Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2542 del 27/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2022, (ud. 12/01/2021, dep. 27/01/2022), n.2542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21683/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA DI LAVORO TEAM SERVICE S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. GIANNI DI MATTEO in virtù di procura speciale a

margine del controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo

studio in ROMA, Via G. Ferrari, 35;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 75/14/13, depositata in data 14 febbraio 2013;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 12 gennaio

2022 dal Consigliere D’Aquino Filippo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale LOCATELLI GIUSEPPE, che ha concluso

per l’estinzione del giudizio.

 

Fatto

PREMESSO

che:

La società contribuente COOPERATIVA DI LAVORO TEAM SERVICE a R.L. ha impugnato una cartella di pagamento emessa a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, relativa al periodo di imposta 2007, con la quale si recuperavano le imposte conseguenti a un indebito utilizzo di un credito di imposta, conseguente all’assunzione di nuovi lavoratori a termini della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10, negli anni 2000 – 2003 nei territori del mezzogiorno d’Italia, oltre sanzioni e accessori; la società contribuente ha dedotto di avere applicato la compensazione in relazione all’assunzione di lavoratori svantaggiati e di avere contenuto l’utilizzo del credito secondo la regola del de minimis sino all’entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 8;

che la CTP di Roma ha accolto il ricorso e che la CTR del Lazio, con sentenza in data 14 febbraio 2013, ha respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo illegittimo il recupero del credito a termini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, ritenendo, inoltre, nel merito che il credito fosse di spettanza della società cooperativa contribuente, la quale aveva maturato il silenzio-assenso all’utilizzo del suddetto credito;

che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il controricorrente ha chiesto sospendersi il giudizio a termini del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata di cui alla suddetta disposizione, con allegata attestazione del versamento della prima rata relativa all’atto impugnato, depositando poi istanza di estinzione del giudizio;

che l’Agenzia delle Entrate ricorrente nulla ha osservato e in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2), sicché di detta documentazione non può non tenersi conto, reputandosi che l’Ufficio “concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge” (Cass., Sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 24083; Cass., Sez. Lav., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., Sez. V, 11 febbraio 2020, n. 3245; Cass., Sez. V, 26 novembre 2020, n. 26953; Cass., Sez. V, 1 giugno 2021, n. 15197);

che risulta, dunque, essersi verificata, secondo quanto indicato da Cass., n. 24083/2018 cit., una ipotesi di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, comma 13;

che le spese restano a carico della parte che le hanno anticipate D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, comma 13;

che non opera a carico dell’Agenzia delle Entrate il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022

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