Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25419 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. III, 10/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24727-2017 proposto da:

E.D. SPA, in persona dell’avvocato M.M. suo

procuratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33,

presso lo studio dell’avvocato ELIO LUDINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato VITTORINO LO GIUDICE;

– ricorrente –

contro

DRAS COSTRUZIONI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 398/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione 14-5-2010 DRAS COSTRUZIONI srl, premesso di avere acquistato per effetto della sentenza con cui il Tribunale di Catania aveva omologato il concordato fallimentare proposto dalla (OMISSIS) – il patrimonio immobiliare ed i crediti della detta società (e quindi anche il complesso denominato (OMISSIS)), convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania, sez. distaccata di Mascalucia, l’ENEL Distribuzione SpA per sentirlo condannare al rilascio di un locale, adibito a cabina di trasformazione elettrica, sito nel detto complesso ed occupato senza titolo dal convenuto, nonchè al risarcimento dei danni per l’occupazione.

Con sentenza 12-4-2012 l’adito Tribunale condannò l’Enel al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 4.000,00.

Con sentenza 398/17 del 9-3-2017 la Corte d’Appello di Catania ha rigettato sia il gravame principale proposto da ENEL Distribuzione SpA sia quello incidentale proposto da DRAS COSTRUZIONI srl; in particolare la Corte:

ha, in primo luogo, rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Enel, evidenziando l’imprescrittibilità del diritto di proprietà e dell’azione di rivendica a sua difesa;

ha, inoltre, precisato che le Delib. n. 42 del 1986 del Comitato Interministeriale dei Prezzi e Delib. n. 348 del 2007 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas non prevedevano un obbligo a trasferire il locale cabina elettrica, disponendo solo che la domanda di allacciamento fosse corredata dall’impegno a “rendere disponibile” locali adeguati alla realizzazione di cabina di trasformazione; siffatta “messa a disposizione” era differente dal “trasferimento in proprietà”, mentre non era decisiva la natura pubblicistica dell’Ente, o il carattere necessario del locale ove si voleva mantenere la fornitura, atteso che la messa a disposizione del locale costituiva solo un onere del contraente che richiedeva l’allacciamento alla rete elettrica (ed il mantenimento del collegamento); onere ben diverso dalla cessione a tempo indeterminato;

ha, ancora, ritenuto nulla, per mancata determinazione dell’elemento essenziale del prezzo (e di elementi idonei a determinarlo), la dichiarazione del 26-10-1987, con la quale (OMISSIS) srl si era impegnata a vendere all’Enel un locale (o porzione di terreno adeguato), facente parte del realizzando edificio, da utilizzare per la realizzazione della cabina elettrica di trasformazione;

ha, infine, rigettato la domanda di usucapione, evidenziando che il potere di fatto sul bene era sorto in base ad un atto di disposizione da parte del proprietario, e non era stata dimostrata alcuna interversione, e cioè alcun mutamento della detenzione (di per sè inidonea all’usucapione) in possesso.

Avverso detta sentenza “e-distribuzione” SpA (già Enel Distribuzione SpA) propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

DRAS COSTRUZIONI srl non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del provvedimento n. 42/86 del Comitato Interministeriale dei Prezzi e della successiva Delib. n. 348 del 2007 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – dell’art. 102 c.p.c., si duole che la Corte territoriale non abbia attribuito alcuna rilevanza agli obblighi (previsti dalla suddetta normativa) di messa a disposizione e di mantenimento di locali per la realizzazione della cabina elettrica; siffatti obblighi erano essenziali e strumentali al soddisfacimento di un interesse fondamentale di tutte le unità immobiliari alimentate dalla cabina in questione e facenti parte del complesso edilizio, e cioè dell’interesse ad usufruire del servizio pubblico di erogazione di energia elettrica; irrilevante era, quindi, la titolarità del bene, posto che il volume tecnico doveva restare permanentemente vincolato alla sua destinazione e finalità; il proprietario del bene aveva solo il diritto di chiedere il corrispettivo corrispondente all’uso o il corrispettivo per il trasferimento del bene (entrambi da determinare tenendo conto della destinazione vincolata e permanente); domande queste mai formulate dalla DRAS; la disposta rimozione della cabina non poteva che comportare la cessazione dell’erogazione del servizio pubblico in favore di tutti i proprietari degli immobili siti nel complesso in questione, terzi estranei al processo e litisconsorti, con conseguente difetto di integrità del contraddittorio.

Con il secondo motivo la ricorrente denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omessa valutazione della natura pubblicistica del servizio erogato e “l’omessa valutazione di elementi rilevanti ai fini del giudizio” (essenzialità della cabina elettrica ai fini dell’erogazione del servizio, interruzione del pubblico servizio derivante dalla rimozione della cabina, mancata richiesta della DRAS ad Enel di cessazione della fornitura elettrica e mancata contestazione di essersi sottratta al pagamento del giusto prezzo del locale), si duole, in particolare, che la Corte territoriale non abbia riconosciuto detta natura pubblicistica ed abbia ridotto a mero “onere” la messa a disposizione dei locali per l’installazione della cabina elettrica; evidenzia, inoltre, che la controversia è attinente all’erogazione di un pubblico servizio, con conseguente difetto di giurisdizione del G.O.

Con il terzo motivo la ricorrente denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione della normativa in materia di prescrizione (art. 2947 c.c.), si duole che la Corte territoriale abbia riferito l’eccezione di prescrizione alla domanda di revindica quando invece la stessa era riferita solo alle pretese economiche.

Va in primo luogo ribadita la giurisdizione del G.O.

Come, invero, già precisato da questa S.C. “ai fini del riparto di giurisdizione ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 la materia dei servizi pubblici, le cui controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, concerne esclusivamente le prestazioni erogate dal gestore del servizio al pubblico degli utenti, mentre non comprende le prestazioni effettuate a favore del gestore medesimo per consentirgli l’organizzazione del servizio. Ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia diretta ad ottenere, in carenza di un titolo di diritto privato giustificativo della detenzione, il rilascio di un immobile (nella specie, una cabina di trasformazione) utilizzato dal gestore del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica per la organizzazione del servizio stesso e, in particolare, per la distribuzione dell’energia elettrica ad altri utenti, diversi dal proprietario concedente. Nè la giurisdizione, su siffatta controversia, del giudice ordinario è preclusa dalla disposizione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4 atteso che detta norma, nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, a un “facere”, non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe l’individuazione dei limiti interni posti dall’ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo)” (Cass. 23835/2004).

Il primo motivo è inammissibile, non cogliendo appieno la ratio dell’impugnata decisione.

L’odierno giudizio, invero, ha ad oggetto solo l’occupazione del suolo e del locale adibito a cabina elettrica, di proprietà della Dras Costruzioni, da parte dell’Enel; in particolare, si controverte se siffatta occupazione sia o meno supportata da idoneo titolo e, ancora più specificamente, se sia intervenuta una cessione a tempo indeterminato o comunque se sia stato pattuito un obbligo al trasferimento; non è, invece, in discussione la somministrazione di energia elettrica a tutti gli utenti facenti parte del complesso immobiliare in questione, che non sono coinvolti direttamente e non sono quindi litisconsorti necessari; correttamente, pertanto, la Corte territoriale, atteso il detto oggetto del giudizio, ha ritenuto irrilevanti “ai fini dell’accoglimento della rivendica” gli eventuali effetti della richiesta di rilascio sulla sorte del contratto di fornitura.

Nell’esaminare la questione per cui è causa, la Corte di merito, proprio sulla base delle Delib. n. 42 del 1986 del Comitato Interministeriale dei Prezzi e Delib. n. 348 del 2007 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, correttamente interpretandole, ha escluso che nelle stesse fosse previsto un obbligo d trasferimento della proprietà, valorizzando invece solo l’onere, imposto ai richiedenti l’allacciamento, di mettere a disposizione di Enel il locale adibito a cabina elettrica, così implicitamente dando per scontato che, se l’onere non viene soddisfatto, l’Enel legittimamente non provvederà all’erogazione;

contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, pertanto, la citata normativa, che impone detta “messa a disposizione” (ben diversa dal “trasferimento in proprietà”), non è stata affatto ignorata dalla Corte territoriale.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per “fatto” deve intendersi non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie la ricorrente si è limitato a dedurre “l’omessa valutazione della natura pubblicistica del servizio erogato e “l’omessa valutazione di elementi rilevanti ai fini del giudizio” e non ha quindi indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto, non riportando in ricorso (o comunque non localizzando in giudizio) siffatta eccezione, non rispecchia il dettato di cui all’art. 366, n. 6, non consentendo a questa Corte il compiuto esame della censura.

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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