Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25419 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 11/11/2020), n.25419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21317/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Remigio Truocchio ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Marianna

Pacelli sito in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 61;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1510/47/15 della Commissione tributaria

Regionale della Campania, sezione di Napoli, depositata il

16/02/2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2020

dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. L’Agenzia dell’Entrate con avviso di liquidazione notificato a C.M., notaio rogante, recuperava, con riferimento all’atto di conferimento di beni in trust stipulato il (OMISSIS), l’imposta sulle successioni e donazioni.

2. La contribuente impugnava dinnanzi alla CTP di Benevento l’avviso di liquidazione deducendone l’illegittimità per vizio di motivazione e per violazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47 e 49, conv. in L. n. 286 del 2006, sul presupposto che il disponente aveva conferito i beni nel fondo del trust al fine di soddisfare debiti contratti con Istituti di credito, riservandone l’eventuale residuo al figlio. In ragione di quanto sopra la segregazione del patrimonio era avvenuta, in via principale, a fine di garanzia, mentre la parte residua, eventualmente da devolversi al figlio, era inferiore alla franchigia fissata dal legislatore, con la conseguenza che l’atto non poteva essere soggetto ad imposizione.

3. La CTR con la sentenza n. 1510/47/15, depositata il 16/02/2015, confermava la sentenza di primo grado sul rilievo che, per effetto del trust non vi era stato alcun trasferimento di ricchezza che legittimasse l’imposta e, per l’effetto, accoglieva il ricorso della contribuente.

4. Avverso tale sentenza l’Agenzia dell’entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

5. La contribuente ha depositato controricorso e, in prossimità della camera di consiglio, memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. L’Agenzia delle Entrate deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 49, lett. c), conv. in L. n. 286 del 2006. La ricorrente ritiene che erroneamente la CTR ha ritenuto esente da tassazione il trust oggetto dell’avviso di liquidazione in assenza di un arricchimento patrimoniale o comunque di un vantaggio-incremento economico.

La ricorrente rileva che il trust di scopo, senza indicazione del beneficiario finale, è soggetto all’imposta sulle successione e donazioni nella misura dell’dell’8%, D.L. n. 262 del 2006, ex art. 2, comma 49, lett. c), conv. in L. n. 286 del 2006, avendo la medesima disp., comma 47, reintrodotto l’imposta in, esame estendendola ai vincoli di destinazione, essendo all’uopo rilevante il mero effetto disgregativo del patrimonio che con essi si attua e, dunque, la mera attribuzione di beni dal disponente al trustee.

2. Il motivo non è fondato.

La questione posta all’esame del Collegio attiene a quale fatto sia fiscalmente rilevante in materia di trust e, in particolare se, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, sia sufficiente la mera costituzione vincolo sui beni o occorra l’effettivo trasferimento di essi ai beneficiari e, infine, quanto ciò rilevi in presenza di un trust di scopo.

Il trust trova la sua disciplina, quanto alla materia dell’imposizione indiretta, nel D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, che per gli atti di costituzione di vincoli di destinazione richiama il D.Lgs. n. 346 del 1990, (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni). In particolare, il cit. art. 2, comma 47, prevede che “è istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”, stabilendo il successivo comma 49, che “per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l’imposta è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dal citato testo unico di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di Euro: 4 per cento; a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 Euro: 6 per cento; b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonchè degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; c) a favore di altri soggetti: 8 per cento”.

Per effetto del combinato disposto delle norme sopra riportate il legislatore ha, dunque, esteso l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni anche ai negozi di costituzione di vincoli di destinazione, come il trust.

Con riferimento a tale disciplina questa Corte (Cass. n. 1131 del 2019, n. 19167 del 2019), con orientamento pienamente condiviso dal Collegio, ha affermato che “non si può trarre dallo scarno disposto del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, il fondamento normativo di un’autonoma imposta, intesa a colpire ex se la costituzione dei vincoli di destinazione, indipendentemente da qualsivoglia evento traslativo, in senso proprio, di beni e diritti, pena il già segnalato deficit di costituzionalità della novella così letta” precisando, poi, che “in relazione agli atti di dotazione del fondo oggetto di causa (…), il giudice di appello (…) ha correttamente escluso che la costituzione del vincolo di destinazione sulle somme di denaro conferite in trust avesse prodotto un effetto traslativo immediato, solo in tal caso giustificandosi la soggezione dell’atto dotativo all’imposta sulle successioni e donazioni, in misura proporzionale, in quanto sicuro indice della capacità economica del soggetto beneficiato” laddove “una lettura costituzionalmente orientata della normativa in esame (artt. 53 e 23 Cost.), attribuisce giusto rilievo al fatto che l’imposta prevista dal D.Lgs. n. 346 del 1990, non può che essere posta in relazione con “un’idonea capacità contributiva”, che il conferimento di beni e diritti in trust non integra di per sè un trasferimento imponibile e, quindi, rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta”.

Nella medesima decisione sopra riportata si è, poi, precisato che nell’ambito concettuale dei vincoli di destinazione devono essere ricondotti non solo gli atti di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c., ma qualunque fattispecie prevista dall’ordinamento tesa alla costituzione di patrimoni vincolati ad uno scopo.

Ha osservato, poi, Cass. n. 16699 del 2019 che: “Poichè ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel “trust” di cui alla L. n. 364 del 1989, (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito nè dall’atto istitutivo del “trust”, nè da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e “trastee” in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario”.

Va, dunque, ribadito che la sola apposizione del vincolo non comporta, di per sè, incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza, con quanto ne consegue, appunto nell’ottica di un’interpretazione costituzionalmente orientata, in ordine alla non ravvisabilità in esso di forza economica e capacità contributiva ex art. 53 Cost..

Non può negarsi che l’apposizione del vincolo, in quanto tale, determini per il disponente l’utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all’art. 2740 c.c.), in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale, ma tale utilità non concretizza, di per sè, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee, incremento che si verificherà (eventualmente e in futuro) in capo al beneficiario finale, di talchè la strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica, nei termini indicati, la fiscale neutralità.

La CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi, nella parte in cui, quanto alla destinazione dei beni conferiti in truste al fine di pagamento delle obbligazioni contratte dal disponente con Istituti di Credito, ha affermato che è “da escludere che la destinazione principale possa tradursi per le banche in un arricchimento patrimoniale, giacchè essa è solo rivolta a consentire che le stesse possano conseguire il soddisfacimento dei diritti loro spettanti”.

Il Collegio deve, però, rilevare che la CTR prosegue precisando che “la possibilità di un arricchimento personale o di un vantaggio economico è ravvisabile, invece, in relazione alla costituzione del vincolo concernente i beni eventualmente residui”, salvo, poi, escluderla in ragione del valore di essi Euro 182.472,00, inferiore alla franchigia prevista dal legislatore. Tale ultima parte della motivazione merita di essere corretta alla luce dei principi sopra indicati, in quanto non tiene conto che il mero vincolo di destinazione non comporta alcun trasferimento di ricchezza rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta.

In conclusione, risulta frutto di una errata interpretazione normativa l’assunto della ricorrente secondo cui ciò che rileva ai fini fiscali è il mero vincolo di destinazione con la segregazione del bene conferito essendo irrilevante l’arricchimento del destinatario del bene; assunto che oblitera completamente la circostanza che le imposte in esame trovano ragione in manifestazioni di ricchezza conseguenti a trasferimenti patrimoniali.

4. Il ricorso va pertanto rigettato.

5. Le spese di lite vanno compensate, stante il solo recente affermarsi del sopra riportato indirizzo interpretativo di legittimità.

PQM

La Corte

– Rigetta il ricorso.

– Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto secondo quanto disposto dal Primo Presidente con decreti nn: 76 e 97 del 2020, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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