Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25416 del 12/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 26/09/2016, dep.12/12/2016), n. 25416
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8625-2015 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN GIOVANNI IN
LATERANO 226-C, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI,
rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELA GABRIELLA NOCCO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
DISTILLERIA FUSCO S.R.L., DISTILLERIA (OMISSIS) S.R.L. IN CONCORDATO
FALLIMENTARE;
– intimate –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FOGGIA, emesso il 18/11/2014 e
depositato il 19/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1) Equitalia Sud impugna con ricorso straordinario per cassazione il decreto 19.11.014 del Tribunale di Foggia che, accertato in premessa che nel termine stabilito dal giudice delegato L. Fall., ex art. 125 non era pervenuta alcuna dichiarazione di dissenso e che neppure erano state proposte opposizioni, ha omologato il concordato fallimentare proposto dalla fallita Distilleria (OMISSIS) s.r.l.
La ricorrente sostiene che l’accertamento risulterebbe viziato, in quanto la sua dichiarazione di dissenso, inviata tempestivamente, a mezzo PEC, al curatore, ma depositata tardivamente in cancelleria, doveva ritenersi pienamente valida, con la conseguenza che essa avrebbe dovuto ricevere comunicazione del provvedimento del G.D. contenente l’invito al proponente a richiedere l’omologazione e la fissazione del termine per proporre opposizione.
2) Il ricorso appare manifestamente infondato, atteso che la L. Fall., art. 125 prevede che l’eventuale manifestazione di dissenso deve pervenire in cancelleria; essa, dunque, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non può ritenersi validamente espressa se indirizzata al curatore. Ne consegue che Equitalia non può che imputare a se stessa di non aver ricevuto ulteriori comunicazioni.
Si propone pertanto di rigettare il ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dalla ricorrente, che non ha depositato memoria.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore delle parti intimate, che non hanno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016