Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25417 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. III, 10/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28852-2017 proposto da:

M.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIAGRAZIA CARUSO;

– ricorrente –

contro

COMUNE TREMESTIERI ETNEO, in persona del Sindaco pro tempore Dott.

R.S., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MATTEO

FRENI, PATRIZIA ROMANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1871/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 17 gennaio 2006, M.G. evocava in giudizio il Comune di Tremestieri Etneo chiedendo il risarcimento dei danni subiti da due unità immobiliari, deducendo che nel 1981 aveva evocato la medesima amministrazione comunale per il risarcimento dei danni subiti dagli stessi immobili a causa della cattiva esecuzione dei lavori di allargamento di (OMISSIS). Uno degli immobili era destinato a sala cinematografica e l’attore era stato costretto alla cessazione dell’attività e al successivo cambio di destinazione d’uso. Con sentenza non definitiva n. 165 del 2000 il Tribunale di Catania accertava la responsabilità del Comune di Tremestieri Etneo che condannava al pagamento della somma relativa alla perdita del canone locativo (Lire 15 milioni), oltre interessi e rivalutazione, demandando la quantificazione dei danni alla sentenza definitiva, n. 987 del 2002, con la quale il Comune era condannato al risarcimento di tutti danni derivati dall’esecuzione dei lavori eseguiti su (OMISSIS). A seguito del passaggio in giudicato della sentenza, l’amministrazione comunale corrispondeva a M.G. l’importo di Euro 917.400. Sulla base di tali elementi, richiedeva il risarcimento di ulteriori danni, quantificati in Euro 250.000, oltre interessi e rivalutazione, riconducibili al deprezzamento del valore di mercato subito dall’unità immobiliare per la sopravvenuta inidoneità dei locali ad uso commerciale, derivante dalla riduzione di volumetria dovuta alla parete divisoria e all’innalzamento del piano di calpestio, realizzati dall’attore per evitare il continuo riversarsi di acqua al loro interno;

si costituiva l’amministrazione comunale chiedendo il rigetto della domanda perchè coperta dal giudicato, eccependo la prescrizione dell’azione risarcitoria e, comunque, l’infondatezza;

con sentenza del 18 gennaio 2010, il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia dichiarava inammissibile la domanda perchè coperta dal giudicato in considerazione del divieto di frazionabilità del diritto al risarcimento;

avverso tale decisione M.G. proponeva appello, e si costituiva il Comune di Tremestieri Etneo chiedendo la conferma della sentenza e insistendo, comunque, per la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni;

con sentenza del 17 ottobre 2017 la Corte d’Appello di Catania rigettava l’impugnazione, con condanna di M.G. al pagamento delle spese di lite, rilevando che la domanda proposta davanti al Tribunale, anche a seguito dell’ampliamento effettuato nel corso del giudizio, era stata formulata in maniera così estesa, e senza alcuna riserva, da ricomprendere tutti i danni manifestatisi e riconducibili all’esecuzione dei lavori, oltre che alla realizzazione della parete divisoria e all’innalzamento della quota del piano di calpestio. In ogni caso, anche accedendo alla tesi dell’appellante, l’impugnazione sarebbe stata infondata perchè il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile. Inoltre, l’ulteriore domanda di danni contrasterebbe con il principio di unitarietà del diritto al risarcimento e con quello di buona fede, che vietano il frazionamento del danno del giudizio di liquidazione. Infine, sarebbe maturata la prescrizione quinquennale trattandosi di illecito istantaneo da errata esecuzione dei lavori di ampliamento di una sede stradale;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione M.G. affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Tremestieri Etneo che deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c.. Il Procuratore generale conclude per la inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. e artt. 324 e 115 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato e la violazione dell’art. 345 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello i danni riconosciuti nella sentenza passata in giudicato nel 2002 riguardavano fattispecie differenti. In particolare, il primo giudizio si riferiva al danno subito dal (OMISSIS), sino alla data del 2001, per mancato utilizzo e per le infiltrazioni e i relativi costi per realizzare le opere precarie su tutto l’immobile, mentre il presente procedimento riguarderebbe la diminuzione di valore dell’area residua a causa della ridotta volumetria delle unità. Rispetto a tale domanda la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunziarsi. Ciò emergerebbe dalla comparazione tra il contenuto della comparsa conclusionale di primo grado e il contenuto dell’atto di appello. Si tratterebbe di fatti nuovi e successivi rispetto a quelli esaminati nel primo giudizio;

con il secondo motivo si deduce la violazione delle norme in tema di giudicato interno e l’errato rilievo ufficioso della prescrizione con riferimento all’individuazione del termine di decorrenza della stessa, nonchè la violazione degli artt. 346 e 343 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 In particolare, l’amministrazione comunale non avrebbe proposto un appello incidentale avente ad oggetto l’eccezione di prescrizione, essendosi limitata a ribadire la questione. Al contrario avrebbe dovuto riproporre l’eccezione disattesa in primo grado, per superare la presunzione di rinunzia. Il giudice di primo grado decidendo preliminarmente la questione del giudicato e disinteressandosi dell’eccezione di prescrizione, avrebbe adottato una soluzione fondata sulla ragione più liquida in conseguenza della quale la parte vittoriosa avrebbe, comunque, dovuto proporre appello incidentale;

con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. in tema di risarcimento da fatto illecito e decorrenza della prescrizione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’illecito in questione aveva natura permanente “protraendosi nel tempo… dando luogo ad un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e in modo continuo si prescrive”. Pertanto sino a quando non vi è il danno, non sussiste ancora il diritto al risarcimento e il termine di prescrizione inizierà a decorre dalla conoscibilità e dalla rilevanza giuridica esterna dell’illecito;

i tre motivi possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi e sono inammissibili;

in primo luogo sono inammissibili per difetto di interesse, poichè non sono censurate alcune delle autonome motivazioni sulla base delle quali si fonda la decisione di appello;

come rilevato in narrativa la Corte d’Appello ha fondato la propria decisione sulla base di quattro autonome argomentazioni, ciascuna idonea a sorreggere la statuizione;

in primo luogo ha rilevato che la domanda proposta davanti al Tribunale, anche a seguito dell’ampliamento effettuato nel corso del giudizio, era stata formulata in maniera così estesa e senza alcuna riserva, da ricomprendere tutti i danni manifestatisi e riconducibili all’esecuzione dei lavori oltre che alla realizzazione della parete divisoria e all’innalzamento della quota del piano di calpestio;

in secondo luogo, l’azione sarebbe comunque infondata perchè il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile;

in terzo luogo, la ulteriore domanda di danni contrasterebbe con il principio di unitarietà del diritto al risarcimento e con quello di buona fede che vietano il frazionamento del danno del giudizio di liquidazione;

in quarto luogo, sarebbe maturata la prescrizione quinquennale trattandosi di illecito istantaneo da errata esecuzione dei lavori di ampliamento di una sede stradale;

parte ricorrente con il primo e secondo motivo ha censurato la prima argomentazione e con il terzo motivo ha aggredito la quarta argomentazione, mentre nessun rilievo è stato formulato nei confronti delle altre valutazioni che riguardano il principio in base al quale il giudicato copre anche il deducibile e quello secondo cui il risarcimento dei danni è caratterizzato da un principio di unitarietà che non consente di far valere in altra sede ulteriori voci di danno riferibili al medesimo evento, in difetto di una espressa riserva di agire separatamente per far valere diritti che si fondano sul medesimo titolo (Cass. n. 24913 del 29 novembre 2007). Tali argomentazioni non sono contrastate in ricorso e non è neppure dedotta e tantomeno allegata l’esistenza di una riserva di agire separatamente. Ciò rende inammissibili, per difetto di interesse, i motivi i quali, seppure fossero accolti, non consentirebbero di ribaltare la decisione adottata;

in ogni caso la censura centrale formulata dal ricorrente è infondata, poichè, come emerge anche dai passaggi della sentenza definitiva del 30 luglio 2002 del Tribunale di Catania “l’attore, pur avendo richiesto in citazione la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti per la mancata utilizzazione del salone, nel corso del giudizio ha ampliato il petitum, facendovi rientrare tutti danni subiti per l’allagamento, senza contestazione delle controparti, che in tal modo ne hanno accettato il contraddittorio”. Pertanto appare sconfessata la tesi del ricorrente secondo cui lo stesso avrebbe voluto limitare la richiesta risarcitoria ad alcune specifiche voci di danno, con la conseguenza che a quella statuizione deve riconoscersi il riconoscimento del risarcimento di tutte le lesioni derivanti dai lavori effettuati dall’amministrazione comunale. Per il resto parte ricorrente non ha documentato di avere formulato un’esplicita riserva di richiedere ulteriori e specifici danni in altra sede;

il ricorso è, altresì, infondato con riferimento alla questione della prescrizione poichè, sulla base della stessa allegazione del ricorrente, l’eccezione di prescrizione è stata espressamente riproposta con la comparsa di costituzione e risposta, depositata del giudizio di secondo grado, con la specifica individuazione degli accorgimenti espletati, della data di esecuzione dei lavori e della natura di illecito istantaneo con effetti permanenti della condotta della amministrazione (si veda in tal senso pagina 27 del controricorso che, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 individua nell’ambito del fascicolo di legittimità la comparsa di costituzione, della quale viene trascritta la parte relativa all’eccezione di prescrizione). Trattandosi di eccezione di merito in senso stretto è sufficiente che la stessa venga riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e non con appello incidentale, poichè la questione non era stata esaminata dal primo giudice, che aveva accolto l’eccezione di giudicato. Infatti, il primo giudice ha giustamente ritenuto preliminare l’esame dell’eccezione di giudicato rispetto a quella (di merito) di prescrizione e, comunque, ha deciso sulla base della ragione più liquida, la quale non determina un giudicato implicito di rigetto rispetto alle altre questioni preliminari eventualmente sollevate dalle parti. Pertanto, ricorrendo l’ipotesi di eccezione che non è stata ritenuta dal primo giudice infondata, nè attraverso una enunciazione espressa, nè attraverso una valutazione indiretta, ma chiara e univoca, trova applicazione l’art. 346 c.p.c. che consente la semplice riproposizione dell’eccezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso (Cass. S.U. n. 11799 delle 12 maggio 2017);

inoltre, il terzo motivo è dedotto in maniera generica ed assertiva prospettando come preferibile la tesi dell’illecito permanente rispetto a quella dell’illecito istantaneo ad effetti permanenti, senza precisare le caratteristiche della condotta, la presunta reiterazione della stessa, la prosecuzione nella realizzazione di singoli fatti illeciti e conseguenti danni risarcibili. Rispetto alle categorie giuridiche dell’illecito istantaneo, nel quale il comportamento si esaurisce con il verificarsi del danno, anche se l’esistenza di questo si protragga poi autonomamente e, a quella dell’illecito permanente, nel quale la condotta oltre a produrre l’evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura, l’allegazione del ricorrente è assolutamente generica e non consente a questa Corte di operare una valutazione sulla corretta applicazione dei principi di diritto applicati dal giudice a quo;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA