Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2542 del 04/02/2021
Cassazione civile sez. III, 04/02/2021, (ud. 12/10/2020, dep. 04/02/2021), n.2542
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33466/2019 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO
SOTTILE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1629/2019 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA,
depositata il 16/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/10/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
Fatto
RILEVATO
Che:
S.L., cittadino del (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiata politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);
a sostegno della domanda proposta, la ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di subire ritorsioni o violenze per ragioni di carattere politico;
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento S.L. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna che, con ordinanza in data 13/3/2017, ha accolto la domanda dell’istante, riconoscendo il ricorso dei presupposti per l’attribuzione, in favore dello stesso, della stessa protezione umanitaria;
tale ordinanza, appellata dal Ministero dell’Interno, è stata riformata dalla Corte d’appello di Bologna che, con sentenza in data 16/5/2019, ha rigettato la domanda del ricorrente;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dalla ricorrente, tenuto conto: 1) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 2) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;
il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da S.L. con ricorso fondato su due motivi;
il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso, avendo l’odierno istante provveduto alla relativa proposizione oltre il termine perentorio previsto dalla legge;
com’è noto, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata (art. 326 c.p.c.);
nel caso di specie, a fronte della avvenuta notificazione della sentenza d’appello, secondo quanto espressamente riferito dall’odierno ricorrente, “con pec in data 16/5/2019” (cfr. pag. 1 del ricorso), il ricorso risulta notificato solo in data 5/11/2019 (a mezzo pec) e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., per la proposizione del ricorso per cassazione;
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per tardività;
alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, attesa la mancata tempestiva costituzione dell’amministrazione intimata;
dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021