Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25419 del 26/10/2017

Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.26/10/2017),  n. 25419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16208-2015 proposto da:

T.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DAVIDE LO GIUDICE giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.E.;

– intimato –

e contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA, in persona del suo

rappresentante P.V., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE PINTURICCHIO, 204, presso lo studio dell’avvocato ANNAPAOLA

MORMINO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 700/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel (OMISSIS) T.C. perse la vita in conseguenza d’un sinistro stradale, avvenuto a (OMISSIS).

Nel 2005 S.A., dichiarando di essere convivente more uxorio della vittima, e di agire sia in proprio che quale legale rappresentante di T.G., minore, figlio proprio e della vittima, convenne dinanzi al Tribunale di Agrigento, sezione di Canicattì, B.E. e la Generali s.p.a., indicati come responsabili del sinistro e dei quali chiese la condanna al risarcimento.

2. Il Tribunale di Agrigento con sentenza 19.1.2010 dichiarò improponibile la domanda proposta da S.A. in proprio; nel merito, ritenne che la responsabilità del sinistro dovesse essere attribuita in pari misura al convenuto ed alla vittima, ex art. 2054 c.c., comma 2.

3. La sentenza venne appellata da tutte le parti.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 26.4.2014 n. 700, accolse in parte l’appello della società Generali e di B.E., mentre rigettò l’appello incidentale proposto da S.A. e T.G..

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne che:

(-) il danno patrimoniale da perdita delle elargizioni percepite dal defunto, patito dal minore T.G., dovesse determinarsi ponendo a base del calcolo il reddito della vittima, ma previa detrazione da esso della quota ideale destinata al sostentamento della convivente;

(-) sul danno patrimoniale futuro non fossero dovuti interessi di mora.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da T.G., con ricorso fondato su cinque motivi.

La causa, chiamata alla pubblica udienza del 17 marzo 2017, venne in tale data rinviata a nuovo ruolo, in conseguenza del decesso, risultante dalla relazione di notificazione del ricorso, dell’avvocato Renato De Giacomo, che in grado di appello aveva patrocinato B.E. e la società Generali S.p.A..

Venne disposta, contestualmente, la notifica personale del ricorso e dell’ordinanza di rinvio alle parti intimate.

Nessuna delle parti intimate ha depositato controricorso; la sola Generali s.p.a. ha depositato una procura alle liti, al fine di partecipare alla fase di discussione della causa; fase cui ha partecipato depositando una memoria scritta, ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1223,1226,2054 e 2056 c.c..

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe sottostimato il danno patrimoniale patito da T.G. per la morte del padre, e consistito nella perdita degli emolumenti che questi gli avrebbe erogato.

Assume che il danno patrimoniale patito da T.G. in conseguenza della morte del padre, “era stato liquidato solo nella somma di Euro 30.250”, mentre se la Corte d’appello avesse applicati i criteri adottati dal medesimo ufficio giudiziario in un’altra decisione, avrebbe dovuto liquidare la maggior somma di Euro 145.000.

1.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, per due indipendenti ragioni.

La prima ragione è la sua inintelligibilità. La difesa del ricorrente, infatti, non spiega come il giudice di primo grado sia pervenuto alla determinazione della somma di Euro 30.250, come invece sarebbe stato suo onere, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3: sicchè, non conoscendosi il criterio adottato dal giudice di merito per la stima del danno, questa Corte non potrebbe neanche stabilire se sia stato corretto.

La seconda ragione è che, in ogni caso, stabilire quale sia la misura del pregiudizio patrimoniale patito da un minore in conseguenza della morte del padre costituisce un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.

Nè, ovviamente, le norme sulla liquidazione equitativa del danno (artt. 1226 e 2056 c.c.) possono dirsi violate per il solo fatto che il giudice di merito abbia ritenuto di liquidare una somma inferiore rispetto a quella pretesa della vittima, od a quella liquidata in casi analoghi.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1226 e 2059 c.c..

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe sottostimato il danno morale da lui patito in conseguenza della morte del padre, là dove ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado, che quel danno stimò in soli 15.000 Euro, là dove i criteri più diffusi nella giurisprudenza di merito (le c.d. “tabelle milanesi”) prevedevano il maggior importo di Euro 150.000.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che T.G. avesse proposto appello avverso il capo della sentenza di primo grado concernente la stima del danno morale.

La censura deve quindi ritenersi inammissibile perchè nuova.

Ove, poi, la sentenza di primo grado fosse stata davvero impugnata anche sul capo concernente la liquidazione del danno morale patito da T.G., il motivo sarebbe in tal caso inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, per non avere il ricorrente indicato quando ed in quali termini sollevò, in grado di appello, la questione della correttezza della liquidazione del danno morale.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1226,2054 e 2059 c.c..

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe trascurato di monetizzare due diversi pregiudizi non patrimoniali, patiti da T.C., ed il cui diritto al risarcimento venne da questi trasmesso al figlio, T.G..

Il primo di tali pregiudizi sarebbe stato quello consistito nella sofferenza provata dalla vittima primaria nell’intervallo tra il sinistro stradale e la morte, sopravvenuta in un secondo momento; il secondo di tali pregiudizi sarebbe stato quello consistito nella perdita del diritto alla vita.

3.2. La prima delle suddette censure è manifestamente inammissibile, in quanto prescinde del tutto dalla ratio decidendi posta dalla Corte d’appello a fondamento della relativa statuizione.

La Corte d’appello, infatti, non ha affatto negato in punto di diritto che costituisca un danno risarcibile il dolore e lo spavento provati dalla vittima di un sinistro stradale che attenda lucidamente la propria morte; ha semplicemente negato, in punto di fatto, che nel caso di specie la vittima potesse avere patito tale danno, in quanto nessuna prova era stata fornita del fatto che T.C. non perse conoscenza dopo l’impatto, e rimase lucido nel periodo di tempo intercorso tra il sinistro e l’exitus.

La seconda delle suddette censure è inammissibile perchè nuova, in quanto dalla sentenza d’appello non risulta che, nei gradi di merito, sia stata formulata una domanda di risarcimento del danno da perdita della vita patito da T.C..

In ogni caso il motivo sarebbe manifestamente infondato nel merito, avendo le Sezioni Unite di questa Corte negato la concepibilità stessa, e di conseguenza la risarcibilità, di un danno da “perdita del diritto alla vita” (Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015).

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 1224 c.c..

Il motivo è così concepito:

(a) nell’esordio, il ricorrente annuncia che “in palese violazione di legge, infine, la Corte di appello non ha riconosciuto affatto gli interessi legali dalla data del sinistro, fatto questo gravissimo che ha pregiudicato enormemente gli interessi patrimoniali del ricorrente”;

(b) segue la trascrizione di quattro massime di altrettante sentenze pronunciate da questa Corte tra il 1990 e il 1997, nelle quali si affermano i seguenti principi:

(b’) l’obbligazione dell’assicuratore della r.c.a. nei confronti della vittima di un sinistro stradale è un’obbligazione di valuta, e produce interessi dalla scadenza dello spatium deliberandi previsto (all’epoca) dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22;

(b”) il ritardato adempimento di una obbligazione di valore obbliga il debitore al pagamento del danno da mora;

(b””) nelle obbligazioni di valore il danno da mora e le la rivalutazione monetaria assolvono funzioni diverse e possono, di conseguenza, cumularsi.

4.2. Il motivo, come formulato, è inammissibile.

Un ricorso per cassazione è un atto nel quale si chiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito:

(a) quale è stata la decisione di merito;

(b) quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito;

(c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa.

Nel nostro caso, le poche righe trascritte al p. 4.1 che precede non contengono alcuna corretta censura della decisione di merito.

Sul piano dell’analisi del periodo, in buona sostanza in essa si dice soltanto che la Corte d’appello “avrebbe dovuto riconoscere gli interessi legali dalla data del sinistro”, e non lo fece.

La difesa del ricorrente non spiega tuttavia in cosa sia consistito l’errore, e quale sarebbe dovuta essere la diversa regola da applicare. Non si fa carico, in particolare, di confutare l’argomento – giusto o sbagliato che fosse – addotto dalla Corte d’appello a sostegno della propria decisione, ovvero che gli interessi di mora non sono dovuti sulle somme liquidate a titolo di risarcimento di danni futuri, ovvero non ancora avveratisi al momento della liquidazione. Tutte e quattro le massime giurisprudenziali invocate dal ricorrente, infatti, non affrontano il problema della decorrenza degli interessi compensativi nel caso di danno destinati a prodursi in un’epoca successiva a quella della liquidazione, e sono dunque inconferenti rispetto al contenuto della decisione impugnata.

Un ricorso così concepito non può che dirsi inammissibile per totale aspecificità.

Nè rileva la circostanza che la sentenza impugnata possa contenere un errore di diritto più o meno evidente.

Questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamente censurati, e non può rilevarne d’ufficio, nè può pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, ti quando questi esponga le sue doglianze con una tecnica scrittoria insufficiente.

5. Il quinto motivo di ricorso.

5.1. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, anche in questo caso, la violazione dell’art. 1224 c.c..

Nell’illustrazione del motivo si lamenta la mancata rivalutazione delle somme liquidate dal giudice di primo grado.

5.2. Il motivo è manifestamente infondato.

Il credito risarcitorio venne liquidato dal Tribunale in moneta attuale, e dunque previa rivalutazione.

La Corte d’appello avrebbe dovuto procedere ad una ulteriore rivalutazione solo se avesse incrementato il quantum debeatur. Ma nel presente giudizio la Corte d’appello non ha liquidato somme ulteriori rispetto a quelle accordate dal tribunale, e quindi non doveva procedere ad alcuna ulteriore rivalutazione.

Infatti, per effetto della liquidazione compiuta dal Tribunale, il credito risarcitorio si era convertito da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, come tale soggetta al principio nominalistico, e quindi produttiva di interessi, ma non soggetta a rivalutazione monetaria.

6. Le spese.

6.1. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo.

Nella liquidazione delle spese, ovviamente, questa Corte ha tenuto conto della circostanza che la società Generali Italia S.p.A. non ha depositato controricorso, ma soltanto la memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

6.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna T.G. alla rifusione in favore di Generali Italia s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di T.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA