Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25421 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25421

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1758/2015 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO LOMBARDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO AGOSTINIS

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE CARAVAN CLUB GORIZIA, in persona del legale

rappresentante G.C., e G.C. in proprio,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso

lo studio dell’avvocato GIANNI DI SANTO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANPAOLO GALOPIN giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 942/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 22/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. – L’Associazione Caravan Club Gorizia, in persona del legale rappresentante G.C., e quest’ultimo in proprio convennero in giudizio S.P. per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 2.865,22, quale risarcimento dei danni subiti in occasione del “(OMISSIS)” per autocaravan in (OMISSIS), organizzato dagli attori, in occasione del quale era stato necessario noleggiare un’autovettura (con conseguente esborso della predetta somma) in luogo del fuoristrada su cui viaggiava il S. (incaricato dell’assistenza meccanica durante il Tour), che era rimasto distrutto a seguito di un incidente ascrivibile a colpa dello stesso convenuto.

1.1. – Nel costituirsi in giudizio il S. chiese il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati in complessivi Euro 20.579,27), per l’esborso effettuato per la riparazione del proprio veicolo incidentato, oltre alle spese sostenute per il pernottamento ed il rientro in Italia.

1.2. – L’adito Tribunale di Gorizia, con sentenza del 7 giugno 2012, respinse la domanda di danni avanzata dall’Associazione Caravan Club Gorizia e dal G. e accolse, invece, la domanda riconvenzionale proposta dal S., con condanna, quindi, gli attori al pagamento dell’importo di Euro 18.476,56, oltre accessori e spese processuali.

2. – Il gravame interposto dall’Associazione Caravan Club Gorizia e dal G. avverso tale decisione veniva parzialmente accolto dalla Corte d’Appello di Trieste con sentenza del 4 novembre 2013, la quale, pur confermando la sentenza di primo grado in punto di reiezione della domanda risarcitoria avanzata dagli originari attori, rigettava, tuttavia, la domanda riconvenzionale del S., compensando integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

2.1. – La Corte territoriale, dopo aver escluso che la fattispecie materiale (ossia il “semplice viaggio” – e non già “una manifestazione sportiva” – da intendersi come “circolazione di autoveicoli”) fosse riconducibile (anche per “condizioni di tempo e di luogo”, là dove poi il “tratto di strada” in cui si era verificato il sinistro “era senz’altro percorribile da autovetture “4×4″”, come quella condotta dal S.) ad attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., accertava che il sinistro era avvenuto per lo scoppio accidentale di un pneumatico (“dovuto presumibilmente ad una pietra”), così da doversi negare la sussistenza del nesso causale tra tale evento accidentale e “l’omessa verifica del percorso di viaggio da parte dell’organizzatore”.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trieste ricorre S.P., affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria.

Resistono, con congiunto controricorso, l’Associazione Caravan Club Gorizia e Claudio G..

CONSIDERATO CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2050 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c..

La Corte triestina avrebbe errato nell’escludere di poter applicare l’art. 2050 c.c., all’organizzazione del “(OMISSIS)”, adducendone il carattere di mera circolazione di autoveicoli per il trasporto di persone o di cose (con conseguente banalizzazione della fattispecie), là dove, invece, esso assumeva i ben diversi caratteri di attività pericolosa, in quanto attività di circolazione stradale e svolta “in terre disabitate, lontane ed inospitali quali quelle islandesi, in ambiente quasi polare, su strade… sempre sterrate”.

2. – Con il secondo mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La Corte territoriale avrebbe solo apparentemente motivato – e comunque in modo insufficiente e contraddittorio – in ordine alla esclusione della natura oggettivamente pericolosa del “(OMISSIS)”, svoltosi in terre lontane, inospitali e in condizioni di percorrenza estremamente difficili, come acclarato dall’istruzione probatoria, senza, peraltro, operare “il successivo e doveroso vaglio… sull’approntamento, da parte del G. e dell’Associazione, di misure idonee ad evitare il danno” subito da esso S..

3. – Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 2043,2697 e 1223 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.; nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La Corte triestina avrebbe errato in diritto e, comunque, avrebbe reso una motivazione solo apparente e contraddittoria (con “obliterazione totale degli elementi istruttori e del senso logico”) nell’escludere la sussistenza del nesso causale tra il danno riportato dall’odierno ricorrente e la condotta omissiva dell’Associazione Caravan Club Gorizia e di G.C., giacchè, anche sulla base del principio del “più probabile che non”, lo squarcio del pneumatico del fuoristrada condotto da esso S. era da correlarsi eziologicamente al mancato controllo del tracciato, che non ha consentito di rilevarne i pericoli, essendo poi irrilevante che lo squarcio stesso sia stato “causato da un banco di sabbia o da una pietra”.

4. – Il ricorso, all’esito di uno scrutinio congiunto dei tre motivi che esso veicola, non può trovare accoglimento.

4.1. – I primi due motivi pongono la questione della qualificazione dell’attività di organizzazione di un “tour” effettuato a mezzo di autocaravan quale attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c..

Va premesso che il perimetro del thema decidendum consolidatosi inequivocabilmente nel giudizio di merito, in base alle domande delle parti e alla portata delle decisioni di primo e secondo grado, è quello dell’applicazione della legge italiana (e, segnatamente, delle norme del codice civile) in materia di responsabilità extracontrattuale, non rivestendo, dunque, rilievo giuridico alcuno la collocazione spaziale del “tour” stesso in (OMISSIS) e una possibile diversa configurazione giuridica dei rapporti tra le parti in causa.

Ciò posto, ha errato la Corte territoriale a negare che l’anzidetta attività dovesse qualificarsi come pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c..

Giova, infatti, rammentare che le Sezioni Unite civili di questa Corte (Cass., sez. un., 29 aprile 2015, n. 8620, riprendendo taluni argomenti già spesi da Cass., 24 gennaio 2000, n. 749) hanno affermato chiaramente che la circolazione dei veicoli costituisce un caso particolare di attività pericolosa, avendo il legislatore costruito la disciplina dell’art. 2054 cod. civ. come applicazione (“sottospecie”) della regola generale posta dal precedente art. 2050 c.c..

Ne consegue che l’organizzazione di un “tour” di autocaravan, essendo volta alla realizzazione del concreto programma (non rileva a quali fini e, quindi, pure se solo turistici) proprio della circolazione su strade (anche) pubbliche di più veicoli (peraltro, in correlazione e coordinamento tra loro, nonchè di maggiore ingombro rispetto alle ordinarie autovetture, quali, per l’appunto, gli autocaravan), è da ritenersi attività pericolosa.

4.2. – Tuttavia, pur così corretta la motivazione della sentenza impugnata (ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4), l’infondatezza del terzo motivo è ragione assorbente del rigetto del ricorso.

4.2.1. – E’ orientamento consolidato di questa Corte che per l’affermazione di responsabilità dell’esercente attività pericolosa è indispensabile che si accerti il nesso di causalità tra l’attività ed il danno patito dal terzo: a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell’evento, nel senso che quest’ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sè idoneo a determinare l’evento (Cass., 22 luglio 2016, n. 15113).

Pertanto, anche nell’ipotesi in cui l’esercente dell’attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito, cioè l’eccezionalità e l’oggettiva imprevedibilità, e sia idonea, da sola, a causare l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo (Cass. civ., 10 marzo 2006, n. 5254; Cass., 13 marzo 2007, n. 5839; Cass., 5 gennaio 2010, n. 25).

L’accertamento concernente il nesso eziologico e, quindi, la sussistenza stessa del caso fortuito integra un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, che la Corte territoriale ha compiuto, giungendo alla conclusione che il danno al veicolo fuoristrada del S. era stato provocato dallo scoppio accidentale di un pneumatico, dovuto ad un impatto con una pietra presente sul tracciato stradale, evidenziante, in definitiva, l’insussistenza del nesso di causa tra l’omesso controllo del tracciato stradale da parte dell’organizzatore del tour automobilistico e l’evento dannoso, ascritto a fattore fortuito insorto improvvisamente e in modo imprevedibile.

Trattasi di convincimento fondato sull’apprezzamento delle risultanze di causa (segnatamente, sugli esiti della prova testimoniale) ed espresso con motivazione tutt’altro che apparente e/o insanabilmente contraddittoria (così da rispettarne il cd. “minimo costituzionale”: cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), nè tantomeno affetta dal vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo ovvero da un error in iudicando (risultando, peraltro, in sintonia anche con il caso similare – fortuito individuato nello scoppio di un pneumatico dovuto ad un chiodo sulla sede stradale – di cui a Cass., 6 giugno 2006, n. 13268).

5. – Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

6. – Non si ravvisano i presupposti per attivare, su sollecitazione dei controricorrenti, la facoltà di condanna delle parti soccombenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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