabile in sede di giudizio di legittimità. Il sindacato della Corte di cassazione è infatti limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1572 del 23/01/2018; Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017).

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5 e art. 14 c.p.c. sulla liquidazione delle spese di lite di secondo grado e omessa motivazione sul punto, avendo il giudice liquidato le spese sulla base di valori medi, senza motivare in ordine ai parametri generali utilizzati.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. Il giudice è tenuto a provvedere alla quantificazione delle spese giudiziali, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1572 del 23/01/2018; Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017). Pertanto l’avere scelto lo scaglione medio in relazione al valore della lite attiene al piano della valutazione discrezionale non censurabile in questa sede

4.3. Quanto all’omessa motivazione, la censura è infondata perchè il giudice ha dato conto della soccombenza che giustifica la condanna alle spese.

5. Conclusivamente il ricorso viene dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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