Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25420 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. III, 10/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29163-2017 proposto da:

C.E., C.A., C.C., S.M., i

quali agiscono in proprio e nq. di eredi di C.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 20, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO CASSIANO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MAURO FREZZA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 4891/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M. nonchè C., E. e C.A. agirono, in proprio e quali eredi di C.M. (marito della prima e padre degli altri), per ottenere il risarcimento dei danni loro spettanti – iure hereditatis e iure proprio – in conseguenza di trasfusioni praticate al predetto C.M. nel periodo (OMISSIS), alle quali assumevano essere conseguita un’epatite B e C, a causa della quale il congiunto era deceduto in data (OMISSIS).

Con sentenza 1195/2010 il Tribunale di Roma accolse la domanda.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza 5776/2012 respinse il gravame proposto dal Ministero della Salute; in particolare la Corte territoriale evidenziò, innanzitutto, che “sin dalla metà degli anni ‘70 si era acquisita la conoscenza di un tipo di epatite non identificabile con quelli sino ad allora conosciuti, il tipo A e il tipo B, e definita non A-non B, osservazione che deve far ritenere ancora più risalente nel tempo l’acquisita conoscenza dell’epatite B”; precisò, poi, che “la consapevolezza della possibilità di trasmissioni virali in occasione di emotrasfusioni era stata acquisita già nel (OMISSIS)” allorchè era stato emanato il D.P.R. n. 1256 del 1971, i cui artt. 46 e 47 avevano previsto l’esclusione dalla donazione del sangue di chi fosse risultato affetto da epatite o a rischio di averla contratta”; concluse, quindi, che, già da quell’epoca, il Ministero avrebbe potuto adottare “norme precauzionali… idonee ad evitare la preparazione di emoderivati con sangue di soggetti epatici” e che l’adozione di tali precauzioni “avrebbe impedito la verificazione dell’evento patito da C.M.”.

Con sentenza 823 del 2015 questa S.C., decidendo su ricorso del Ministero, cassato la detta sentenza della Corte d’Appello di Roma, con rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, al fine di rivalutare la vicenda al luce dell’evidenziata necessità che l’accertamento del giudice di merito non prescindesse dalla puntuale individuazione di dati ufficialmente riconosciuti al più alto livello delle conoscenze scientifiche”; nello specifico la S.C., dopo avere ribadito che, trattandosi di un accertamento di fatto, era rimessa al giudice di merito la concreta individuazione della data di conoscenza del virus dell’epatite B, ha precisato che l’individuazione di tale data assurgeva a criterio di delimitazione temporale della responsabilità del Ministero, assumendo rilevanza decisiva per accertare sia il nesso di causa che l’elemento soggettivo dell’illecito; al riguardo ha quindi ribadito che (come già evidenziato da Cass. n. 581/2008) la conoscenza della possibile veicolazione di virus attraverso il sangue infetto doveva essere apprezzata con riferimento “all’epoca di preparazione del preparato” e avendo riguardo alla “conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici”, con ciò rimarcando “l’esigenza di ancorare l’accertamento fattuale demandato al giudice di merito a riscontri scientifici oggettivi e universalmente condivisi (anche al fine di assicurare uniformità di trattamento a quanti abbiano riportato contagio in uno stesso periodo); ciò posto, ha ritenuto che a tale esigenza non rispondesse la sentenza impugnata, che aveva collocato agli inizi degli anni Settanta la possibilità dell’adozione di misure precauzionali atte ad evitare il contagio, senza – però- fornire elementi che valessero a riscontrare specificamente tali affermazioni nei risultati acquisiti nelle sedi scientifiche ufficiali internazionali (e cioè in quei siti a cui poi si conformano gli organismi sia statali che sovranazionali per regolare l’attività specifica), in modo da poter ritenere sufficientemente stabilizzato ciò che era iniziato come ipotesi di ricerca di singoli. Ciò tanto più in considerazione della notevole discrepanza esistente fra i riferimenti temporali compiuti dalla Corte e il dato – riferibile all’Organizzazione Mondiale della Sanità, massimo organo internazionale in materia – che fa risalire la conoscenza dell’HBV e del test di identificazione all’anno 1978”; ha quindi concluso che ciò comportava che nell’impugnata sentenza non risultassero “chiaramente individuati i dati rilevanti ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo e – prima ancora- del nesso causale dell’illecito ascritto al Ministero”.

Con sentenza 4891/2017 la Corte d’Appello di Roma, quale giudice di rinvio, accoglimento del gravame proposto dal Ministero della Salute ed in riforma della statuizione del Tribunale, ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dagli attori; in particolare la Corte territoriale, dopo avere evidenziato che la S.C. nella menzionata sentenza 823 del 2015 aveva ritenuto necessario riferirsi alla conoscenza ufficiale del virus dell’epatite B ed all’approvazione del relativo test di identificazione del 1978 (per come dichiarato dall’Organizzazione Mondiale della sanità), ha concluso che siffatto dato ufficiale (valido anche per l’epatite C, il cui virus era stato notoriamente scoperto successivamente a quello dell’epatite B), si poneva in termini cronologici successivi alle trasfusioni praticate dal C. nel (OMISSIS), sicchè era da ritenersi insussistente il nesso di causalità tra l’omesso controllo delle sacche di sangue per lo specifico virus dell’epatite ed i danni patiti dal C. per il contagio.

Avverso detta sentenza S.M. nonchè C., E. e C.A. propongono ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di ricorso, illustrato anche da successiva memoria.

Il Ministero della Salute non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., si dolgono che la Corte territoriale, nel confermare una data “burocratica” (data ufficiale di scoperta del test rilevante la presenza del virus), non abbia considerato che la S.C., nella sentenza 823 del 2015, aveva solo chiesto di esplicitare le ragioni per le quali il virus era da ritenersi conosciuto ancor prima dell’anno 1978; in particolare lamentano che la Corte territoriale non abbia valutato la giurisprudenza di legittimità che aveva chiarito che sin dalla fine anni 60 – inizi anni 70 era ben noto il rischio di epatite virale, sicchè già da tale epoca il Ministero aveva l’obbligo di impedire “la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto”.

Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello, quale giudice di rinvio, si è uniformata al dictum della sentenza della S.C. 823 del 2015, che, pur riconoscendo che l’individuazione della data di conoscenza del virus dell’epatite b) e c) costituisce accertamento fattuale, ha evidenziato che siffatto accertamento deve essere ancorato a riscontri scientifici oggettivi e universalmente condivisi; riscontri, invece, a dire della Corte di legittimità, non tenuti in considerazione dal giudice di merito, che non ha neanche tenuto presente che l’Organizzazione Mondiale della Sanità fa risalire la conoscenza dell’HBV e del test di identificazione all’anno 1978; la corte territoriale di rinvio, quindi, proprio ancorando il detto accertamento fattuale a riscontri scientifici oggettivi e universalmente condivisi (come richiesto dalla S.C.), e in particolare al su menzionato dato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha individuato la data di conoscenza del virus e l’approvazione del test di identificazione all’anno 1978, espressamente affermando che la data di scoperta del virus anteriore al 1978, per come riferita dagli attori, non era munita del crisma di ufficialità, per come ritenuto necessario dal Giudice di legittimità.

Tale accertamento fattuale, compiuto dal Giudice di rinvio in ossequio ai criteri indicati dalla S.C.” non è più sindacabile in questa sede di legittimità.

Inammissibili, in quanto solo formalmente rivolte verso la statuizione della Corte d’Appello 4981/2017, ma in sostanza rivolte verso la sentenza della S.C. 823 del 2015, sono le ulteriori censure concernente la mancata considerazione di altra giurisprudenza di legittimità, nella quale si evidenzia che sin dalla fine anni 60 – inizi anni 70 era ben noto il rischio di epatite virale.

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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