Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25418 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 11/11/2020), n.25418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11364/2016 promosso da:

G.B. Ricambi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, G.B. International s.p.a. in persona del legale

rappresentante pro tempore, C.G.R. C.G. Ricambi s.p.a.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliate in Roma, via Ettore Petrolini 11, presso lo studio

dell’avv. Claudio Grisanti, che le rappresenta e difende in virtù

di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso le seguenti sentenze:

n. 2181/02/15 della CTR dell’Emilia Romagna, depositata il

29/10/2015;

n. 2182/02/15 della CTR dell’Emilia Romagna, depositata il

29/10/2015;

n. 2183/02/15 della CTR dell’Emilia Romagna, depositata il

29/10/2015;

n. 2185/02/15 della CTR dell’Emilia Romagna, depositata il

29/10/2015;

n. 2186/02/15 della CTR dell’Emilia Romagna, depositata il

29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Le società ricorrenti, aderenti alla tassazione di gruppo, hanno proposto un unico ricorso per cassazione, recante quattro motivi d’impugnazione, contro le sentenze della CTR dell’Emilia Romagna, depositate il 29/10/2015, che hanno confermato il rigetto degli originari ricorsi, proposti separatamente dalla G.B. International s.p.a. (sentenze n. 2181/02/15, n. 2182/02/15 e n. 2183/02/15), dalla C.G.R. C.G. Ricambi s.p.a. (sentenza n. 2185/02/15) e dalla G.B. Ricambi s.p.a. (sentenza n. 2186/02/15), relativi a due avvisi di accertamento (di 1 e di 2 livello) emessi a seguito di un’unica attività di controllo, effettuata dall’Amministrazione, in relazione a un’operazione d’investimento, effettuata dalla G.B. International s.p.a., riportata in perdita nel bilancio 2004 tra gli oneri finanziari (voce “minusvalenza su titoli”).

L’Agenzia delle entrate, ritualmente intimata, si è difesa con controricorso.

In pendenza di giudizio, la G.B. Ricambi s.p.a., società consolidante, tramite il difensore, in qualità di procuratore speciale, ha depositato istanza di rinuncia ex art. 390 c.p.c., con richiesta di compensazione delle spese di lite, allegando di aver versato quanto dovuto in base agli atti impugnati, a seguito dell’accordo di ristrutturazione del proprio debito ex art. 182 bis L. Fall., raggiunto con il ceto bancario.

L’istanza reca il visto per accettazione dell’Avvocatura dello Stato, datato 31/10/2018, per conto dell’Agenzia delle entrate, anche con riguardo alla compensazione delle spese di lite.

Tutte le ricorrenti hanno depositato memoria difensiva ex art. 380 bis.1 c.p.c., chiedendo la compensazione delle spese di lite ex art. 391 c.p.c., comma 4.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sebbene un’istanza ex art. 390 c.p.c., risulti presentata dalla sola G.B. Ricambi s.p.a., società consolidante, che esercita il controllo di cui all’art. 2359 c.c., sulle altre ricorrenti, tuttavia, nella memoria difensiva di queste ultime, depositata prima dell’adunanza, le medesime si sono qualificate come “ricorrenti rinuncianti” e hanno chiesto la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

Tali memorie sono sottoscritte dal difensore comune, che, in forza della procura speciale in calce al ricorso ha anche il potere di rinunciare agli atti (v. procura speciale in atti), ma non risultano notificate all’Agenzia delle entrate, nè comunicate all’Avvocatura di Stato, perchè potesse apporvi il visto.

2. Conformemente a quanto già ritenuto da questa Corte, deve ritenersi che là dove la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione non risulti notificata alla controparte ex art. 390 c.p.c., comma 3, essa non è capace di produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, ma rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio è, come tale, idonea a determinarne la declaratoria di inammissibilità (v. da ultimo Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22/05/2019; Cass., Sez. 3, n. 12743 del 21/06/2016).

3. In conclusione, deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio limitatamente al ricorso rinunciato da G.B. Ricambi s.p.a.

Deve invece essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da G.B. International s.p.a. e da C.G.R. C.G. Ricambi s.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse.

4. Le spese di causa devono essere interamente compensate tra tutte le parti, tenuto conto dell’assenso espresso sul punto dall’Avvocatura di Stato, per conto dell’Agenzia delle entrate, sia pure con riferimento alla rinuncia della G.B. Ricambi s.p.a., oltre che delle ragioni della decisione.

5. La declaratoria di estinzione (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018), come pure la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cass., Sez. 5, n. 31732 del 07/12/2018), escludono l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte:

– dichiara l’estinzione del giudizio limitatamente al ricorso rinunciato da G.B. Ricambi s.p.a.;

– dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto da G.B. International s.p.a. e da C.G.R. C.G. Ricambi s.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse;

– compensa interamente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, tenutasi con modalità “da remoto” come da decreti del Primo Presidente nn. 76 e 97 del 2020, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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