Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25418 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.26/10/2017),  n. 25418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24667-2015 proposto da:

M. SPA, in persona dell’amministratore pro tempore Sig.

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO,

17/A, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO ARACHI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANALBERICO DE VECCHI giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

GONDOLE, 35, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO GIANNETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO CAPOVILLA giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.A.D., P. E G. SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1514/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. SOLDI ANNA MARIA che ha

concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2005 la società M. s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Milano la società ” P. e G. di P.A.D. e Z. s.n.c.” (d’ora innanzi, per brevità, “la PG”), nonchè i due soci di essa, ovvero P.A.D. e Z.G., esponendo:

(-) di gestire una rivendita di automobili (c.d. concessionaria) prodotte dal gruppo Fiat;

(-) nell’esercizio della propria attività, garantiva i servizi di assistenza agli acquirenti di veicoli coperti da garanzia;

(-) tale assistenza veniva prestata dalla M. sia direttamente, sia per il tramite di terzi, tra i quali la società PG;

(-) gli accordi contrattuali con i terzi incaricati di prestare l’assistenza per conto della M. prevedevano che quest’ultima rimborsasse, alle varie officine a tal uopo incaricate, le spese sostenute per le riparazioni ed il servizio di assistenza, per poi domandarne la rifusione al produttore del veicolo, la Fiat;

(-) la società PG aveva nel corso degli anni chiesto e ottenuto dalla M. il rimborso di spese maggiori rispetto a quella effettivamente sostenute per gli interventi di garanzia.

Chiese quindi la condanna dei convenuti alla restituzione di quanto pagato in eccedenza.

2. I convenuti si costituirono eccependo che lo scarto tra le riparazioni eseguite ed i rimborsi richiesti era dovuto al fatto che, per patto contrattuale, la PG era stata autorizzata ad inserire, nelle fatture emesse per le prestazioni di riparazione ed assistenza, anche i costi generali sostenuti per allestire e tenere in esercizio un servizio di “pronta assistenza” 24 ore su 24.

3. Il Tribunale di Milano con sentenza 23.8.2011 n. 10687 accolse la domanda e condannò i convenuti al pagamento di Euro 461.117,22.

4. La Corte d’appello di Milano, adita dalla PG, da P.A.D. e da Z.G., con sentenza 7.4.2015 n. 1514:

(a) dichiarò estinto il processo nei confronti della società PG e di P.A.D., a causa del sopravvenuto fallimento della prima, della conseguente interruzione ope legis del processo e della mancata riassunzione nei termini di legge;

(b) rigettò la domanda nei confronti di Z.G., ritenendo non fornita dall’attrice una prova esaustiva dell’esistenza di sovrafatturazioni da parte della PG.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla M. con ricorso fondato su tre motivi; ha resistito con controricorso il solo Z.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 103,300,331,332 e 335 c.p.c.; R.D. 13 marzo 1942, n. 267, art. 43. Espone, al riguardo, che nel corso del processo d’appello vennero dichiarati falliti la PG e, di conseguenza, il socio P.A.D. ( Z.G. non era più socio della PG in quel momento).

Il fallimento di due dei tre appellanti aveva provocato, secondo la ricorrente, l’interruzione ope legis di tutto il processo; e siccome esso non era stato tempestivamente riassunto, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare estinto il giudizio non solo nei confronti della PG e di P.A.D., ma anche nei confronti di Z.G., senza separare gli appelli da costoro proposti.

Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello non avrebbe potuto separare le domande proposte dai tre appellanti per tre ragioni:

(a) perchè la facoltà del giudice di separare la cause, prevista dall’art. 103 c.p.c., non può essere esercitata in grado d’appello, dal momento che tutte le impugnazioni contro la stessa sentenza debbono essere decise unitariamente, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;

(b) perchè Z.G., in quanto socio illimitatamente responsabile della PG all’epoca dei fatti, e quindi tenuto a rispondere delle obbligazioni della società, aveva una posizione dipendente da quella della PG, sicchè l’appello proposto da lui e quello proposto dalla PG erano inscindibili, ex art. 331 c.p.c.;

(c) perchè la Corte d’appello aveva valorizzato una circostanza irrilevante, ovvero che prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni in grado di appello il fallimento della PG fosse stato dichiarato chiuso: infatti al momento della chiusura del fallimento era già spirato il termine utile per la riassunzione del giudizio, che aveva iniziato a decorrere al momento della dichiarazione di fallimento.

1.2. Il motivo è infondato.

Le società di persone ed i soci illimitatamente responsabili rispondono in solido delle obbligazioni sociali.

Quando vi è solidarietà tra i debitori, se la legge non disponga altrimenti, non vi è mai litisconsorzio necessario tra essi. La solidarietà è infatti un vantaggio che la legge attribuisce al creditore, sollevandolo dall’onere di escutere tutti i suoi debitori: vantaggio che resterebbe vanificato, se si ritenesse il creditore obbligato a convenire sempre in giudizio tutti i suoi debitori solidali (il principio è pacifico: venne affermato la prima volta da Sez. 3, Sentenza n. 1132 del 17/05/1962, ed in seguito sempre ribadito, fino a Sez. 2, Ordinanza n. 2854 del 12/02/2016).

Le domande proposte in primo grado contro la PG ed i suoi soci, così come l’appello proposto da costoro contro la M., costituivano dunque cause scindibili.

Quando vengano trattate congiuntamente cause scindibili, anche se vertenti su identiche questioni, restano autonomi i titoli, i rapporti giuridici e le causae petendi posti a fondamento di ciascuna domanda. Quelle cause restano quindi distinte, con l’ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce – sebbene formalmente unica – consta in realtà di tante pronunzie quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche ai fini delle successive impugnazioni, che ben possono svolgersi separatamente le une dalle altre, senza che ne derivino interferenze reciproche fra i diversi giudizi susseguenti, e senza che venga compromesso l’interesse all’unitaria trattazione di questioni di identico oggetto, che ben può trovare soddisfazione nell’esame delle separate impugnazioni nella medesima udienza (così, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 1103 del 22/01/2004; Sez. L, Sentenza n. 14554 del 11/10/2002; Sez. L, Sentenza n. 1130 del 29/01/2002).

Era, di conseguenza, in facoltà della Corte d’appello separare le cause, senza violare l’art. 335 c.p.c..

Va soggiunto che quest’ultima norma non può dirsi violata sia perchè mancava la medesimezza della “causa”, per quanto appena detto; sia perchè comunque non ne è stata tradita la ratio, che è quella di prevenire il contrasto di giudicati.

Nel nostro caso tale rischio non era possibile, in quanto la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello rendeva impossibile la proposizione di una nuova impugnazione da parte della PG e del socio P.A.D..

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 2697 c.c.; art. 118 disp. att. c.p.c..

Deduce, al riguardo, che la società PG, costituendosi in primo grado, non negò mai di avere esposto in fattura costi superiori a quelli effettivamente affrontati; semplicemente, eccepì che i maggiori importi fatturati, rispetto alle riparazioni eseguite, erano dovuti all’inclusione nei costi di riparazione delle spese sostenute per organizzare gestire il servizio di assistenza “24 ore su 24”.

L’esistenza di un accordo in tal senso, tuttavia, non era stata mai dimostrata dalla società convenuta: e di conseguenza il mancato assolvimento di quest’onere doveva ricadere a svantaggio degli appellanti, non dell’appellata.

2.2. Il motivo è inammissibile, perchè non decisivo.

La Corte d’appello ha accolto l’appello di Z.G. sulla base di due distinte ed autonome rationes decidendi.

Da un lato, infatti, ha accolto l’appello ritenendo “dubbia” l’esistenza d’un accordo tra la M. e la PG, per effetto del quale la prima si fosse obbligata a remunerare la seconda con un importo fisso mensile per il servizio cosiddetto “targa assistance”, ovvero di ausilio e soccorso 24 ore su 24 agli acquirenti di vetture Fiat (pagg. 10-11 della sentenza impugnata).

Dall’altro però, con valutazione preminente dal punto di vista logico, la Corte d’appello ha altresì ritenuto non esservi prova delle sovrafatturazioni lamentate dalla M. (ibidem, pp. 11-12).

Ha spiegato essere “dubbio” che la PG potesse fatturare alla M. costi non rimborsati dalla Fiat, sia quando le parti usavano un sistema cartaceo di contabilità, sia quando passarono ad un sistema telematico (p. 12).

Ha concluso che “riesce di non facile comprensione come la P. e G. potesse gonfiare le fatture emesse nei confronti della concessionaria, rispetto alle fatture che quest’ultima emetteva nei confronti di Fiat e che la casa madre rimborsava” (ivi, terzo capoverso). La Corte d’appello, in definitiva, ha accolto il gravame sul presupposto (anche) che non fosse stato dimostrato il fatto primigenio e costitutivo di tutte le pretese attoree: ovvero la sovrafatturazione.

Giusta o sbagliata che sia stata questa valutazione, essa da un lato non è stata censurata in questa sede; e dall’altro costituisce comunque un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la sentenza impugnata si fonda su una motivazione contraddittoria, sotto tre profili:

(-) per avere rigettato la domanda, pur dichiarando espressamente di ritenere “dubbia” la giustificazione addotta dalla convenuta, circa l’esistenza delle sovrafatturazioni;

(-) per avere ritenuto plausibile che la PG avesse incluso nelle fatture il costo del servizio assistenza, dopo avere affermato, condividendo l’opinione del c.t.u., che quei costi erano fatturati a parte;

(-) per non avere esaminato il motivo di gravame col quale gli appellanti sostenevano esservi la prova che le fatture apparivano gonfiate perchè contenevano, ma non evidenziavano, i costi dei pezzi di ricambi.

3.2. Il motivo è inammissibile.

Il vizio di “omesso esame d’un fatto decisivo”, di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, ricorre quando il giudice trascura di prendere in esame una circostanza di fatto (e non una fonte di prova), debitamente allegata e provata, dimostrativa della fondatezza della domanda o dell’eccezione.

Tale vizio, invece, non ricorre quando il giudice di merito adotti una motivazione non del tutto esauriente. La motivazione insufficiente o contraddittoria, infatti, non costituisce più motivo di ricorso per cassazione, salvo due casi: quando manchi del tutto, o quando sia totalmente incomprensibile. Nè l’uno, nè l’altro di tali ipotesi ricorre nel presente giudizio, nel quale non v’è dubbio che la Corte d’appello abbia accolto l’appello, perchè ha ritenuto non provata l’esistenza delle sovrafatturazioni.

4. Le spese.

4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna M. s.p.a. alla rifusione in favore di Z.G. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 12.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2; (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M. s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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