Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25422 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25422

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8731-2015 proposto da:

DITTA MONTENERO CONFEZIONI DI D.L., in persona della

titolare D.L., considerata domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato AUGUSTO GIOVANNI SCHIASSI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. ((OMISSIS)), in persona del procuratore

Avv. TOSTI TIZIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata l’8/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Il Tribunale di Larino, con sentenza del maggio 2003, accolse parzialmente la domanda risarcitoria proposta dalla Ditta Montenero Confezioni di D.L., sita in (OMISSIS), nei confronti della Enel Distribuzioni S.p.A., per i danni cagionati da un violento incendio sviluppatosi, in data (OMISSIS), nei locali dell’azienda, che distrusse gran parte delle merci e dei macchinari ivi presenti.

1.1. – Il giudice di primo grado – per quanto ancora interessa in questa sede -, sulla scorta di risultanze probatorie ritenute convergenti (elaborato peritale redatto dal perito della Compagnia Toro Assicurazioni, deposizione del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montenero di Bisaccia e i rilievi del tecnico di parte convenuta), ritenne che la causa del divampare delle fiamme fosse da ricollegare direttamente all’imperito comportamento del personale Enel, per non aver realizzato a regola d’arte l’impianto di alimentazione della corrente elettrica dell’opificio, scorrettamente posizionando il cavo di adduzione dell’energia elettrica al contatore, per cui, “a causa del fortissimo temporale, l’acqua era penetrata nel cavo di adduzione e raggiunto l’interruttore causando il corto circuito”.

1.2. – Il Tribunale, quindi, accertata la responsabilità della società convenuta, la condannò al versamento, in favore di parte attrice, di Euro 78.705,00.

2. – A seguito di impugnazione dell’Enel Distribuzioni S.p.A., la Corte di appello di Campobasso, con sentenza resa pubblica l’8 aprile 2014, in parziale riforma della decisione di primo grado, accertava che il sinistro era da addebitarsi a responsabilità concorrente, di pari grado (50%), dell’Enel e della ditta attrice e condannava, dunque, l’Enel al pagamento della somma di Euro 39.352,00, oltre accessori.

2.1. – La Corte territoriale osservava che, alla luce della consulenza tecnica espletata in secondo grado e dei chiarimenti resi dal c.t.u., il sinistro era eziologicamente riconducibile anzitutto alla condotta dell’Enel (per aver “posto in essere un impianto elettrico in cui l’acqua poteva infiltrarsi, raggiungere il contatore e, di conseguenza, provocare un cortocircuito”), ma, nella specie, era riconoscibile un “rilevante apporto causale” nella “macroscopica” “imprudente condotta dei responsabili” della ditta Montenero Confezioni, in quanto, “1) pur in presenza di infiltrazioni, hanno posizionato del materiale, facile a prendere fuoco, nelle vicinanze del contatore e 2) hanno accumulato, all’interno dell’opificio, un’enorme quantità di merce senza effettuare alcuna comunicazione ai competenti Vigili del Fuoco o alla ASL che potevano dettare prescrizioni idonee ad evitare sinistri del tipo di quello che si è verificato”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Ditta Montenero Confezioni di D.L., affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso Enel Distribuzioni S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per “mancanza di motivazione sotto i profili della motivazione apparente e della irriducibile contraddittorietà ed illogicità della stessa”; nonchè, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte territoriale avrebbe reso una decisione solo apparentemente motivata o, comunque, insanabilmente contraddittoria ed illogica, dapprima individuando la riconducibilità eziologica dell’incendio al comportamento del personale dell’Enel che aveva posto in essere l’impianto elettrico e, poi, ritenendo sussistente un apporto causale della ditta danneggiata in “comportamenti che nulla hanno a che fare con il nesso eziologico” (ossia la presenza di materiale presuntivamente infiammabile e la mancata comunicazione ai VV.FF. e alla ASL).

Il giudice di appello avrebbe poi omesso di esaminare la circostanza, posta in rilievo dal c.t.u. (“il contatore Enel… non poteva collocarsi all’interno di una attività soggetta a pericolo di incendio”) e oggetto di discussione tra le parti, concernente “l’erronea installazione del contatore Enel all’interno dell’opificio”.

1.1. – Il motivo è infondato in tutta la sua articolazione.

1.1.1. – E’ da escludere, in primo luogo, che siano riconoscibili, nella motivazione della sentenza impugnata, i caratteri tipici del vizio denunciabile in questa sede ai sensi della norma di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in forza della quale il sindacato di legittimità è circoscritto nell’alveo del c.d. “minimo costituzionale” della motivazione, ossia di quella anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (tra le tante, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nella specie, la motivazione resa dalla Corte territoriale -sintetizzata al p. 2.1. del “Rilevato che” – si snoda in guisa tutt’altro che apparente, esibendo un percorso logico-giuridico intelligibile e non affatto evidenziante insanabili contrasti tra asserzioni tra loro inconciliabili, come, segnatamente, opinato dalla parte ricorrente in riferimento all’iter argomentativo che sorregge l’affermazione del concorso di responsabilità nella causazione dell’evento lesivo (l’incendio), in ragione di una (asserita) assoluta palese estraneità delle circostanze di fatto addebitate al danneggiato rispetto al profilo causale inerente alla determinazione dello stesso evento dannoso.

La condotta che il giudice di appello – seppure senza indicare espressamente le norme di riferimento, ma, con tutta evidenza, orientandosi secondo le coordinate del combinato disposto dell’art. 2043 c.c. e art. 1227 c.c., comma 1, – ha selezionato come eziologicamente rilevante, al pari di quella tenuta dall’Enel danneggiante, ai fini della verificazione dell’incendio (ossia il posizionamento “del materiale, facile a prendere fuoco, nelle vicinanze del contatore” e l’accumulo “, all’interno dell’opificio, (di) un’enorme quantità di merce senza effettuare alcuna comunicazione ai competenti Vigili del Fuoco o alla ASL che potevano dettare prescrizioni idonee ad evitare sinistri del tipo di quello che si è verificatol non può affatto reputarsi come elemento logicamente (e giuridicamente) avulso dalla dinamica del processo causale che ha determinato l’incendio.

Ciò tenuto conto della stessa nozione di incendio, che – come evidenziato in particolare dalla giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte, ma con indicazioni di massima valide anche ai fini civilistici, giacchè, in assenza di una espressa definizione legislativa, coerenti con l’atteggiarsi dell’epifenomeno in esame – deve assumere, di per sè, connotazioni di diffusività e propagazione per potersi distinguere dal semplice “fuoco” o, comunque, per non confondersi con l’innesco stesso che ne dà origine. Con il corollario che l’evento di danno che viene a qualificarsi come “incendio” è quello segnato dalla portata e dalle dimensioni assunte dal fuoco devastatore.

Donde, la pertinenza, rispetto al fenomeno indagato, del ragionamento logico-giuridico della Corte territoriale nel selezionare le cause rilevanti eziologicamente nella verificazione dell’incendio che ha interessato l’opificio della Ditta Montenero Confezioni, ascrivendo anche alla condotta di quest’ultima un apporto causale in relazione al propagarsi dell’incendio.

1.1.2. – E’ altresì infondato il profilo di doglianza che denuncia un omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacchè la Corte territoriale (cfr. f. 5 della sentenza, cpv. che inizia con “A pagina 43 del proprio elaborato il C.T.U….”) ha esaminato direttamente il “fatto storico” (su cui esclusivamente si incentra il vizio denunciabile in base alla citata norma processuale) della installazione e posizionamento del contatore elettrico all’interno dell’opificio, non potendo, invece, ritenersi ammissibile la censura là dove si riferisce alla “erronea” installazione di detto contatore, facendo leva su un giudizio di valore, non attinente quindi al “fatto storico”.

2. – Con il secondo mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e la violazione della normativa CEI 64-2.

La Corte territoriale avrebbe apparentemente motivato sull’apporto causale della Ditta danneggiata, assumendo, senza alcun riscontro, che essa avesse “avuto contezza della presenza di infiltrazioni nel contatore Enel”, altresì mancando di evidenziare quale fosse la specifica normativa che impediva la collocazione del materiale asseritamente infiammabile (senza prova su tale caratteristica della merce presente nell’opificio) presso il contatore, essendo la normativa “CEI” da rispettarsi solo in caso di “luoghi con pericolo di esplosione”, nè sussistendo alcun obbligo di comunicazione ai Vigili del Fuoco o alla ASL (peraltro, quest’ultima essendo competente solo in materia di sicurezza dei lavoratori e “dell’impianto elettrico”).

3. – Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per “mancanza di motivazione sotto i profili della motivazione apparente e della irriducibile contraddittorietà ed illogicità della stessa”.

Il giudice di secondo grado avrebbe reso una decisione motivata solo in maniera apparente e insanabilmente illogica per le ragioni già evidenziate con i primi due motivi.

4. – Il secondo e terzo motivo – da scrutinarsi congiuntamente – sono in parte infondati e in parte inammissibili.

4.1. – Sono infondati là dove, nella sostanza, ripropongono le doglianze già scrutinate con il primo motivo, con l’ulteriore critica concernente una asserita apparenza di motivazione in ordine al contributo causale della Ditta danneggiata, non risultando affatto viziato ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, (nella prospettiva in precedenza evidenziata, sub p. 1.1.1., che precede), l’iter motivazionale seguito dal giudice di appello (cfr. anche sintesi già richiamata di cui al p. 2.1. del “Rilevato che”).

Per il resto, la censura di parte ricorrente si riferisce, inammissibilmente, ad un difetto di “riscontro” probatorio che non integra gli estremi dei vizi veicolabili ai sensi del citato art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 nonchè – sempre in modo inammissibile – ad una insufficienza motivazionale, anch’essa non denunciabile in base alle predette norme processuali, senza peraltro tener conto che la motivazione della Corte territoriale, nell’individuare l’apporto causale della Ditta danneggiata nella verificazione dell’incendio, pone, comunque, in evidenza (in armonia con l’art. 1227 c.c., comma 1) una condotta della parte danneggiata anche in contrasto con le regole di comune prudenza e diligenza.

5. – Il ricorso va, dunque, rigettato, con condanna della ricorrente soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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