Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2542 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 04/02/2020), n.2542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6356-2019 proposto da:

M.M.H.M., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLARA PROVEZZA giusta procura

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– intimato costituito –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE MILANO;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 54229/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Milano ha rigettato le domande del cittadino egiziano M.M.H.M. volte al riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o di quella umanitaria;

2. avverso detto decreto il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione, mentre gli intimati non hanno svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, con riguardo alla effettuata valutazione di non credibilità del ricorrente;

5. con il secondo mezzo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè “errata ed insufficiente motivazione sul punto dell’attività lavorativa, giovane età, stato di salute ed inserimento sociale sul territorio italiano ed errata ed omessa motivazione in merito alla situazione del paese d’origine”;

6. il terzo motivo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 34, dell’art. 2 Cost. e dell’art. 6Cedu, nonchè “violazione ed omessa valutazione e motivazione sul punto dell’esistenza di situazioni “vulnerabili””;

7. tutte le censure sono inammissibili perchè generiche e afferenti il merito, a fronte di una congrua motivazione del giudice a quo sia in punto di non attendibilità del racconto del richiedente – per la ragioni illustrate a pag. 6 del decreto – sia in punto di insussistenza tanto dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria – sulla base di “C.O.I.” affidabili e aggiornate al 2018, ampiamente illustrate a pag. 8, 9 e 10 del provvedimento impugnato – quanto dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi motivi umanitari (v. pag. 10 e 11 del decreto);

7.1. si tratta invero di apprezzamenti in fatto non adeguatamente censurati in questa sede secondo i canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, di tal che il ricorrente ha l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf. ex plurimis Cass. 27415/2018);

7.2. in particolare, questa Corte ha chiarito che la valutazione della credibilità del racconto del richiedente (e quindi la sua attendibilità) spetta al giudice del merito – chiamato segnatamente a valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) – e come tale è censurabile in cassazione solo nei limiti (come detto non osservati) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (ex multis, Cass. 3340/2019; cfr. Cass. 27502/2018), ovvero per assoluta mancanza di motivazione, restando escluse sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente (ex multis, Cass. 3340/2019), in vista di una diversa valutazione della fattispecie concreta, non consentita in sede di legittimità (ex multis, Cass. 14221/2019, 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016);

7.3. quanto alla protezione umanitaria, questa Corte ha anche osservato che “non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti, quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito)” (Cass. 17072/2018);

7.4. è stato altresì chiarito che non è “ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass. 3681/2019);

8. da ultimo occorre dichiarare il non luogo a provvedere sulla “istanza di liquidazione compenso al difensore ella persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”, datata 11/11/2019, poichè “in tema di patrocinio a spese dello Stato, secondo la disciplina di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi del suddetto decreto, art. 83, come modificato dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione. Nel caso di cassazione e decisione nel merito, la competenza spetta a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito” (v. Cass. n. 23007/2010, n. 11028/2009, n. 8912/2015).

9. l’assenza di difese delle parti intimate esclude la pronuncia sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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