Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25420 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 11/11/2020), n.25420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17618-2012 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, esso

lo studio l’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONINO PALMERI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 9/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata 11 27/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con l’emissione della cartella n. (OMISSIS), a conclusione del procedimento del controllo automatizzato effettuato del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36 bis, e/o del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, relativamente al modello unico 2006 per l’anno 2005, l’Amministrazione Finanziaria chiedeva pagamento delle somme illegittimamente compensate per preteso credito Iva, oltre sanzioni ed interessi;

a seguito del ricorso proposto nei confronti della Agenzia delle Entrate, con cui il contribuente deduceva che il disconoscimento del credito Iva doveva essere preceduto da avviso di rettifica, la commissione tributaria confermava l’operato dell’Agenzia e quindi la cartella emessa. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il contribuente.

La commissione Regionale della Lombardia respingeva l’appello, confermando quindi in toto gli atti impositivi emessi.

Propone ricorso in Cassazione il contribuente, affidandosi ad un unico motivo:

violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Inoltre propone in via subordinata e condizionata un ulteriore motivo, assumendo che ove si ritenga la cartella quale atto di stato, come indicato nella decisione impugnata, sarebbe stato violato l’obbligo di adeguata motivazione dell’atto tributario di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, alla L. n. 241 del 1990, art. 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si costituisce con controricorso l’Agenzia Delle Entrate, concludendo

per la inammissibilità o rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il motivo dedotto il ricorrente sostanzialmente deduce che l’illeggittima (Ndr: testo originale non comprensibile) non possa essere corretta con la procedura del controllo automatico della dichiarazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.

Tale motivo è infondato.

Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’Amministrazione finanziaria provvede tra l’altro, avvalendosi di procedure automatizzate, a:

“e) ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettar ti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione”.

La norma prevede dunque espressamente il ricorso al controllo automatizzato anche in sede di disconoscimento dei crediti del contribuente, a condizione che i presupposti di tale disconoscimento non derivino da un’attività di natura accertativa o rettificativa, ma emergano sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione o in suo possesso. Nel caso alcuna attività valitativa è stata posta in essere visto che il credito iva utilizzato in compensazione, come acclarato dal giudice di secondo grado, non risultava dagli atti in possesso dell’ufficio, visto che la dichiarazione Iva precedente era stata omessa. Poichè tale attività di rettifica implicava semplicemente un ricalcolo dell’imposta risultante dalla liquidazione della dichiarazione ed un mero controllo cartolare di dati, con esclusione di qualunque valutazione giuridica, e pertanto inquadrabile nella fattispecie di cui al citato art. 36 bis, comma 2, lett. a), che prevede la correzione degli “errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, In altri termini il procedimento di controllo automatizzato dei dati è stato eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt. 36 bis e 54 bis, una volta acclarato, sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia Delle Entrate, l’incoerenza della dichiarazione per utilizzo di crediti non confermati dal sistema informativo, concludendo l’ufficio impositore la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Appare evidente che la decisione impugnata è conforme quindi al principio affermato dalla Suprema Corte (sentenza a sez. unite n. 17758/2016), secondo cui “In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60. Poichè tale attività di rettifica implica semplicemente un ricalcolo dell’imposta risultante dalla liquidazione della dichiarazione ed un mero controllo cartolare di dati, con esclusione di qualunque valutazione giuridica, ed è pertanto inquadrabile nella fattispecie di cui al citato art. 36 bis, comma 2, lett. a), che prevede la correzione degli “errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte,

Il motivo subordinato condizionato appare inammissibile in quanto nel caso come si è detto, correttamente era stata emessa la cartella, completa di motivazione visto che era stato precisato che non spettava il credito iva in mancanza della presentazione della dichiarazione (circostanza mai negata dal contribuente nel corso dei vari gradi del giudizio).

Il Giudice di secondo grado ha solo affermato ad abundatiam che tale cartella racchiudeva tutti gli elementi dell’accertamento e non che fosse equiparabile ad un accertamento.

Pertanto il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del controricorrente nella misura di Euro 5 mila oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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