Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25424 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.12/12/2016),  n. 25424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18986/2015 proposto da:

B.G., BA.GI., elettivamente domiciliati in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato INNOCENZO D’ANGELO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.L., G.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato CLAUDIO GHENO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2845/2014 del TRABINALE di TRIVISO del

2/12/2014, depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1. – B.G. e Ba.Gi. propongono ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Treviso depositata il 10-12-2014 che ha rigettato l’appello da loro proposto avverso la sentenza del giudice di pace di rigetto della domanda di risarcimento danni a seguito di lavori compiuti da G.L. e F. nell’immobile di loro proprietà.

Resistono con controricorso G.L. e F..

2. – Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis, 375, 376 e 380 bis, come formulati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 e può essere trattato in Camera di consiglio.

3. Con l’unico motivo si denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio indicato nell’omesso esame delle circostanze allegate idonee a dimostrare il nesso di causalità fra i lavori di ristrutturazione ed i danni subiti.

4. Il motivo è inammissibile,in quanto si richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia.

5. La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Si ricorda che la sentenza impugnata è stata depositata il 10/12/2014 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

6. I ricorrenti nelle formulare la denunzia di vizio di motivazione non rispettano i requisiti richiesti per la formulazione del vizio, secondo quanto richiesto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, vigente.

Si propone pertanto la inammissibilità del ricorso.

La relazione è stata comunicata alle parti. Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio riunito in camera di consiglio condivide la ragioni in fatto ed in diritto esposte nella relazione e rigetta il ricorso. Spese alla soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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