Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25421 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25421 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

PU

SENTENZA

sul ricorso 8536-2010 proposto da:
FORMENTI

UGO

FRMGU043M20F257I,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NAPOLEONE COLAJANNI 3,
presso lo studio dell’avvocato GIUGNI OTTORINO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MAIDA
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1876

contro

BELVEDERE S.R.L. 02669130367 in liquidazione in
persona del Liquidatore e legale rappresentante
FERRI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,

1

Data pubblicazione: 12/11/2013

VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato
DE ANGELIS ROBERTO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CANTERGIANI GIOVANNI giusta
delega in atti;

la

sentenza n.

422/2009 della CORTE

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/03/2009,
R.G.N. 1849/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;
udito l’Avvocato FABIO MAIDA;
udito l’Avvocato ROBERTO DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

2

avverso

controricorrente

Svolgimento del processo

l. Nella procedura esecutiva immobiliare n. 308/05
r.g.e. del tribunale di Modena, seguita alla conversione
Ipso iure

del sequestro conservativo in pignoramento

conseguito da Ugo Formenti nei confronti di Riccardo Ferri

l’estinzione – con ordine al Conservatore dei RR.II. di
cancellazione delle formalità relative – per essere stata
accolta, in separato giudizio e con sentenza n. 1042 del
2007 di quel medesimo tribunale, la sua opposizione ai
sensi dell’art. 619 cod. proc. civ.; ed il g.e., disposta
la comparizione delle parti in calce al ricorso, con
ordinanza 31.3.08 dichiarò l’estinzione della procedura.
Impugnò il Formenti tale ordinanza con reclamo al
collegio, ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ.; ed il
tribunale di Modena, in composizione collegiale, lo rigettò
“nel merito”, confermando l’ordinanza di estinzione, con
sentenza 1.8.08 n. 1192.
Avverso quest’ultima interpose appello il Formenti: che
però la corte di appello di Bologna dichiarò inammissibile,
qualificando la domanda come opposizione agli atti
esecutivi e quindi la relativa sentenza soggetta
esclusivamente al ricorso straordinario ai sensi dell’art.
111 Cost..
Per la cassazione della pronuncia della corte felsinea,
resa in data 30.3.09, ricorre ora, affidandosi a tre motivi
ed illustrandoli anche con memoria ai sensi dell’art. 378
cod. proc. civ., il Formenti; resiste con controricorso la
Belvedere srl; e, per la pubblica udienza del 10.10.13,
3

Caselli, la Belvedere srl chiese al g.e. di dichiararne

Motivi della decisione

2. Il ricorrente Formenti, diffusamente riportati i
fatti di causa, sviluppa tre motivi.
2.1.

In

particolare,

egli,

col

primo,

lamenta

“violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 339,

360 n ° 3) cpc”; e lo conclude col seguente quesito di
diritto:

stabilisca questa Suprema Corte di Cassazione se

l’individuazione del mezzo d’impugnazione avverso un
provvedimento giurisdizionale vada compiuta o meno in base
al principio c.d. dell’apparenza, con riferimento, cioè,
alla qualificazione dell’azione compiuta dal giudice adito,
indipendentemente dalla correttezza di tale qualificazione
e se, in applicazione di tale principio di diritto, la
sentenza n ° 1192 del 13/6-1/8/08, di rigetto dell’azione,
definita dal Giudice di prime cure di reclamo, ex art. 630,
30 coma, c.p.c. del sig. Ugo Fomenti avverso l’ordinanza
di estinzione dell’esecuzione immobiliare n ° 308/05 rge
imm. dello stesso Tribunale e conferma, per l’effetto,
della predetta ordinanza del Giudice dell’Esecuzione,
emessa il 31/3/08, pronunciata dal Tribunale di Modena, in
composizione collegiale, riunito in camera di consiglio,
fosse impugnabile con l’appello, ai sensi dell’art. 630, 3 °
comma e 130 disp. att. c.p.c. e non con il ricorso
straordinario per cassazione ex art. 111, 7 0 comma, Cost.
2.2. Ancora, col secondo motivo il ricorrente si duole
di “violazione e falsa applicazione degli art. 102, 630, 3 °
comma e 354, 1 ° comma c.p.c. in relazione all’art. 360, n °
3 c.p.c.”; e lo conclude col seguente quesito di diritto:
4

l ° comma, 617, 630, 3 ° comma c.p.c., in relazione all’art.

stabilisca questa Suprema Corte di Cassazione se nel
giudizio di reclamo al collegio, ex art. 630, 3 ° comma e
178, 3 ° , 4°, 5 0 comma, c.p.c. il debitore esecutato ed i
creditori intervenuti siano litisconsorti necessari e se in
ragione di tale litisconsorzio necessario, nella procedura

introdotta dal sig. Ugo Formenti avanti al Tribunale di
Modena avverso l’ordinanza di estinzione dell’esecuzione
immobiliare n ° 308/05 rge imm. dello stesso Tribunale e
conferma, per l’effetto, della predetta ordinanza del
Giudice dell’esecuzione, emessa il 31/3/08, il
contraddittorio avrebbe dovuto essere esteso al debitore
esecutato, sig. Riccardo Ferri Caselli ed al creditore
intervenuto, Equitalia Nomos ed ancora se, in conseguenza
di tale mancata integrazione del contraddittorio, la Corte
d’Appello di Bologna avrebbe dovuto rimettere la causa al
Tribunale di Modena, quale primo giudice, al sensi
dell’art. 354, l ° comma, c.p.c.
2.3. Infine, il Formenti, col terzo motivo, adduce
“violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. in
relazione all’art. 360, n ° 3, c.p.c.”; e lo conclude col
seguente quesito:

stabilisca questa Suprema Corte di

Cassazione, se il concetto di cosa giudicata formale, al
sensi dell’art. 324 c.p.c., presupponga 11 divieto di
riproposizione e di riesame della medesima azione in altro
giudizio fra le stesse parti ed osta a che un giudice possa
nuovamente pronunciarsi su un bene della vita, già
riconosciuto o negato e se in conseguenza di tale principio
giuridico, pur in assenza di ricorso straordinario per
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di reclamo al collegio, ex art. 630, 3 ° coma, c.p.c.

cassazione, ex art. 111, 7 ° comma, Cost., avverso di essa,
non possa dirsi passata in giudicato la sentenza del
Tribunale di Modena, n ° 1042 del 31/5/07, di accoglimento
della opposizione di terzo all’esecuzione, ex art. 619
c.p.c., di Belvedere s.r.1., appellata dal sig. Formenti

426 del 22/2-31/3/08, declaratoria dell’inammissibilità
dell’appello, al sensi del combinato disposto degli art.
619 e 616 c.p.c., come novellati rispettivamente dall’art.
17 e dall’art. 14 1. 24 febbraio 2006 n ° 52, sentenza
d’appello a sua volta impugnata dal sig. Formenti con
ricorso per la sua cassazione, con atto notificato il 2122/7/08, nel merito e previa pronuncia di
incostituzionalità del richiamato art. 619, 3 ° comma,
c.p.c., nella parte in cui sancisce che il giudice provvede
al sensi dell’art. 616 c.p.c. e quindi con sentenza non
impugnabile, in caso di declaratoria di illegittimità
costituzionale di tali norme dovendo applicarsi l’art. 619
c.p.c. nella sua formulazione, precedente la legge 24
febbraio 2006, n ° 52, che ammetteva la possibilità
d’appello avverso le sentenze rese in un giudizio di
opposizione di terzo all’esecuzione e quindi potendo il
giudice di rinvio, con sentenza suscettibile di passare in
giudicato, accogliere le conclusioni spiegate dal sig.
Formenti nell’atto di appello per la riforma e/o
l’annullamento della sentenza del Tribunale di Modena, n°
1042 del 31/5/07, che ha accolto l’opposizione di terzo, ex
art. 619 c.p.c., di Belvedere srl all’esecuzione.

6

con giudizio definito dalla Corte d’Appello di Bologna, n °

La controricorrente, illustrati nuovamente i fatti di
causa, eccepisce il passaggio in giudicato sia della
sentenza di primo grado, relativa al reclamo, sia di quella
di reiezione dell’opposizione di terzo, per entrambe in
dipendenza dell’inammissibilità della loro impugnazione con

in Cassazione delle declaratorie di inammissibilità rese
dalla corte territoriale. Da tanto desunto il sopravvenuto
venir meno dell’interesse ad impugnare in capo al Formenti,
rileva comunque la correttezza dell’individuazione, quale
unico mezzo di impugnazione dell’ordinanza di estinzione di
un processo esecutivo in casi non previsti espressamente
dal codice, dell’opposizione agli atti esecutivi e non del
reclamo; esclude, poi, l’utile riscontrabilità, dinanzi
alla ritenuta inammissibilità del gravame, dell’integrità
del contraddittorio.
3. Il ricorso non può essere accolto nel senso invocato
dal ricorrente.
3.1. È ben vero che il Formenti ha correttamente scelto
il mezzo di impugnazione dell’appello contro la sentenza di
primo grado, in applicazione, dinanzi all’espressa
qualificazione dell’azione come reclamo data dal giudice di
primo grado, del principio dell’apparenza: in forza del
quale, a prescindere dalla correttezza o meno della
qualificazione, l’individuazione del mezzo di impugnazione
esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va
effettuata facendo esclusivo riferimento alla
qualificazione data dal giudice all’azione proposta con il
provvedimento impugnato, al fine di escludere che la parte
7

l’appello: e senza che possa spiegare rilievo l’impugnativa

possa conoscere solo

ex post,

ad impugnazione avvenuta,

quale era il mezzo di impugnazione esperibile (per tutte:
Cass. Sez. Un., 9 maggio 2011, n. 10073; tra le
innumerevoli altre: Cass. 8 marzo 2001, n. 3400; Cass. 29
gennaio 2003 n. 1289; Cass. n. 26294/07; Cass. n. 11012/07;

2011, n. 23749; Cass., ord. 2 marzo 2012, n. 3338; Cass. 17
luglio 2012, n. 12329; Cass. 20 novembre 2012, n. 20297;
Cass., ord. 13 febbraio 2013, n. 3615).
3.2. E tuttavia, nonostante la corte territoriale abbia
errato nel riqualificare come opposizione agli atti
esecutivi quanto pacificamente proposto come reclamo ai
sensi dell’art. 630 cod. proc. civ., è del tutto corretto
il suo rilievo sull’inammissibilità di un tale mezzo di
impugnazione per insorgere contro una declaratoria di
estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da
quelle tipiche, tali cioè espressamente qualificate dalle
norme del codice (fin da Cass. Sez. Un. 18 gennaio 1983, n.
413; v. anche: Cass. 19 dicembre 2000, n. 15951; Cass. 12
febbraio 2008, n. 3276; Cass., ord. 23 dicembre 2008, n.
30201; Cass., ord. 3 febbraio 2011, n. 2674; 28 settembre
2011, n. 19858). E neppure potrebbe valere a rendere
ammissibile il reclamo l’erronea, benché reiterata,
indicazione sulla necessità del medesimo, contenuta nel
provvedimento da impugnare: tanto, a tutto concedere e
sussistendone ogni altro presupposto, potendo valere semmai
a consentire altre forme di tutela endoprocessuale al
ricorrente.

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Cass. n. 4507/06; Cass., ord. n. 2261/10; Cass. 14 novembre

3.3. Ritiene il Collegio che, allora, anche di ufficio,
sia impossibile esimersi dal rilevare l’originaria
inammissibilità del dispiegato reclamo (per casi analoghi,
relativi ad omesso rilievo di un’ipotesi di inammissibilità
originaria della domanda, v. Cass., ord. 24 febbraio 2011,

Alla disamina di una tale questione potrebbe procedersi
anche senza necessità di provocare previamente sul punto il
contraddittorio delle parti, trattandosi di questione di
mero rito (tanto essendo escluso per le questioni di “puro
diritto” – Cass. Sez. Un. 30 settembre 2009, n. 20935;
Cass. 12 aprile 2013, n. 8936 – o per le quali non si
prospetta un danno all’attività assertiva ed istruttoria
della parte – Cass. 23 aprile 2010, n. 9702 – ed anche in
Cassazione: Cass., ord. 30 aprile 2011, n. 9591).
Peraltro, una simile questione risulta quella principale
in rito per la quale è causa e, in quanto tale, pienamente
affrontata dalle parti, alle quali, nella specie e
direttamente dalla corte territoriale, è stata comunque
sottoposta, avendo tale giudice rilevato l’inammissibilità
originaria del reclamo avverso declaratoria di estinzione
per cause diverse da quelle tipiche, benché per l’incongruo
profilo della (invece non ammessa) riqualificazione della
domanda originaria (con attribuzione ad essa di una
qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla
parte ed indicata dal giudice di primo grado) e della
conseguente forzatura dell’inammissibilità del solo
appello.

9

n. 4591, ovvero Cass. 30 novembre 2005, n. 26131).

Del resto, se è vero che malamente la corte territoriale
ha omesso di applicare il principio dell’apparenza,
quest’ultimo incide sull’individuazione del mezzo di
impugnazione da attivare, ma non può valere a sanare
l’originaria inammissibilità dell’azione intrapresa in

fare valere nelle forme dell’art. 617 cod. proc. civ. e non
dell’art. 630 cod. proc. civ.; ed alla pronuncia
dell’inammissibilità originaria di tale domanda avrebbe
dovuto, ma senza travolgere il consolidato principio
dell’apparenza, indursi appunto la corte di merito.
4. E tanto comporta la cassazione senza rinvio della
sentenza di secondo, ma anche di quella di primo grado,
perché il processo non poteva iniziare con il reclamo, né
proseguire con la disamina nel merito della domanda (su
questo secondo aspetto, benché riferito all’ipotesi di
domanda subordinata accolta nonostante l’accoglimento di
quella principale, v.: Cass. 26 luglio 2005, n. 15629;
Cass. 28 maggio 1983, n. 3691): e tale soluzione in rito
preclude in radice la disamina di qualunque altro motivo di
ricorso.
5. Infine, quanto alle spese dell’intero procedimento,
la circostanza che al reclamo l’odierno ricorrente possa
essersi indotto anche in virtù dell’indicazione non
equivoca del giudice che ha pronunciato il provvedimento
impugnato integra, ad avviso del Collegio, un giusto motivo
di integrale compensazione, ai sensi del testo del
capoverso dell’art. 92 cod. proc. civ. applicabile

ratione

temporis.
10

primo grado, per essere cioè la doglianza del creditore da

P.

Q.

M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio
l’impugnata sentenza e la sentenza di primo grado; compensa
tra le parti le spese dell’intero processo, comprese quelle
del giudizio di legittimità.

terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 10 ottobre 2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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