Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25417 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.12/12/2016),  n. 25417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7511-2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 96,

presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè stesso;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 96,

presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè stesso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 3769/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 18/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato M.E. controricorrente che si riporta

agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1. C.A. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4 avverso l’ordinanza di questa Corte n. 3769-14.

1.1. L’ordinanza di cui si chiede la revocazione ha dichiarato inammissibile ricorso proposto da C.A. nei confronti M.E. avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 30-11-2011 che a sua volta aveva dichiarato inammissibile l’appello.

2. M. ha depositato controricorsi, deducendo l’inammissibilità dell’istanza di revocazione.

3. Il ricorso, che va trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c. e art. 390 bis c.p.c., comma 2, non appare suscettibile di superare il preventivo vaglio di ammissibilità.

3.2. Secondo il ricorrente la sentenza oggetto di revocazione aveva omesso di dichiarare nullo il contratto di locazione per falsificazione della firma da parte del M.

4. E’ noto che l’errore revocatorio consiste nella percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare l’esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta dai documenti di causa (ex plurimis Cass. 20 febbraio 2006, n. 3652; Cass. 11 aprile 2001, n. 5369). In particolare l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, – idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di Cassazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. – deve consistere, al pari dell’errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; deve infine presentare i caratteri della evidenza ed obiettività (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4640).

L’errore revocatorio deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero in una critica del ragionamento del giudice sul piano logico – giuridico.

5. Nel caso all’esame la sentenza oggetto di revocazione a ritenuto i motivi inammissibili, perchè inconferenti rispetto alla statuizione di inammissibilità dell’appello. La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, statuito che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (ex multis, Cass. 07/11/2005, n. 21490; Cass. 24/02/2004, n. 3612; Cass. 23/05/2001, n. 7046). L’inconferenza del motivo comporta che l’eventuale accoglimento della censura risulta comunque privo di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidoneo a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata (Cass. Sez. Unite, 12/05/2008, n.11650; Cass. S.U. 23860 del 19/09/2008)”.

6. La parte non coglie la ratio decidendi della sentenza, che è una sentenza in rito di inammissibilità, ma denunzia un omessa pronunzia di una nullità che attiene al merito e non è congruente con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Si propone la dichiarazione di inammissibilità della revocazione.

La relazione è stata comunicata alle parti che non hanno presentato difese.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio riunito in camera di consiglio condivide la ragioni in fatto ed in diritto esposte nella relazione e dichiara inammissibile il ricorso.

Spese alla soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.200,00 si cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese generali.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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