Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2542 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 02/02/2011), n.254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11504-2009 proposto da:

D.F.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio

dell’avvocato PATERNO’ RADDUSA PIETRO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FINOCCHIARO PIERGIORGIO, giusta procura a

margine del ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 10292/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 20.2.08, depositata il 21/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SEPE Ennio

Attilio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge: “La sig.ra D.F.P. ricorre contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate per ottenere la revocazione per errore di fatto della sentenza specificata in epigrafe, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c..

La ricorrente denuncia che erroneamente questa Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione proposto dal Ministero e dall’Agenzia delle Entrate applicando la sospensione dei termini, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, per le sole liti definibili in base ai medesimo art. 16, pur concludendo nel merito che la lite non era definibile.

La ricorrente denuncia, sostanzialmente, la non consequenzialità della motivazione che applica la sospensione dei termini pur affermando che la fattispecie è di quelle che non godono della sospensione. Il vizio così come denunciato sarebbe ascrivibile, semmai, alla categoria del vizio logico della contraddittorietà, che non è censurabile ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c..

In realtà, la sentenza impugnata affronta e risolve due problemi giuridici, quello della applicabilità della sospensione dei termini alla fattispecie in questione e quella della condonabilità della pretesa fiscale, dando soluzioni apparentemente contraddittorie, ma che comunque escludono qualsiasi errore di fatto. La ricorrente eccepisce che l’affermazione della applicabilità della sospensione alla fattispecie (non suscettibile di condono) costituirebbe errore di fatto. Invece, si tratterebbe, al massimo, di una conclusione giuridica errata, fatta derivare in presenza di un presupposto (lite non condonabile) che tale conclusione non consente. A parte la considerazione che il Collegio può aver ritenuto (conclusione giuridica implicita) che avendo la controversia ad oggetto proprio la condonabilità o meno della pretesa fiscale (ritenuta sussistente dai giudici di merito), vigesse comunque il regime della sospensione.

Peraltro, il parallelismo tra lite condonabile e sospensione dei termini non è così rigido come ipotizza la ricorrente. Basti pensare alle controversie fiscali in materia di iva, in relazione alle quali la definizione non è consentita, ma i termini di impugnazione sono comunque sospesi (Cass. SS.UU. 3676/2010).

In definitiva, nella specie, non sussiste alcun errore di fatto che giustifichi la richiesta di revocazione della sentenza.

Il problema della definibilità delle controversie nate dalla impugnazione di un avviso di liquidazione è un problema squisitamente giuridico, così come è un problema squisitamente giuridico quello di valutare se la sospensione dei termini operi in relazione a fattispecie dubbie”;

Considerato quindi che alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso è inammissibile, che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 e non vi sono state osservazioni contrarie, nè la discussione in camera di consiglio ha apportato nuovi elementi di valutazione e che quindi deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con aggravio di spese a carico della parte soccombente, secondo quanto liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1600 (milleseicento), di cui Euro 1500 (millecinquecento) per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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