Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25417 del 20/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 20/09/2021), n.25417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4078-2019 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA MORE DI M.C. E MA. S.S., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

VANNICELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN CARLA

MOSCATTINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – AGEA -, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1109/2018 del TRIBUNALE di MODENA, depositata

il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.- L’Azienda Agricola More di M.C. e Ma. s.s. ha proposto opposizione avverso una cartella esattoriale con cui AGEA pretendeva il pagamento delle somme corrispondenti al prelievo supplementare sulle quote latte, ossia sui quantitativi di latte venduto in eccesso rispetto alle quote assegnate. Con tale azione, l’Azienda agricola ha contestato l’ammontare di quel prelievo, assumendo un errore nel calcolo del capitale e degli interessi, ma anche eccependo difetto di sottoscrizione dell’atto.

Agea, con l’atto di costituzione, ha, tra l’altro, eccepito il difetto di giurisdizione e contestato nel merito la domanda.

2.- Il Tribunale ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione, osservando che, ai sensi dell’art. 133 c.p.a., per i ricorsi avverso gli atti di prelievo, la giurisdizione è del giudice amministrativo.

3.- Il ricorso è basato su un motivo. L’AGEA lo contesta con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4.- La ratio della decisione impugnata è nel senso che l’art. 133 c.p.c., che ha fatto seguito alla L. 63 del 2005, devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti il prelievo supplementare sulle quote latte, dove per controversie deve intendersi ogni disputa che concerne l’applicazione di tale prelievo, con esclusione quindi di quelle che invece riguardano l’esecuzione del prelievo, che comincia con il pignoramento.

5.-Il motivo di ricorso denuncia violazione dei principi in tema di giurisdizione, ed è basato sull’argomento secondo cui, anche nella materia dei prelievi sulle quote latte, il riparto è da effettuarsi in base alla situazione giuridica coinvolta, con la conseguenza che non venendo in considerazione contestazioni del potere autoritativo e del suo legittimo esercizio, nella contestazione della cartella con cui si pretende il pagamento dei prelievi supplementari, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, poiché viene coinvolto un interesse legittimo; inoltre è arbitrario far dipendere il momento di individuazione della giurisdizione nel pignoramento, prima del quale sarebbe del giudice amministrativo e dopo di quello ordinario.

Il motivo è infondato.

La questione è stata affrontata e risolta da questa Corte, che ha statuito che in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall’Autorità amministrativa nell’esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell’intera controversia, ancorché caratterizzata dall’intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi (Cass. Sez. un. 31370/2018).

6.- Questa regola, come si osserva, è relativa proprio alla impugnazione di una cartella esattoriale in cui si contesta l’ammontare del prelievo, come nel caso presente, poco importando dunque l’argomento secondo cui il discrimine non può consistere nel pignoramento, se non facendo arbitrio della decisione: di fatto, la ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale, contestando l’ammontare del prelievo e dunque l’esercizio di una discrezionale attività di regolazione in capo alla amministrazione pubblica.

7.- Il ricorso va rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 6000,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

 

 

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