Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25419 del 12/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.12/12/2016), n. 25419
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26269-2014 proposto da:
Z.B., elettivamente domiciliata in ROMA, BRUNO BUOZZI
99, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI CARAVITA giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
GROUPANI SPA, in persona del procuratore speciale e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLEMENTE IX
10, presso lo studio dell’avvocato LUCIA FELICIOTTI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
A.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1149/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 10/07/2013, depositata il 03/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato Tommaso Raccuglia (delega avvocato Fabrizio
Criscuolo) difensore della ricorrente che insiste per l’accoglimento
del ricorso;
udito l’Avvocato Lucia Feliciotti difensore della controricorrente
che insiste per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1. – Z.B. ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro depositata 3-8-2013 che a modifica della sentenza di primo grado ha rigettato la domanda proposta dal Z. per ottenere il risarcimento del danno subito in un incidente stradale.
Resiste con controricorso la società Nuova Tirrena s.p.a..
2. – Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis, 375, 376 e 380 bis come formulati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 e può essere trattato in camera di consiglio.
3. Con l’unico motivo si denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio indicato nella valutazione delle prove rispetto alla dinamica del sinistro.
4. Il motivo è inammissibile,in quanto si richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia.
5. La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.
Si ricorda che la sentenza impugnata è stata depositata il 3-8-2013 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costitezionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.
6. I ricorrenti nelle formulare la denunzia di vizio di motivazione non rispettano i requisiti richiesti per la formulazione del vizio, secondo quanto richiesto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 vigente, si propone pertanto la inammissibilità del ricorso. La relazione è stata comunicata alle parti.
Il ricorrente ha presentato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Il Collegio riunito in camera di consiglio condivide la ragioni in fatto ed in diritto esposte nella relazione non scalfite dal contenuto della memoria e dichiara inammissibile il ricorso. Spese alla soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016