Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25422 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. III, 10/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29570-2017 proposto da:

IAR SILTAL SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei

Commissari Straordinari in carica Dott. M.S., Avv.

C.A. e Prof. R.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DANIELE LUCIANO PORTINARO;

– ricorrente –

contro

GRUPPO ELT SRL, in persona della legale rappresentante

Z.N., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO ROBERTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2136/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 13 aprile 2011, Iar Siltan s.p.a. in amministrazione controllata evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Casale Monferrato, la società Gruppo ELT s.r.l. per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi della L. Fall., art. 67, di alcuni pagamenti disposti a favore di Gruppo ELT s.r.l. nel periodo ottobre 2004-aprile 2005 per complessivi Euro 52.000 circa, deducendo che tale ultima società aveva consapevolezza dello stato di insolvenza in cui versava Iar Siltan s.p.a. all’epoca dei pagamenti contestati, stante la sussistenza di elementi di fatto significativi: l’esistenza del debito, il piano di rientro concordato, le risultanze dei bilanci, la esistenza di procedure monitorie ed esecutive a carico della società e le notizie di stampa. Si costituiva Gruppo ELT s.r.l. contestando la fondatezza della pretesa ed eccependo l’improponibilità dell’azione revocatoria per mancanza di autorizzazione all’esecuzione del programma liquidatorio, la prescrizione dell’azione e la decadenza, una diversa identificazione del “periodo sospetto”, la mancanza di consapevolezza dell’insolvenza, la legittimità dei pagamenti, perchè ricevuti nei termini di uso e quindi in conformità alla previsione del citato art. 67;

il Tribunale, con sentenza del 23 luglio 2013, accoglieva la domanda di Iar Siltan s.p.a. ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione revocatoria perchè gli elementi addotti presentavano i caratteri di gravità, precisione e concordanza idonei a dimostrare in via presuntiva i presupposti dell’azione. In particolare, ciò era desumibile dall’esecuzione dei pagamenti nel periodo sospetto, calcolato dal 14 ottobre 2004 al 14 aprile 2005, la lesione del principio di par condicio creditorum, il compimento di atti vietati nel periodo sospetto e la consapevolezza dello stato di insolvenza in cui versava il debitore al momento del pagamento. Tale ultimo elemento avrebbe trovato riscontro presuntivo nei pregressi rapporti tra le parti, nell’esistenza di un accordo di rientro stipulato nell’ottobre del 2004, nell’entità dell’inadempimento che evidenziava una crisi non momentanea, nella pretesa di ottenere pagamenti contestuali per fatture relative a prestazioni eseguite successivamente alla sottoscrizione dell’accordo. Negli stessi termini militavano il dato sintomatico della molteplicità di procedure esecutive, monitorie e fallimentari, promosse in danno della debitrice e le numerose notizie di stampa riguardanti la situazione di crisi di Gruppo ELT s.r.l;

avverso tale decisione proponeva appello Gruppo ELT s.r.l., con atto di citazione del 17 gennaio 2014, lamentando che i pagamenti non erano revocabili perchè rientranti nella previsione dell’art. 67, comma 3. Deduceva l’insussistenza del presupposto soggettivo, oggetto del comma 2 della norma citata, la mancata autorizzazione ministeriale del programma di cessione del complesso aziendale, l’inammissibilità dell’azione revocatoria, l’intervenuta prescrizione della stessa, la decadenza dall’esercizio e l’errata individuazione del periodo sospetto. Si costituiva la procedura chiedendo l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e la dichiarazione di infondatezza nel merito. All’udienza del 24 maggio 2016 la difesa di Gruppo ELT s.r.l. depositava la copia del contratto di cessione di azienda intervenuto tra Iar Siltan s.p.a. e la società Siltal;

la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 2 ottobre 2017, accoglieva l’appello e rigettava la domanda, condannando Iar Siltan s.p.a. in amministrazione controllata alla restituzione dell’importo di Euro 11.500, oltre interessi e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Iar Siltan s.p.a. in amministrazione controllata affidandosi a un motivo che illustra con memoria ex art. 380 c.p.c. Resiste con controricorso Gruppo ELT s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di artt. 115 e 116, dell’art. 2697 c.c. dell’art. 2727 c.c. e dei principi in tema di prove e presunzioni. La Corte d’appello di Torino avrebbe minimizzato la portata degli elementi di fatto forniti dalla ricorrente pervenendo ad una conclusione errata. Infatti, dopo avere passato in rassegna gli elementi di fatto utilizzati dal giudice di prime cure, rappresentati dall’esistenza di un debito nei confronti di Gruppo ELT s.r.l., dall’accordo di rateizzazione di tale debito stipulato il 27 ottobre 2004 e dalla prosecuzione delle forniture da parte di Gruppo ELT s.r.l. con fatture aventi scadenza alla data di emissione delle stesse, avrebbe erroneamente valutato i documenti relativi alle schede contabili. In particolare, a causa di un errore nella percezione della scheda contabile, la Corte avrebbe erroneamente affermato che le uniche fatture per le quali era stato ottenuto il pagamento “a vista” erano tre e per un importo assolutamente modesto. Al contrario dall’esame della scheda contabile si tratterebbe di 14 fatture emesse dal Gruppo ELT s.r.l. per complessivi Euro 10.000 delle quali ben 12 avevano scadenza “a vista”.

Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, solo due fatture prevedevano la scadenza usuale a 60 giorni;

sotto altro profilo, premesso che la prova della scientia decoctionis riguarda il dato oggettivo del compimento di un atto dispositivo in situazione di insolvenza cui si aggiunge l’elemento soggettivo, si sostiene che nel caso di specie la Corte avrebbe sminuito il valore di due importanti indici presuntivi: la proposizione di azioni giudiziarie in danno di Iar Siltan s.p.a. e le notizie di stampa. Si trattava di indici certamente idonei a fornire una presunzione di certezza della conoscenza dell’endemica incapacità di Iar Siltan s.p.a. di far fronte alle proprie obbligazioni. Il sistema presuntivo, pertanto, avrebbe consentito di desumere la conoscenza della decozione in capo all’accipiens attraverso l’interpretazione di specifici elementi probatori;

il motivo è inammissibile. Con riferimento alla prima parte della censura (pagina 8 e seguenti del ricorso) la doglianza relativa all’errata percezione della scheda contabile, individuata come documento 7, è dedotta in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 poichè non viene precisato il momento processuale nel quale tali documenti sarebbero stati esibiti. Nel caso di specie ciò assume particolare rilievo perchè il controricorrente (pagina 18, paragrafi 40-42) contesta con allegazione documentale tale profilo. E’ evidente, infatti, che il documento indicato da parte ricorrente costituiva, secondo la controricorrente, una nuova allegazione in quanto nessuna delle fatture, a detta di Iar Siltan s.p.a, pagate alla data di emissione, era stata prodotta in giudizio, tanto che con la memoria di replica alla comparsa conclusionale sarebbe stata rilevata la novità della produzione rispetto alla quale la convenuta non avrebbe accettato il contraddittorio;

sotto altro profilo la censura per come dedotta (la Corte territoriale avrebbe percepito diversamente i dati documentali non avvedendosi del differente numero ed importo delle fatture con scadenza a vista) costituisce errore revocatorio, che non può essere fatto valere in questa sede;

analoghe considerazioni riguardano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La prima disposizione è apprezzabile in cassazione nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora si deduca che il giudice abbia preso in considerazione un fatto storico rilevante, mentre non è deducibile in sede di legittimità l’omesso esame di elementi probatori. Nello stesso modo, con riferimento all’art. 116 c.p.c., compete solo al giudice di merito di valutare le prove secondo il prudente apprezzamento che non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha lamentato l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ovvero che la Corte territoriale avrebbe giudicato sulla base di prove non ritualmente acquisite agli atti del processo;

quanto al secondo profilo del motivo, relativo all’elemento soggettivo dello stato di decozione, le censure sono inammissibili perchè assolutamente generiche. La questione viene trattata in termini astratti, facendo riferimento alla giurisprudenza in materia, ma senza alcun riferimento concreto al caso di specie. I rilievi relativi alla errata applicazione del sistema presuntivo sono dedotti senza osservare i principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Nel caso di specie parte ricorrente, sulla base di una valutazione del tutto astratta, prospetta una ricostruzione alternativa e più appagante degli elementi istruttori, ribadendo che la presunzione può fondarsi anche su un singolo elemento, purchè preciso e grave. Secondo parte ricorrente l’insieme degli elementi oggettivi e soggettivi illustrati nel ricorso consentirebbe di dimostrare la ragionevole certezza della consapevolezza dello stato di decozione;

l’illustrazione del motivo non deduce la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1 nei termini suindicati, ma si risolve nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti ripercorse in relazione agli oggetti dei vari documenti dell’elenco iniziale sopra ricordato (Sez. U, Sentenza n. 1785 del 2018). Ne segue che il motivo non presenta le caratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, e nemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, quelle di un motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA