Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25423 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13214-2015 proposto da:

D.G.M., in proprio e quale erede di D.G.F.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso

lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, rappresentato e difeso da

sè medesimo;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE, 44,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA RECCHIA, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1669/2013 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 26/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – D.G.F. e D.G.M., avvocati, convennero in giudizio G.G., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del contenuto diffamatorio dell’esposto inviato dal medesimo G. al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto in data 18 aprile 2011, in cui si qualificava l’operato degli attori (che avevano notificato una sentenza di condanna in forma esecutiva, con pedissequo precetto, ancor prima che ne fosse giunta rituale comunicazione di cancelleria) come “squallido”, “improvvido”, “venale”, scorretto nei confronti del difensore avversario e tale da aver “verosimilmente brigato affinchè la comunicazione del deposito della pronunzia non fosse inviata alla controparte” (“anzi, verosimilmente, brigando affinchè nulla trapelasse da una compiacente cancelleria”).

1.1. – L’adito Tribunale di Taranto, nel contraddittorio con il convenuto, rigettò, con sentenza resa pubblica il 26 agosto 2013, la domanda attorea, richiamando, anzitutto, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la denuncia all’autorità giudiziaria o ad autorità che alla stessa ha l’obbligo di riferire non integra illecito aquiliano, a meno che non ricorrano gli estremi del reato di calunnia.

Il medesimo giudice osservava, poi, che non poteva ravvisarsi il reato di diffamazione nell’esposto al Consiglio degli avvocati da parte di cliente che chiede una verifica sull’operato del proprio legale, là dove, nella specie, le espressioni utilizzate (“squallido”, improvvido”, “venale”), seppur “forti”, non eccedevano il limite della continenza in quanto strumentali ad esplicare il comportamento attribuito agli avvocati dall’esponente, siccome ritenuto scorretto.

2. – Avverso tale decisione proponevano gravame gli avvocati F. e D.G.M., che la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata Taranto, con ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ. del 20 marzo 2015, dichiarava inammissibile per non aver ragionevoli probabilità di accoglimento, non potendo ravvisarsi nelle espressioni utilizzate dal G. “un intento calunnioso” ed essendo esse espressione del diritto di critica.

3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto ricorre l’avvocato D.G.M., in proprio e quale erede di D.G.F., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso G.G..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 51,323 e 368 cod. pen., nonchè dell’art. 2043 cod. civ..

Il giudice di primo grado non avrebbe affatto esaminato la domanda di parte attrice in relazione all’addebito, integrante la fattispecie incriminatrice di calunnia, di cui all’espressione, costituente l’elemento oggettivo di detto reato: “anzi, verosimilmente, brigando affinchè nulla trapelasse da una compiacente cancelleria”. Omissione di pronuncia di cui gli attori si erano doluti in sede di gravame e che è deducibile anche in presenza di ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis cod. proc. civ., fondata sulle medesime ragioni poste a base della sentenza di primo grado.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., nonchè degli artt. 51 e 595 cod. pen..

Il Tribunale non solo non avrebbe esaminato “la coerenza delle accuse rivolte con l’esposto in questione con le risultanze in possesso del G., nè la loro verosimiglianza, ma non ha neppure affermato la necessità di una tale disamina”, che se effettuata avrebbe evidenziato “l’assenza di un serio convincimento o quantomeno di un fondato dubbio dell’esponente in ordine alla censurabilità del comportamento degli avvocati”.

3. – Il ricorso – i cui motivi vanno congiuntamente scrutinati – è inammissibile.

A fronte della denuncia, da parte degli appellanti, di una omessa pronuncia del primo giudice su una parte della domanda risarcitoria – avendo esso ignorato, segnatamente, quella concernente la richiesta risarcitoria correlata alle espressioni asseritamente integranti il reato di calunnia -, la Corte di appello si è pronunciata con l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ., escludendo espressamente che “nelle espressioni del G.” potesse “rinvenirsi un intento calunnioso” (p. 3 dell’ordinanza).

Inoltre, avuto riguardo anche agli ulteriori addebiti diffamatori nei confronti del G. e alla sussistenza del legittimo esercizio del diritto di critica da parte di quest’ultimo, il giudice di secondo grado ha assunto a fondamento della decisione di inammissibilità una diversa ed ulteriore ratio decidendi rispetto a quella utilizzata dal Tribunale, facendo leva sulla scansione temporale relativa alla procedura esecutiva intentata dagli originari attori.

In tal modo, però, il giudice di appello è entrato nel merito del gravame, provvedendo ad emendare l’omissione di pronuncia del giudice di primo grado (ciò che è comunque assorbente ai fini del presente scrutinio) e, peraltro, a sostituire anche in parte il percorso argomentativo che ne sorreggeva la sentenza, con ciò assumendo, quindi, una decisione che avrebbe dovuto essere resa con sentenza e della quale, pertanto, l’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ., pur in siffatta veste formale, ne esibisce il contenuto sostanziale, con la conseguenza che è essa stessa autonomamente e direttamente impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., senza che possa trovare applicazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., comma 3 (cfr. in tale prospettiva Cass., 23 giugno 2017, n. 15644; Cass., 6 luglio 2015, n. 13923; Cass., 31 gennaio 2017, n. 2351; tutte nel solco di Cass., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1914).

Ne consegue, pertanto, che non solo la censura di omessa pronuncia rivolta, con il primo motivo, contro la sentenza del Tribunale è inammissibile, ma lo sono anche quelle ulteriormente proposte, con i restanti motivi, avverso la medesima decisione di primo grado, cui si è ormai sostituita – anche nel merito – l’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ. della Corte di appello (cfr. Cass. n. 15644 del 2017, cit.), ossia il provvedimento che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare in questa sede, mentre a ciò non ha provveduto.

3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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