Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25421 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 11/11/2020), n.25421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. MUCCI Robert – rel. Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18074/2012 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. IN FALLIMENTO, in persona dell’amministratore

D.L.R., elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio

Emanuele n. 209, presso lo studio Silvestri, rappresentata e difesa

dall’Avv. Alberto Lorenzi giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/IV/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata il 6 giugno 2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 ottobre 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR dell’Abruzzo ha accolto il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Teramo di accoglimento del ricorso di (OMISSIS) s.p.a., esercente il commercio all’ingrosso di supporti audio, video e informatici, contro un avviso di accertamento relativo a indebite detrazioni IVA per l’anno d’imposta 2005, emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza per fatture su operazioni inesistenti in collegamento con società “cartiere” operanti nell’importazione di beni da Paesi extra U.E.;

2. la CTR ha ritenuto in sintesi che: a) nelle dichiarazioni relative agli anni 2003, 2004 e 2005 (OMISSIS) aveva indicato elementi passivi fittizi attestati da fatture e documenti provenienti da soggetti-“cartiere”, relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, al fine di evadere l’IVA, secondo lo schema dell’interposizione fittizia, con successiva rivendita simulata dei beni a (OMISSIS); b) tale meccanismo fraudolento doveva ritenersi presuntivamente provato alla luce delle indagini della Guardia di Finanza e delle deduzioni dell’ufficio sulle stesse fondate; c) incombeva pertanto sulla società l’onere della prova contraria circa l’effettiva spettanza della detrazione;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la società (OMISSIS) affidato a un motivo, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”: secondo la società nel caso in esame, caratterizzato da una prima cessione con operazione intracomunitaria e da una seconda cessione con operazione nazionale, non si sarebbe realizzata una vera e propria operazione triangolare; l’amministrazione non avrebbe provato l’interposizione fittizia e, in particolare, che (OMISSIS) avesse creato le società fornitrici per mascherare gli acquisti di merce direttamente nei Paesi extra U.E.; l’esistenza delle società cedenti non sarebbe controversa e comunque risulterebbe provata dalla titolarità in capo alle stesse del deposito IVA, come tale sottoposto a controllo e sicuro indice di affidabilità di dette società; nel 2005 (OMISSIS) avrebbe iniziato ad effettuare direttamente l’importazione dei prodotti;

5. replica l’amministrazione sostenendo l’inammissibilità della doglianza per commistione tra questione di diritto e vizio motivazionale e comunque la fondatezza della pretesa fiscale sulla base degli elementi raccolti dagli accertatori; denuncia inoltre il difetto di rappresentanza dell’amministratore della società, risultando fallita la società anteriormente alla sottoscrizione del ricorso per cassazione, con conseguente surrogazione del curatore all’amministratore, quest’ultimo peraltro nemmeno agente, nella specie, in proprio;

6. il mezzo è manifestamente inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione;

6.1. anche volendo superare la mescolanza e sovrapposizione dei riferiti profili di doglianza – ascritti dalla società ricorrente, ad un tempo, tanto all’art. 360 c.p.c., al n. 3, che al n. 5, (cfr., su tale specifico riguardo, da ultimo Sez. 1, 23 ottobre 2018, n. 26874) -, è di tutta evidenza che (OMISSIS), dopo il mero richiamo di un precedente di legittimità sulla prova dell’interposizione e di un altro della Corte di Giustizia in tema di diritto alla detrazione dell’IVA, mira con la censura in esame a conseguire una non consentita rivalutazione dei fatti (si v., in particolare, p. 7 s. del ricorso) che la CTR ha apprezzato, anche dal punto di vista della prova, con motivazione congrua rispetto ai plurimi elementi presuntivi forniti dall’amministrazione;

6.2. in sostanza, la ricorrente invoca un’errata interpretazione dei meccanismi di vaglio probatorio applicabili nella specie, dovendo invece ribadirsi, in tema di IVA relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, che – fermo il diritto alla detrazione IVA, in linea di principio non soggetto a limitazioni a meno che non si dimostri, da parte dell’amministrazione, “secondo le norme in materia di prove previste dal diritto nazionale”, la consapevolezza in capo al soggetto passivo della sua partecipazione ad un’operazione fraudolenta per l’evasione dell’IVA commessa dal fornitore o da altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena delle cessioni o prestazioni di beni o servizi (da ultimo, Corte di Giustizia U.E., 16 ottobre 2019, in causa C-189/18, Glencore Agriculture Hungary Kft., parr. 33-37, nonchè già Sez. 5, 30 ottobre 2013, n. 24426) – ove l’amministrazione fornisca attendibili riscontri indiziari sull’interposizione fittizia o sulla frode fiscale a monte, nonchè sulla conoscenza o conoscibilità di essa, spetta al contribuente provare la corrispondenza anche soggettiva delle operazioni di cui alle fatture con quelle in concreto realizzate ovvero l’incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale, irrilevante essendo la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, la mera esibizione della fattura, l’effettiva consegna della merce o la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (su tali aspetti si v., tra le tante, Sez. 5, 18 giugno 2014, n. 13803, Sez. 5, 2 luglio 2014, n. 15044, Sez. 5, 7 ottobre 2015, n. 20060, Sez. 5, 20 aprile 2018, n. 9851, Sez. 6-5, 15 maggio 2018, n. 11873, Sez. 5, 5 luglio 2018, n. 17619, Sez. 5, 19 ottobre 2018, n. 26453, Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27566).

7. In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, poste conseguentemente a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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