Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25424 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 11/11/2020), n.25424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5000/2019 R.G. proposto da:

B.L., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine

del ricorso, dall’avv. Vincenzo TARANTO, ed elettivamente

domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del

predetto difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2590/06/2018 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il

25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento e del prodromico avviso di accertamento, che il contribuente B.L. sosteneva non essergli mai stato notificato, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate rigettando l’originario ricorso del contribuente ritenendo regolarmente notificato l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in quanto l’ufficiale postale aveva “compiuto tutti gli adempimenti di legge (rimanendo irrilevante il fatto che non ha potuto consegnare materialmente la raccomandata per essere il destinatario risultato sconosciuto)”.

2. Avverso tale statuizione il contribuente ricorre per cassazione sulla base di tre motivi cui l’Agenzia delle entrate replica con controricorso e memoria.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118disp. att. c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c.

Sostiene il ricorrente che la sentenza era priva di motivazione in relazione alle ragioni per le quali la notifica dell’avviso di accertamento, effettuato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., era stata ritenuta regolare nonostante la mancanza di prova dell’avvenuta affissione dell’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale in uno dei luoghi indicati dalla predetta disposizione e dell’omessa attestazione da parte dell’Ente comunale dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’albo pretorio; questioni che il ricorrente deduce di aver sollevato nel giudizio di merito, su cui la CTR non si era pronunciata. Sostiene, inoltre, che la CTR aveva omesso di esplicitare le ragioni per le quali era imputabile al destinatario la colpa della mancata conoscenza legale dell’atto notificato, non era stata superata da quest’ultimo la presunzione di conoscenza dell’atto ed erano stati ritenuti irrilevanti gli errori commessi dall’agente postale.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. in combinato disposto dagli artt. 1334,1335 e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto assoluta e non relativa la presunzione di conoscenza legale, per il destinatario, della notifica dell’avviso di accertamento in mancanza della prova, gravante sull’amministrazione finanziaria e da questa non assolta, del corretto espletamento da parte dell’ufficiale postale degli adempimenti previsti dalla disposizione processuale censurata.

Con il terzo motivo, deducendo la violazione e/o falsa applicazione delle medesime disposizioni censurate con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che la CTR aveva omesso di rilevare l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento in quanto dalla documentazione prodotta dall’amministrazione finanziaria non risultavano regolarmente adempiute le formalità previste dal citato art. 140 c.p.c. Sostiene, altresì, che i giudici di appello avevano erroneamente ritenuto che la mancata consegna della raccomandata informativa, perchè sconosciuto il destinatario, nonostante la corretta indicazione della residenza di quest’ultimo, cui era stata indirizzata la prima raccomandata, la cui consegna non era stata effettuata per sua irreperibilità relativa, fosse circostanza irrilevante ai fini del perfezionamento della procedura di notificazione.

Il Collegio, in difformità dalla proposta del relatore (Cass., Sez. U., n. 8999 del 2009), ritiene fondati i motivi di ricorso.

Con riferimento al primo mezzo di cassazione deve ricordarsi che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

Nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno ritenuto di accogliere l’appello dell’Ufficio ritenendo correttamente eseguite le formalità di notificazione a soggetto temporaneamente irreperibile, ex art. 140 c.p.c., sostenendo, per come risulta dall’apparto motivazionale sopra trascritto nella parte in questa sede rilevante, che la raccomandata era stata spedita “al corretto indirizzo corrispondente alla residenza del contribuente” e che l’ufficiale postale aveva “compiuto tutti gli adempimenti di legge (rimanendo irrilevante il fatto che non ha potuto consegnare materialmente la raccomandata per essere il destinatario risultato sconosciuto)”.

Orbene, ritiene il Collegio che la motivazione posta a sostegno della decisione deve ritenersi gravemente carente e al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01), in quanto i giudici di merito si sono limitati ad indicare soltanto il risultato conclusivo del giudizio valutativo dei fatti dimostrati in giudizio, senza, tuttavia, evidenziare le premesse logiche ed il discorso argomentativo attraverso il quale è stato possibile pervenire a tali conclusioni ed in particolare senza specificare in base a quale documentazione aveva dedotto che “l’ufficiale postale (…) ha compiuto tutti gli adempimenti di legge” (peraltro espressamente contestati dal ricorrente che aveva dedotto in giudizio anche la mancata attestazione del primo adempimento previsto dalla citata disposizione, ovvero il deposito del plico alla casa comunale) e senza ragionevolmente spiegare perchè fosse “irrilevante il fatto che non ha potuto consegnare materialmente la raccomandata per essere il destinatario risultato sconosciuto”, e quale incidenza potesse avere sulla regolarità di una notifica effettuata, come nel caso in esame, ex art. 140 c.p.c. a soggetto irreperibile, la mancata contestazione da parte del contribuente del fatto che la predetta raccomandata informativa era stata inviata “al corretto indirizzo corrispondente alla residenza del contribuente”.

Circostanze, queste ultime, censurate con gli altri due motivi di ricorso.

In definitiva quello in esame è un tipico esempio di abdicazione all’obbligo imposto al Giudice di rappresentare compiutamente gli elementi di fatto e le ragioni sui quali si è formato il proprio convincimento. Se, infatti, non appare dubbio che spetti in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni -, tale attività di giudizio deve, tuttavia, trovare supporto in argomenti la cui esternazione, nell’apparato motivazionale che sorregge il decisum, indispensabile ai fini del controllo giurisdizionale, deve rispondere ai canoni di coerenza logica interna al discorso, segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (anche dopo la riforma del 2012 e nei limiti individuati dalla già citata pronuncia di Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), non potendosi di contro risolvere in un’affermazione apodittica e immotivata sulle risultanze istruttorie (v. Cass. n. 21801 del 2019).

Quanto sopra si risolve in una sostanziale omissione di pronuncia sulle eccezioni sollevate dal contribuente nelle controdeduzioni d’appello in ordine alla questione della notifica dell’avviso di accertamento, che la Commissione di primo grado aveva ritenuto irregolare, con pronuncia impugnata dall’amministrazione finanziaria.

Da quanto detto consegue l’accoglimento dei motivi di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR che riesaminerà la vicenda fornendo adeguata e congrua motivazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spesse del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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