Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2542 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. I, 03/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 03/02/2010), n.2542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6865/2007 proposto da:

D.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PINTURICCHIO 21, presso lo studio dell’avvocato ABBATE Ferdinando

Emilio, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto R.G.V.G. n. 51285/05 della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 31/10/05, depositato l’11/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Roda Ranieri (per delega avv.

Abbate Ferdinando Emilio) che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che si

riporta alle conclusioni scritte.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.- D.S.G. ha adito la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, in riferimento al giudizio promosso innanzi al T.a.r. del Lazio con ricorso dell’aprile 1993, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto ad ottenere l’adeguamento triennale dell’indennità giudiziaria, definito con causa trattenuta in decisione il 10.12.2003.

La Corte d’appello di Roma, con decreto dell’11 gennaio 2006, avuto riguardo alla natura della controversia e al comportamento delle parti nella vicenda processuale (nella quale era sorta la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale) ha determinato la ragionevole durata del giudizio in quattro anni e ha liquidato, per il periodo eccedente, pari a circa sette anni, la somma di Euro 7.000,00, quindi nella misura di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, con il favore delle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso D.S. G. affidato a due motivi illustrati con memoria; non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il ricorso – acquisite le requisitorie scritte del P.G., il quale ne ha chiesto l’accoglimento in relazione alla determinazione della ragionevole durata del processo presupposto e alla liquidazione delle spese – viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2; artt. 6, 13 e 41 CEDU; artt. 1226 e 2056 c.c.), nonchè omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione, nella parte in cui il decreto a) ha fissato la durata ragionevole del giudizio in anni quattro, discostandosi dal parametro stabilito dalla Corte EDU, senza motivare adeguatamente, affidando la conclusione ad affermazioni apodittiche non argomentate avendo riguardo agli elementi della fattispecie, tenuto conto che occorreva soltanto decidere questioni di diritto, che non richiedevano istruttoria, mentre neppure si da conto della condotta delle parti che potrebbe avere ritardato la trattazione del giudizio.

Prospetta la necessità di fissare il termine di ragionevole durata del giudizio facendo riferimento al parametro stabilito dalla Corte EDU (tre anni per il giudizio di primo grado); b) ha determinato la misura dell’equo indennizzo allontanandosi dai parametri stabiliti dalla Corte europea, di cui richiama alcuni precedenti, senza tenere conto della natura giuslavoristica della causa. Sarebbe insufficiente la somma di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge (artt. 90 e 91 c.p.c., del D.M. n. 127 del 2004, artt. 4 e 5; art. 2233 c.c.) e delle tariffe professionali, nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, senza distinguere gli importi ed in violazione dei minimi di tariffa (il ricorso riporta le singole voci asseritamente spettanti in riferimento all’attività svolta ed allo scaglione applicabile). Il mezzo si chiude con la formulazione di quesito avente ad oggetto l’obbligo del giudice del merito di liquidare gli importi previsti dalla Tab. A, punto 4^, e B della tariffa professionale.

2.- Il primo motivo è manifestamente fondato, entro i limiti di seguito precisati.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale va qui data continuità:

la nozione di ragionevole durata del processo ha carattere relativo ed è condizionata da circostanze strettamente legate alla singola fattispecie, che impediscono di fissarla facendo riferimento a cadenze temporali rigide, come è dato evincere dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 (tra le molte, Cass. n. 4572 del 2009; n. 8497 del 2008; n. 25008 del 2005) e in tal senso è orientata anche la Corte EDU, che pure privilegia una valutazione “caso per caso” (tra le tante, sentenza prima sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98), benchè abbia stabilito un parametro tendenziale della durata ragionevole del giudizio di anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità; dal parametro del giudice europeo è possibile discostarsi, ma soltanto in misura ragionevole, sempre che la relativa conclusione sia adeguatamente motivata, restando escluso che i criteri indicati nell’art. 2, comma 1, di detta legge permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. un., n. 1338 del 2004;

in seguito, tra le molte, Cass. n. 3928 del 2009; n. 8497 del 2008);

in riferimento al processo del lavoro, due recenti pronunce del giudice europeo hanno affermato la violazione del termine di ragionevole durata, senza valorizzare la natura del giudizio (sentenze 18 dicembre 2007, sul ricorso n. 20191/03, in riferimento ad un giudizio in materia di lavoro durato in primo grado più di quattro anni e cinque mesi; 5 luglio 2007, sul ricorso n. 64888/01, in relazione ad un giudizio della stessa natura, durato più di sette anni e due mesi); quindi, la natura del processo non comporta, da sola, la possibilità di stabilire un termine di durata rigido, così come la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dalla accertata inosservanza dei termini processuali, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass., 19352 del 2005; n. 6856 del 2004); ai fini della determinazione della giusta durata del processo, il giudizio di legittimità costituzionale non rileva in via autonoma, atteso che la relativa decisione riguarda una questione pregiudiziale attinente al merito della controversia, quindi il superamento del termine di ragionevole durata deve essere riferito al processo nel quale sia sorta la questione di costituzionalità senza che possa detrarsi automaticamente l’intero periodo connesso alla sua risoluzione, benchè nell’ambito della valutazione del criterio della complessità del caso di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va tenuto conto della circostanza che nel corso del processo sia sorta la necessità di sollevare la questione al fine di apprezzare la ragionevolezza in concreto della durata del processo (per tutte, Cass. n. 1575 del 2009; n. 23632 del 2007; n. 7899 del 2006).

In applicazione di siffatti principi le censure sono manifestamente fondate nella parte in cui il decreto ha fissato la ragionevole durata in anni quattro, con la motivazione riportata nella narrativa, palesemente insufficiente, stante il difetto di indicazione degli elementi che hanno fondato la conclusione (concernenti la modalità di svolgimento del giudizio e la condotta delle parti) e l’erroneità dell’implicita valorizzazione del tempo occorso per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale (in fattispecie analoga a quella in esame, Cass. n. 1575 del 2009), che ha comportato un discostamento dal parametro CEDU (anni tre) in misura non ragionevole.

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, invece, la censura è manifestamente infondata posto che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso sotto il profilo della determinazione di ragionevole durata del processo presupposto comporta la cassazione del decreto – assorbito il secondo motivo – e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, sulla scorta dei seguenti principi, orami consolidati nella giurisprudenza di questa Corte:

la precettività della giurisprudenza della Corte EDU, per il giudice nazionale, non concerne il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo per l’equa riparazione, in quanto rileva solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversità di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001, ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. n. 11566 del 2008; n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

la circostanza che la controversia ha ad oggetto la materia del lavoro non implica alcun automatismo, al fine del riconoscimento di un indennizzo più elevato, dovendo la stessa costituire oggetto di valutazione unitamente agli altri elementi sopra indicati (Cass. n. 18012 del 2008).

Pertanto, in applicazione degli standard della Corte EDU, individuato, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius, sia in ordine al termine triennale di durata ragionevole del giudizio di primo grado, sia in riferimento alla quantificazione dell’indennizzo per il danno non patrimoniale – nella somma di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo il parametro di indennizzo del danno non patrimoniale (in difetto di ricorso incidentale sul punto), andrà riconosciuta all’istante la somma di Euro 6.917,00, in relazione agli anni eccedenti il triennio (anni 7 e mesi otto, essendo rimasta incensurata l’identificazione del termine finale indicato dal decreto nel 10.12.2003), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della soccombente – distratte in favore del difensore, per dichiarazione di anticipo – quanto al giudizio di merito e per la metà quanto alla presente fase, dichiarando compensata la residua parte, sussistendo giusti motivi, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 6.917,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Abbate antistatario;

che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Abbate antistatario.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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