Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25420 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.12/12/2016),  n. 25420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6474-2015 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 22,

presso lo studio dell’avvocato ANGELA GEMMA rappresentato e difeso

da se stesso;

– ricorrente –

e contro

COMUNE DI ROVIGO, EQUITALIA NORD SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 386/2014 del GIUDICE DI PACE di ROVIGO del

23/07/2014, depositata il 12/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato D.A. ricorrente che si riporta agli

scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1. – D.A. ricorre per cassa0zione avverso la sentenza del Giudice di pace di Rovigo, pubblicata il 12-8-2014.

Non presenta difese l’intimato.

2. – Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c.) e dichiarato inammissibile a seguito delle considerazioni che seguono: Entrato in vigore il 2 marzo 2006 il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, mentre le sentenze pronunciate entro tale data dal Giudice di pace in cause a decisione secondo equità sono rimaste assoggettate al precedente regime di impugnazione, quelle pronunciate nello stesso tipo di cause a decorrere da tale data sono state rese impugnabili con appello, anche se emesse in giudizi iniziati in precedenza (art. 1 e art. 27, comma 1 cit. decreto).

3. Ne segue che tutte le sentenze del Giudice di pace che non siano state pronunciate entro la data di entrata in vigore del decreto, ma successivamente, come nel caso in esame, sono divenute egualmente suscettibili solo di appello e la circostanza che siano pronunciate a decisione secondo equità rileva unicamente quanto ai motivi per cui ne è ammessa l’impugnazione, che in questo caso sono solo quelli per cui era prima ammesso il ricorso per cassazione.

La sentenza non avrebbe perciò potuto essere impugnata con ricorso per cassazione. Cass, Sez. Unite n. 27339/08.

La relazione è stata comunicata alle parti: Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio riunito in camera di consiglio condivide la ragioni in fatto ed in diritto esposte nella relazione non adeguatamente contrastate dalla memoria depositata e dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese stante l’assenza dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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