Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25418 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.12/12/2016),  n. 25418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21126-2014 proposto da:

MUDINETWORKS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONI, rappresentata e difesa dall’avvocato ETTORE RODRIQUENZ

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.R., F.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 354/2014 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO del

4/03/2014, depositata l’01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione

1. – La Corte di appello di Palermo ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da MedinetWorks s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, per violazione dell’art. 435 c.p.c., comma 2, essendo stato notificato all’appellato il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione oltre dieci giorni dalla comunicazione del decreto stesso all’appellante, in applicazione dei principi espressi dalla sentenza Cass. Sezioni Unite sent. N20604/2008.

2. – Propone ricorso MedinetWorks s.r.l. con un motivo.

Non presenta difese l’intimato.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c.) ed accolto per manifesta fondatezza.

3. Con l’unico motivo si denunzia violazione dell’art. 435 c.p.c., commi 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3.

4. Il ricorso è fondato.

Il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza è stato depositato il 22-6-13 ed è stato notificato con il ricorso in data 30-7-2013 per l’udienza di discussione e fissata per il 4-2-2014; la notifica del ricorso e del decreto è avvenuta circa cinque mesi prima dell’udienza di discussione, a fronte di una previsione di soli venticinque giorni di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3.

5.Costituisce giurisprudenza acquisita che il termine di dieci giorni assegnato all’appellante dal rito del lavoro, art. 435 c.p.c., comma 2, per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione non è perentorio e la sua inosservanza non comporta, perciò, alcuna decadenza, semprechè resti garantito all’appellato uno spatium deliberandi non inferiore a quello legale prima dell’udienza di discussione affinchè questi possa apprestare le sue difese (v., ex multis, da ultimo, Cass. 14874/2011; 26489/2010).

6. Il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la citata sentenza n. 20604 del 2008 – secondo cui: “nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta non essendo consentito, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2), al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’appellante, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.” – riguarda una fattispecie in cui la notificazione era inesistente o addirittura neppure tentata, mentre nella fattispecie in oggetto la notificazione è comunque materialmente avvenuta e il rapporto processuale si è costituito nel rispetto per l’appellato del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3, senza spostamento dell’udienza di discussione fissata.

7. Anche il Giudice delle leggi, con ordinanza n. 60 del 2010, ha ritenuto manifestamente infondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 435 c.p.c., comma 2, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in fattispecie, simile a quella in esame, in cui malgrado l’inosservanza del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2, la notifica del ricorso e del decreto era intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo comma 3, con la conseguente astratta possibilità dello svolgimento dell’udienza di discussione e della realizzazione del diritto di difesa dell’appellato.

8. Come già affermato da questa Corte l’inosservanza del predetto termine non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perchè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale, nè su di un interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione. Conseguenze pregiudizievoli, in violazione del principio di ragionevole durata del processo, potrebbero riverberarsi solo dallo spostamento dell’udienza di discussione a cagione del ritardo della notificazione del ricorso, causando un irragionevole allungamento dei tempi del processo. Cass., Sent.n. 8685 del 31/05/2012; Cass. Sent. n. 26489 del 30/12/2010.

Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

La relazione è stata comunicata alla parte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio riunito in camera di consiglio ha condiviso le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella relazione e pertanto accoglie il ricorso,cassa e rinvia alla Corte di Appelli di Palermo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;cassa e rinvia alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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