Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2542 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13835/2017 R.G. proposto da:

V.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Tanza, con

domicilio eletto in Roma, via cardinale Garampi, n. 195, presso lo

studio dell’Avv. Massimo Campanella;

– ricorrente –

e da

MPS Capital Services Banca per le imprese S.p.A. (e per essa, quale

mandataria, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.), rappresentata e

difesa dall’Avv. Ettore Lo Nigro, con domicilio eletto in Roma,

Piazza della Libertà, n. 13, presso lo studio dell’Avv. Paolo

Appella;

– ricorrente incidentale –

contro

Generali Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Luca

Vecchioni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via

Monte Zebio, n. 28;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste, n. 750/2016,

pubblicata il 29 novembre 2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 dicembre

2018 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/12/2013 il Tribunale di Trieste, in accoglimento delle domande proposte da V.L. e dalla terza intervenuta in giudizio M.P.S. Gestione Crediti S.p.A. condannò Assicurazioni Generali S.p.A. a pagare in favore di quest’ultima l’importo di Euro 1.486.728, oltre interessi dalla domanda al suo soddisfo, a titolo di indennizzo assicurativo dovuto (a seguito di incendio di un opificio agricolo di proprietà del V.) in adempimento della polizza di durata ventennale stipulata dal V., in data 21/8/2002, e vincolata a favore di M.P.S. Banca Verde (cui era succeduta l’incorporante M.P.S. Capital Service S.p.A., rappresentata in giudizio da M.P.S. Gestione Crediti S.P.A.), quale creditore ipotecario dell’assicurato in relazione a contratto di mutuo agrario del 29/7/2002.

2. Tale decisione è stata totalmente riformata dalla Corte d’appello di Trieste che, in accoglimento del gravame interposto da Generali Italia S.p.A. (già Ina Assitalia S.p.A., conferitaria del ramo d’azienda assicurativo di Assicurazioni Generali S.p.A.), ha rigettato le domande, con integrale compensazione delle spese.

I giudici d’appello hanno infatti ritenuto che, giusta quanto eccepito dalla compagnia di assicurazione, al momento del verificarsi del sinistro (12/2/2008), il contratto si era già risolto di diritto, ex art. 1901 c.c., comma 3, per il protratto mancato versamento del premio, senza che l’effetto risolutivo previsto da tale norma potesse considerarsi impedito dalla clausola pattizia secondo la quale la polizza non poteva essere risolta senza il consenso dell’Istituto mutuante (M.P.S.).

Al riguardo la Corte d’appello ha in particolare osservato che:

a) quella prevista dall’art. 1901 c.c., comma 3, è un’ipotesi di risoluzione del contratto che, al ricorrere delle condizioni ivi previste, opera automaticamente, ex lege, e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice;

b) trattasi di norma espressamente qualificata come inderogabile e che può essere derogata solo in senso più favorevole all’assicurato (art. 1932 c.c.);

c) “a fronte delle chiare limitazioni e condizioni poste alle facoltà di deroga dall’art. 1932 c.c., le parti, ove avessero voluto condizionare l’operatività della risoluzione ex lege al consenso della beneficiaria del vincolo, lo avrebbero dovuto prevedere espressamente, introducendo chiaramente una deroga al principio di risoluzione automatica e chiarendo le concrete modalità operative del diverso meccanismo risolutorio adottato; nulla di tutto ciò risulta invece contemplato dal contratto”;

d) trattandosi infatti di “una forma di risoluzione non rimessa alla volontà della creditrice ma prevista quale mera conseguenza ex lege del comportamento dell’assicurato”, la stessa deve ritenersi estranea all’operatività della clausola pattizia, finalizzata a salvaguardare lo specifico interesse del terzo beneficiario ad essere notiziato circa le sorti del contratto di assicurazione, stante lo stretto collegamento esistente tra un tale contratto e quello di mutuo;

e) secondo la giurisprudenza tale collegamento estende ad ognuno dei contratti gli effetti della invalidità, della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell’altro, senza però pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto;

f) detto collegamento negoziale imponeva dunque alla società assicuratrice, oltrechè ovviamente al debitore assicurato, l’obbligo di comunicare tempestivamente alla banca beneficiaria del vincolo il sopravvenuto inadempimento dell’assicurato, stante il conseguente concreto rischio, per la prima, di perdere la copertura assicurativa ma non legittima la terza beneficiaria, e nemmeno l’assicurato, ad agire per ottenere l’adempimento di un contratto ormai risolto, pretendendo il pagamento dell’indennizzo.

3. Avverso tale sentenza V.L. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste Generali Italia S.p.A., depositando controricorso.

MPS Capital Services Banca per le imprese S.p.A. (e per essa, quale mandataria, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) propone ricorso incidentale adesivo, con due mezzi, al quale anche resiste, con separato controricorso, Generali Italia S.p.A., eccependone preliminarmente l’inammissibilità.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso Luigi V. deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 1901 c.c., comma 3 e art. 1932 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione al sopra esposto nucleo centrale della decisione impugnata.

Sostiene infatti che proprio dalla normativa di cui al combinato disposto degli artt. 1932 e 1901 c.c., si ricava che quest’ultimo ben può essere derogato in senso più favorevole all’assicurato e che proprio una deroga di tale genere è prevista dalla clausola nella specie inserita nel contratto di assicurazione secondo la quale “la presente polizza non potrà essere modificata o risolta senza il consenso dell’istituto mutuante”.

Richiama a supporto i precedenti di Cass. 13/03/1991, n. 2653 e di Cass. 26/09/1997, n. 9462, che hanno affermato la validità del patto di un contratto di assicurazione che, derogando all’arti. 1901 c.c., esclude la subordinazione dell’efficacia della copertura assicurativa al pagamento della prima rata del premio.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inoltre, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1374 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso che la clausola de qua possa essere riferita anche all’ipotesi di risoluzione ex lege prevista dall’art. 1901 c.c., comma 3.

Lamenta che l’interpretazione datane dalla Corte di merito viola i canoni di ermeneutica legale e segnatamente il criterio letterale (trattandosi di manifestazione di volontà negoziale esplicita nel senso di subordinare la risoluzione del contratto al consenso del mutuante) e quello della comune volontà delle parti (nella specie diretta ad offrire una garanzia all’Istituto mutuante a fronte di un corrispettivo premio).

3. Il ricorso incidentale propone due motivi pienamente sovrapponibili a quelli del ricorso principale e che pertanto saranno esaminati congiuntamente a questi.

4. Il primo motivo è inammissibile, per specificità, poichè non coglie la ratio decidendi.

Questa infatti è essenzialmente rappresentata da un’interpretazione della clausola contrattuale che ne esclude la riferibilità all’ipotesi di risoluzione ex lege, per protratto inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di pagamento del premio, di cui all’art. 1901 c.p.c., comma 3.

La Corte invero non esclude, a priori e in modo assoluto, la derogabilità pattizia di tale previsione, ma solo ritiene necessario che essa sia espressa in termini chiari e inequivoci, quali, secondo la propria interpretazione, non sono ravvisabili nella clausola de qua; a questa invece si può – e secondo la sua valutazione è preferibile – dare una diversa interpretazione, siccome legata a successive pattuizioni modificative o risolutive del contratto su base dunque volontaria, non invece alla risoluzione ex lege di che trattasi.

Non colgono pertanto nel segno le argomentazioni svolte con il primo motivo, volte a contrastare un’affermazione (circa la inderogabilità in linea di principio della citata previsione) in effetti non contenuta nella sentenza.

5. E’ anche inammissibile il secondo motivo.

Con esso sono infatti prospettate questioni di merito inammissibili, legate all’interpretazione del contratto.

Mette conto in proposito ricordare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, non è sufficiente che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma è altresì necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni censurabili per omesso esame di fatto controverso e decisivo (v. Cass. 20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539); con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536).

Sul punto, va altresì ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l’interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni.

Nella specie, non si ricava dalla motivazione della sentenza alcuna affermazione che si ponga in contrasto con i criteri legali di ermeneutica negoziale.

La Corte d’appello non trascura affatto il criterio letterale, nè gli altri criteri, ma ben diversamente, in virtù della loro applicazione, giunge, motivatamente, ad un esito diverso da quello auspicato dai ricorrenti.

Piuttosto le censure mosse si risolvono, come detto, nella prospettazione di questioni di merito, comunque eccedenti dai limiti in cui al riguardo ne è consentita la deduzione: in ultima analisi nella mera assertiva contrapposizione di un esito diverso dell’attività esegetica riservata al giudice del merito e legittimamente nella specie compiuta.

6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, restando assorbito l’esame degli altri profili di inammissibilità dedotti dalla contro ricorrente.

Alla soccombenza segue la condanna di entrambi i ricorrenti, principale e incidentale, al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale. Condanna i ricorrenti, principale e incidentale adesivo, al pagamento, in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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