Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25417 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.26/10/2017),  n. 25417

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12829-2014 proposto da:

G. SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore G.F., G.G. (OMISSIS), ZURICH ASSNI

SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.

GI.DO., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 109,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO VOLPETTI, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIOVANNI MAZZEI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

GA.SE., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA MAZZINI 27,

presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENA GABRIELLI

giusta procura a margine del controricorso;

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore dott. C.A.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1685/2013 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2001 Ga.Se. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Osimo G.G., la società G. s.p.a. e la società Zurich Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto a (OMISSIS).

Secondo la prospettazione dell’attore, il sinistro andava ascritto a G.G. che, alla guida di un veicolo Mercedes di proprietà della società G. S.p.A. ed assicurato dalla Zurich, invase l’opposta corsia di marcia ed urtò il veicolo BMW di proprietà dell’attore, in quel momento fermo ed accostato sul margine destro (rispetto al suo senso di marcia) dell’opposta corsia.

2. Tutti e tre i convenuti si costituirono sostenendo che la responsabilità del sinistro andava ascritta in realtà ad un terzo veicolo, ovvero un camion di proprietà della società ZPZ di P.G. & C. s.n.c., condotto da Zagaglia Benedetto, il quale nell’eseguire una manovra di retromarcia per uscire da un’area privata, al buio, e con un grosso carico sporgente dalla sagoma del veicolo, invase la carreggiata di pertinenza del veicolo Mercedes condotto da G.G., costringendo quest’ultimo ad una manovra di emergenza che provocò lo sbandamento ed il successivo urto col veicolo BMW di Ga.Se..

Sulla base di queste allegazioni in fatto, i tre convenuti chiesero ed ottennero dal Giudice di pace di chiamare in causa la società ZPZ s.n.c. e Z.B., i quali a loro volta si costituirono e chiesero di essere tenuti indenni dal proprio assicuratore, la società RAS S.p.A. (che in seguito, per effetto di fusione, muterà ragione sociale in Allianz S.p.A.; d’ora innanzi, per brevità, “la Allianz”).

3. Con sentenza 21 aprile 2007 n. 166 il Giudice di pace di Osimo attribuì la responsabilità dell’accaduto nella misura del 60% a Z.B., nella misura del 30% a G.G., e nella misura del 10% a Ga.Se..

La sentenza venne appellata da quest’ultimo.

Il Tribunale di Ancona, con sentenza 15 novembre 2013 n. 1685, accolse il gravame, ed attribuì l’esclusiva responsabilità del sinistro a G.G., che condannò, insieme alla G. S.p.A. ed alla società Zurich, al risarcimento nei confronti dell’attore Ga.Se..

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione, con un ricorso unitario fondato su tre motivi, da G.G., dalla G. S.p.A. e dalla Zurich S.p.A..

Hanno resistito con separati controricorsi Ga.Se. e la società Allianz S.p.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deducono, al riguardo, che il giudice di primo grado aveva attribuito a Z.B., conducente del camion, una colpa del 60%; a G.G., conducente della Mercedes, una colpa del 30%, ed a Ga.Se. (conducente della BMW) una colpa del 10%, mentre il giudice d’appello ha attribuito l’intera responsabilità a G.G..

Così statuendo, secondo i ricorrenti il Tribunale avrebbe violato sia il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia il giudicato interno, perchè nè il conducente, nè il proprietario, nè l’assicuratore del camion condotto da Z.B. avevano impugnato la statuizione di addebito ad essi del 60% della colpa, e di conseguenza il giudice di appello non avrebbe potuto modificare questo capo di sentenza.

1.2. Il motivo è infondato.

Quando la persona convenuta, alla quale sia ascritta dall’attore la responsabilità nella causazione d’un sinistro stradale, si difenda sostenendo che la responsabilità sia in realtà da ascrivere interamente a terzi, che di conseguenza chiami in causa, tra la domanda attorea e la domanda formulata dal convenuto nei confronti dei chiamati (sia essa di absolutio ab observantia iudicii, ovvero di regresso) si costituisce un rapporto di implicazione per incompatibilità tra le varie domande, non potendo ovviamente la responsabilità nella causazione del sinistro determinarsi in una certa misura nel rapporto tra l’attore e il convenuto, ed in una misura diversa nel rapporto tra il convenuto ed il terzo chiamato.

In simili casi si instaura perciò tra tutte le parti un litisconsorzio c.d. processuale, ovvero una situazione di interdipendenza tra le varie domande, che tra gli altri effetti (inscindibilità dei giudizi, ammissibilità dell’appello incidentale tardivo, decorrenza del termine breve nel caso di notifica della sentenza ad una delle parti) produce anche quello di estendere gli effetti dell’appello, proposto da uno dei litisconsorti, a tutte le altre parti (così già Sez. 3, Sentenza n. 126 del 12/01/1982; più di recente, nello stesso senso, sia pure in fattispecie parzialmente diversa, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19588 del 09/11/2012, e Sez. 3, Sentenza n. 4602 del 11/04/2000).

Nel presente giudizio, pertanto, l’impugnazione proposta dal solo Ga.Se. era sufficiente perchè il giudice d’appello procedesse a ricostruire ex novo i fatti, rideterminando la responsabilità e ripartendo le colpe in modo diverso, rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice.

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

2.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati insieme, perchè pongono questioni strettamente connesse. Con essi i ricorrenti lamentano la “omessa e contraddittoria motivazione” della sentenza impugnata (secondo motivo), e la “violazione delle norme del codice della strada” da parte del giudice d’appello.

Nella illustrazione dei due motivi deducono che la sentenza:

(a) sarebbe contraddittoria, perchè ha attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro al solo G.G., pur ammettendo che “residuano dubbi sull’operato del conducente del camion”;

(b) avrebbe violato l’art. 145 C.d.S., perchè ha escluso la responsabilità di Z.B., nonostante questi al momento del sinistro si stesse immettendo su una strada pubblica provenendo da un’area privata.

2.2. Nella parte in cui lamenta il “vizio di motivazione”, il motivo è inammissibile.

Il vizio di “contraddittoria motivazione”, dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non costituisce più un motivo di ricorso per cassazione, salvo due casi: quando la motivazione manchi del tutto, ovvero quando sia totalmente incomprensibile. Nè l’una, nè l’altra di tali ipotesi ricorrono nel caso di specie.

Quanto al vizio di violazione di legge, il Tribunale di Ancona ha escluso, in punto di fatto, che l’autocarro condotto da Z.B. stesse uscendo in retromarcia da un’area privata, e comunque ha negato che esso abbia potuto determinare lo sbandamento dell’autoveicolo condotto da G.G..

Il Tribunale, in definitiva, ha escluso l’esistenza d’un nesso causale tra la condotta di guida di Z.B. ed il sinistro.

Pertanto, una volta escluso tale nesso, è divenuto irrilevante accertare se la condotta di Z.B. fosse stata o meno colposa, e di conseguenza non è nemmeno concepibile una violazione degli artt. 145 e 151 C.d.S. da parte del Tribunale, per la semplice ragione che quelle norme non dovevano essere applicate.

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a n i quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna G.G., la società G. s.p.a. e la società Zurich Assicurazioni s.p.a., in solido, alla rifusione in favore di Ga.Se. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2,comma 2; (-) condanna G.G., la società G. s.p.a. e la società Zurich Assicurazioni s.p.a., in solido, alla rifusione in favore di Allianz s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte di G.G., la società G. s.p.a. e la società Zurich Assicurazioni s.p.a., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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