Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25424 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. III, 10/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24612-2017 proposto da:

V.L., D.S., C.P., T.D.,

T.R., B.C., domiciliati ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE VERNACCHIO;

– ricorrenti –

contro

F.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL FORTE

TIRBURTINO 160, presso lo studio dell’avvocato ANNUNZIATO SAMMARCO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 929/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 15/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 6 ottobre 2017 C.P., B.C., D.S., T.D., V.L. e T.R. ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona numero 929/2017, notificata in data 12-15 settembre 2017, con la quale la Corte ha respinto l’appello principale proposto da D.S. avverso la sentenza del Tribunale di Urbino che aveva accolto la revocatoria ordinaria di un immobile venduto per atto notaio R. n. 19914/2812 del 6708/2003 da T.R. (moglie di F.B.) a D.S. e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da F.B., ha condannato C.P., B.C. alle spese, riformando la pronuncia che aveva compensato le spese sull’assunto che fosse cessata la materia del contendere, quando – in accoglimento della domanda principale- era stata dichiarata la inefficacia dell’atto di compravendita del notaio Dottor R. repertorio n. 20.0562846 in data 24 settembre 2003 in quanto intervenuto tra i simulati alienanti T.D. e V.L. (suoceri di F.B.) e i simulati acquirenti B.C. e C.P.; la Corte inoltre aveva mantenuto ferme le statuizioni, non impugnate, concernenti l’accoglimento della condanna dei ricorrenti a restituire a F.B. le somme mutuate per far fronte alle illiquidità dell’impresa commerciale condotta dai medesimi e ripartito le spese in base all’esito della lite.

2. Il ricorso è affidato a due motivi: l’uno attinente all’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di C.P. e B.C., condannati al pagamento delle spese di lite in contumacia in relazione all’azione di simulazione accolta, coinvolgente l’attore F.B., i medesimi C.P. e B.C. quali simulati acquirenti e T.D. e V.L. quali simulati venditori; l’altro attinente alla violazione dell’art. 2901 c.c. nell’azione revocatoria (accolta nei confronti delle altre parti D.S. e T.R., qui ricorrenti. La parte intimata F.B. ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto in esso non si rinviene l’esposizione dei fatti di causa, da considerarsi quale elemento imprescindibile ai fini della valutazione dei motivi di censura, che risultano di difficile lettura proprio per il mancato riferimento all’antefatto e allo svolgimento del giudizio nelle sue diverse fasi, con riferimento alla decisione impugnata.

2. In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall’art. 3 c.p.c., comma 2, esprime un principio generale del diritto processuale, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, laddove l’insufficiente esposizione pregiudichi l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, integrando la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4 assistite da una sanzione testuale di inammissibilità (Sez. L, Sentenza n. 17698 del 06/08/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21297 del 20/10/2016; Sez. 5 -, Ordinanza n. 8009 del 21/03/2019). Difatti, la suddetta carenza collide con l’obiettivo di attribuire rilevanza allo scopo del processo, che deve essere quello di assicurare una decisione strettamente inerente al merito, al fine di rendere effettiva la tutela di un diritto ex art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l’art. 6 CEDU, nonchè di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui (Cass., sent. n. 17798/2014).

3. Conclusivamente il ricorso viene dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, alle spese liquidate in Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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