Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25423 del 12/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.12/12/2016), n. 25423
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10591-2015 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO,
13, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DI FONSO, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile Contenzioso
esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39,
presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la rappresenta e
difende giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
ROMA CAPITALE, (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 307/2015 del TRIBUNALIE di ROMA, depositata il
07/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1. – B.L. propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma depositata il 7-1-2015 che, a modifica della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile la domanda ex art. 615 c.p.c. proposta da B.L. avverso una cartella esattoriale per infrazione al codice della strada.
Resiste con controricorso Equitalia Sud. Non presenta difese l’altra intimata.
2. – Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis, 375, 376 e 380 bis come formulati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 e può essere trattato in camera di consiglio.
3. Equitalia Sud ha impugnato la sentenza del giudice di pace nella parte in cui ha statuito la sua condanna, in via solidale con Roma Capitale, al pagamento delle spese di lite in favore di B.L..
Equitalia ha dedotto come motivo di impugnazione l’illegittimità della decisione sulle spese avendo il giudice di pace accolto la domanda proposta dalla B. ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella esattoriale per verbali relativi a violazioni al codice della strada per il mancato perfezionamento delle notifiche dei verbali di infrazione, attività non imputabile al concessionario. Chiedeva pertanto la riforma della sentenza nella parte in cui veniva condannata alle spese.
Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la domanda proposta dalla B. ex art. 615 c.p.c per tardività della stessa, dichiarando assorbiti i motivi di appello proposti da Equitalia.
4. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 112, 324, 329, 339 e 346 c.p.c.
Sostiene la ricorrente che il giudice d’appello non poteva pronunziarsi d’ufficio sulla inammissibilità della domanda per tardività, perchè tale questione era stata esaminata e decisa dal giudice di pace che l’aveva rigettata, dichiarando esplicitamente l’ammissibilità dell’opposizione.
Su tale punto si era formato il giudicato interno in quanto nessuna delle parti aveva impugnato, avendo Equitalia contestato solo la condanna alle spese.
5. Il motivo è manifestamente fondato.
Infatti il giudice di primo grado ha statuito sull’ammissibilità dell’impugnazione ed il giudice d’appello non poteva d’ufficio rilevarne la tardività, mancando qualsiasi censura sul punto.
La sentenza pertanto va cassata con rinvio al tribunale di Roma che dovrà provvedere all’esame delle questioni sollevate con i motivi d’appello ritenute assorbite ed esplicitamente riproposte da Equitalia nel controricorso.
Si propone pertanto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello.
La relazione è stata comunicata alle parti.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Il collegio riunito in camera di consiglio ha condiviso le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella relazione.
Di conseguenza accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio.
PQM
Il Collegio accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016