Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25423 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 11/11/2020), n.25423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4813/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.M. e M.M., rappresentati e difesi, per procura

speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Carmine LAURI e

Armando LANZIONE, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza

Crocifisso, n. 10, presso lo studio legale dei predetti difensori;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7262/09/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il

14/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013, emessi dall’Agenzia delle entrate nei confronti di R.M. e M.M. per recupero a tassazione di maggiori redditi di partecipazione nella fallita (OMISSIS) s.r.l., con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello dei contribuenti avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed annullava gli avvisi di accertamento impugnati per difetto di motivazione degli stessi in quanto non era stato allegato agli stessi nè in essi era stato sufficientemente riprodotto il contenuto degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e del prodromico processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F.;

avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replicano gli intimati con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso mancando la prova del completamento della procedura notificatoria, avendo i controricorrenti depositato la ricevuta di spedizione del controricorso e la stampa dell’esito della spedizione tratto dal sito del servizio “on line” dell’amministrazione postale, che è documento del tutto inidoneo allo scopo (Cass. n. 25285 del 2014).

2. Venendo, quindi, al merito, con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. sostenendo che la CTR, oltre ad aver argomentato, invero erroneamente, sulla mancanza di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati, aveva pronunciato ultrapetita esaminando, ritenendola fondata, la questione, mai proposta dai contribuenti, dell’omessa notifica ai soci dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società fallita e notificato al curatore.

3. Il motivo è infondato e va rigettato avendo i giudici di appello chiaramente precisato che tale questione era “diversa rispetto alla reale censura proposta dai ricorrenti”, ovvero la “violazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 42, comma 2, mancata allegazione integrale e/o riporto degli stessi nel loro contenuto essenziale” (sentenza pag. 2), e che i giudici di primo grado si erano erroneamente pronunciati sulla stessa, sicchè la conclusione cui è pervenuta la CTR, nell’argomentare sulla stessa, non può ritenersi autonoma ratio decidendi.

4. Deve ritenersi assorbito il secondo motivo, con cui la difesa erariale, sempre con riferimento alla questione di cui si è detto al precedente motivo, ritenendo infondata nel merito la conclusione cui è pervenuta la CTR, deduce la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 43, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

5. E’ invece fondato e va accolto il terzo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per avere la CTR erroneamente ritenuto privi di motivazione gli atti impositivi impugnati.

6. Premesso che nel caso in esame, per come è dato desumere dal contenuto degli avvisi di accertamento riprodotto in parte qua nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, gli stessi riportavano l’indicazione specifica dei fatti contestati, ovvero l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP, nonchè l’omessa dichiarazione di operazioni imponibili, questa Corte, sulla scia di Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25296 del 28/11/2014 (Rv. 633305 – 01), secondo cui, “In tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (conf., Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanze n. 14275 del 04/06/2018 e n. 17463 del 28/06/2019), ha affermato che l’onere dell’Ufficio di porre in grado il contribuente, attraverso la motivazione dell’atto impositivo, di conoscere le ragioni della pretesa tributaria può essere assolto per relationem mediante il riferimento a elementi offerti da altri documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente (cfr. Cass. n. 28060 del 2017, Cass. n. 12394 del 2002), come il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, notificato alla società, e gli avvisi di accertamento emessi a carico della stessa, questi ultimi notificati, nella specie, al curatore della società di capitali a ristretta base sociale, della quale i contribuenti erano soci, con conseguente diritto degli stessi alla consultazione degli atti inseriti nel fascicolo fallimentare, previa presentazione di una specifica istanza, formulata in modo da consentire l’identificazione dell’istante e degli atti che si intendono visionare, e sottoposta a preventiva verifica da parte del Giudice delegato (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 31406 del 05/12/2018).

7. Conseguentemente, dall’accoglimento del motivo in esame discende la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR per esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il controricorso, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA